Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2488
CASS
Sentenza 17 novembre 1998

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Il codice non prevede, nel, procedimento pretorile, due momenti distinti nella formazione del decreto di citazione, relativo il primo alla richiesta punitiva irretrattabile ed il secondo alla "vocatio in ius", per la ragione che il P.M. assolve entrambi i compiti con lo stesso, unico atto, altrimenti nullo, a norma dell'art. 555 cod. proc. pen.. Pertanto, la manifestazione di volontà punitiva si estrinseca nello stesso momento in cui il P.M. provvede al deposito previsto dall'art. 554 quinto comma. Da quel momento scaturisce l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione di cui all'art. 160 cod. pen.. La prassi, che il magistrato disponga un deposito provvisorio nella sua segreteria dell'atto incompleto, in attesa di munirlo dell'indicazione del giudice adito e dell'udienza di comparizione, comunicategli dal pretore dirigente, non è rilevante per l'effetto indicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2488
    Data del deposito : 17 novembre 1998

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