Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In tema di armi improprie (art. 4, comma secondo, L. n. 11 del 1975) anche un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2008, n. 28207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28207 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 2372
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 036695/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CUNEO;
nei confronti di:
1) MA ON, N. IL 27/12/1986;
avverso SENTENZA del 17/04/2007 TRIBUNALE di CUNEO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. Sofi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Cuneo assolveva ME AN dai reati di cui agli artt. 56 e 610 c.p. e art. 378 c.p. perché il fatto non sussiste;
dichiarava ndp in ordine al delitto di lesioni volontarie, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., per mancanza di querela;
Ricorre il Procuratore della Repubblica, che lamenta l'esclusione di tale circostanza, non potendosi dubitare che essa sia integrata dall'uso di un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente. Il ricorso è fondato.
Erronea è l'interpretazione data alla nozione di "strumenti non considerati espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2) da parte del giudice d merito. Tali strumenti non sono, invero, riconducibili necessariamente all'esercizio di un'arte o di un mestiere, come assume il tribunale, ma sono oggetti, cose di varia natura. Anche un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere e costituisce arma ai fini della applicazione dell'aggravante delineata dall'art. 585 c.p., comma 2, n. 2 (v. sez. 5, 31/10/07, n. 3108, Insogna).
La sentenza impugnata va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio alla corte d'appello di Torino. Il giudice di rinvio si uniformerà al principio di diritto su enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008