Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2016, n. 34450
CASS
Sentenza 22 aprile 2016

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Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimi l'attività di perquisizione ed il sequestro di un telefono cellulare e di materiale informatico eseguiti a seguito di un'attività investigativa, avviata sulla base di una denuncia anonima, nel corso della quale era emersa la pubblicazione in rete di numerosi post a contenuto diffamatorio pubblicati mediante l'account creato sul social network facebook a nome dell'imputato, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 278, 291 e 214 cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2016, n. 34450
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34450
Data del deposito : 22 aprile 2016

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