Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
Il codice non prevede, nel, procedimento pretorile, due momenti distinti nella formazione del decreto di citazione, relativo il primo alla richiesta punitiva irretrattabile ed il secondo alla "vocatio in ius", per la ragione che il P.M. assolve entrambi i compiti con lo stesso, unico atto, altrimenti nullo, a norma dell'art. 555 cod. proc. pen.. Pertanto, la manifestazione di volontà punitiva si estrinseca nello stesso momento in cui il P.M. provvede al deposito previsto dall'art. 554 quinto comma. Da quel momento scaturisce l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione di cui all'art. 160 cod. pen.. La prassi, che il magistrato disponga un deposito provvisorio nella sua segreteria dell'atto incompleto, in attesa di munirlo dell'indicazione del giudice adito e dell'udienza di comparizione, comunicategli dal pretore dirigente, non è rilevante per l'effetto indicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 17/11/98
1. Dott. Renato CALABRESE Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco MARINI Consigliere N.2043
3. " Mario ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Aniello NAPPI Consigliere N.30625/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la C.A. di BRESCIA avverso sentenza 19.5.98 C.A. Brescia, nel procedimento
contro
CH ZO, n. Spezzano Albanese il 17.11.54.
- Sentita in u.p. la. relazione fatta dal Cons. M. ROTELLA;
- udito il P.M., in persona del s.P.G. dr. C. DI ZENZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
ritenuto
1 - Il 2.12.97, il pretore di Brescia proscioglieva OD ZO, dai reati di cui agii artt. 581 e 635 CP in danno della persona e dell'autovettura di US Roberto, commessi a Marcheno il 27.11.91, per prescrizione intermedia.
Rilevava che il p.m. aveva bensì fatto richiesta il 22.3.95 di indicare la data dell'udienza (il pretore provvedeva 11.9.85), ma solo il 22.2.97 aveva apposto il timbro sul decreto, che si perfezionava, ai sensi dell'art. 555 CPP, in quella data. Il p.g. impugnava sostenendo che il decreto è atto a formazione progressiva. Ma il giudice d'appello ha ritenuto che, al momento della richiesta ex art. 132/2 disp. att. CPP (applicabile anche al procedimento pretorile), il decreto di citazione a giudizio ex art.555 CPP è inesistente, e pertanto non idoneo ad interrompere la prescrizione.
Ricorre il p.g. per violazione artt. 157 - 160 CP e 555 CPP Con riferimento a cass., sez. IV, 23.3.95 (Scalvenzi) ribadisce che il p.m. manifesta la volontà punitiva dello Stato nel momento in cui deposita il decreto presso la sua segreteria, prima della richiesta ex art. 132/2 disp. att. CPP. Pertanto, in quel momento, s'interrompe la prescrizione. Successivamente il decreto si perfeziona quale vocatio in ius, con i requisiti di cui alle lettere c-d-f.
2 - Il ricorso è infondato.
Le S.U., con sentenza 31.3.94 (p.m. in proc. Munaro, ASN 9403760, rv 196573) hanno stabilito che l'interruzione della prescrizione si verifica con l'emissione di uno degli atti indicati dall'art 160 CP, tra i quali è anche un atto non ricettizio (e cioè da non notificarsi all'imputato), la richiesta di rinvio a giudizio. In data 28.10.98 (p.m.
contro
SC + 6), con decisione di cui non è ancora nota la motivazione, le S.U. hanno precisato che, nei procedimenti avanti al pretore, il decreto di citazione emesso dal p.m. interrompe la prescrizione dalla, data di emissione e non da quella della notificazione all'imputato.
La questione, dunque, concerne il momento in cui il decreto può ritenersi emesso, si che ne scaturisca l'effetto di interruzione della prescrizione.
Secondo taluna giurisprudenza (cass. 19.10.90, Sica, Cass. pen.1991, II, 93 e 4.2.94, Sepe, , CED 197944) il deposito dell'atto è formalità non necessaria, per considerare esercitata l'azione penale. Il riferimento testuale è agli artt. 60 (assunzione della qualità d'imputato della persona indicata nel decreto) e 405 CPP (il p.m. esercita l'azione penale, formulando l'imputazione). Sennonché la prima norma nulla dice circa il momento in cui l'atto deve ritenersi emesso, ma. presume appunto l'emissione dell'atto. E la seconda, in ordine al momento in cui l'imputazione può ritenersi formulata, aggiunge per quanto qui interessa: 'con la richiesta di rinvio a giudizio', che ha per destinatario il giudice e che deve essere depositata nella sua cancelleria.
Con questa procedura, il p.m. sottopone l'atto di esercizio dell'azione penale al vaglio preliminare del g.i.p.. L'art. 416 CPP prescrive all'uopo la contestuale trasmissione del fascicolo concernente la notizia di reato, la documentazione, d'indagini ed eventualmente il corpo di reato. La richiesta (art. 417) contiene: a) generalità d'imputato e offeso;
b) enunciazione del fatto;
c) indicazione delle fonti di prova;
d) domanda di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) data e sottoscrizione. È dunque impossibile distinguere il momento della formulazione dell'imputazione da quello della domanda di emissione del decreto che dispone il giudizio. Se il g.i.p. accoglie la richiesta, lo emette. Ed esso (art. 429) contiene le predette indicazioni ed in più quella del giudice competente, nonché del luogo, giorno e ora di comparizione avanti a lui che, a norma dell'art. 132, gli vengono comunicate dal presidente del tribunale.
Nel procedimento pretorile il p.m. invece emette direttamente decreto di citazione a giudizio, senza sottoporre la richiesta punitiva al vaglio preventivo del g.i.p.. Pertanto, l'art. 554/4 prescrive che lo depositi nella sua segreteria con il fascicolo. E l'art. 555 CPP dispone che il decreto di citazione contenga anche (lettera d) l'indicazione del pretore e cioè del giudice cui è diretta la richiesta punitiva, del luogo e della data del giudizio, con correlativo avvertimento di eventuale procedimento in contumacia, e cioè la vocatio in ius. È evidente che il decreto di citazione è parametrato al decreto che dispone il giudizio, e non solo alla richiesta di cui all'art. 417 CPP. Difatti è lo stesso p.m., che, a norma dell'art. 160 disp. att., al fine di emettere il decreto (letteralmente), chiede al dirigente della pretura le indicazioni di cui all'art.132. Conseguentemente il 2^ co. dell'art., 555 CPP commina nullità nel caso di incerta identificazione dell'imputato, ovvero se manca o è insufficiente un'indicazione di cui alle lettere c, d, f, e perciò, per quanto qui interessa, anche quella (d) di giudice e udienza di comparazione.
A questo punto è chiaro che la nozione di emissione, in relazione a questo, come a tutti i provvedimenti, implica la fuoriuscita dell'atto deliberativo dalla sfera dell'organo che lo compie e cioè una manifestazione.
E, per completezza, bisogna precisare che la manifestazione di un provvedimento può essere orale (sentenze dibattimentali) o resa per iscritto in un determinato termine (sentenze camerali, ordinanze, decreti). In quest'ultimo caso, alla luce dell'art. 128, si distingue il momento della deliberazione da quello della motivazione, solo quando la prima può uscire separatamente dalla sfera dell'emittente, per la sua autonoma ed immediata efficacia (v. per es., secondo taluna giurisprudenza ca. art. 309, l'incidenza della deliberazione circa l'efficacia di una misura e quella della motivazione al diverso fine del decorso del termine d'impugnazione).
Poiché il decreto del p.m. in genere trova il suo paradigma nel provvedimento omologo del giudice, ma è un provvedimento di impulso processuale non impugnabile, si può distinguere il deposito, momento in cui l'atto esce dalla sfera dell'emittente, dalla notifica del suo avviso, ma non momenti separati di deposito, perché la legge non prevede a nessun fine manifestazioni separate del contenuto dell'atto. E pertanto l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione proviene unicamente dal deposito dell'atto perfetto. In conclusione il codice non prevede, nel procedimento pretorile, due momenti distinti nella formazione del decreto di citazione, relativo il primo alla richiesta punitiva irretrattabile ed il secondo alla vocatio, in ius, per la ragione che il p.m. assolve entrambi i compiti con lo stesso, unico atto, altrimenti nullo, a norma dell'art. 555. Pertanto, la manifestazione di volontà punitiva si estrinseca nello stesso momento in cui il p. m. provvede al deposito previsto dall'art. 554/5^ co.. Da quel momento scaturisce l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione di cui all'art. 160 CP. La prassi, che il magistrato disponga un deposito provvisorio, nella sua segreteria dell'atto incompleto, in attesa di munirlo dell'indicazione del giudice adito e dell'udienza di comparizione, comunicategli dal pretore dirigente, non è rilevante per l'effetto indicato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999