Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimi l'attività di perquisizione ed il sequestro di un telefono cellulare e di materiale informatico eseguiti a seguito di un'attività investigativa, avviata sulla base di una denuncia anonima, nel corso della quale era emersa la pubblicazione in rete di numerosi post a contenuto diffamatorio pubblicati mediante l'account creato sul social network facebook a nome dell'imputato, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 278, 291 e 214 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2016, n. 34450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34450 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
1 3445 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dai Sig.ri Magistrati DI CONSIGLIO : 22/4/2016 SENT. 600 GIOVANNI CONTI - Presidente - DOMENICO CARCANO - Relatore - ANGELO COSTANZO R.G.N. 1464/2016 ANNA CRISCUOLO ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da OR AN, nato il [...]. avverso l'ordinanza NRG. 123/15 pronunciata 11/12/2015 dal Tribunale di Ancona;
visti gli atti, la ordinanza e ricorso, udita relazione del Consigliere dott. Domenico Carcano lette la requisitoria del Procuratore generale dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1.IC RE propone ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona di perquisizione e sequestro di un cellulare, una pendrive e due hard disk;
perquisizione e sequestro disposti in relazione ai delitti di cui agli artt. 278, 291, e 314 c.p. per i quali IC risulta indagato. Il Tribunale ritiene infondato il riesame proposto anzitutto perché il concetto di fumus del reato che caratterizza il sequestro probatorio, a differenza di quello preventivo, non può che essere orientato all'esigenza di assicurare le "fonti di prova". In secondo luogo, l'utilizzo di una "denuncia anonima" è giustificato poiché si è in presenza di una fonte volta a stimolare l'attività di indagine d'iniziativa della polizia giudiziaria. Ne discende che, entro tali limiti, una volta acquisita la notitia di reato, all'esito delle indagine svolta dagli inquirenti, perquisizione e sequestro sono utilizzati quali mezzi di accertamento della prova e non della notizia di reato. Nel caso concreto il fumus dei reati ipotizzati non è nella denuncia anonima, bensì va ricercato negli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria.
2.La difesa del ricorrente deduce:
2.1.violazione di legge con riferimento agli artt.125 comma 3, 247, comma 2, 250 comma 3, 252, 253 comma 1, 333 comma 3c.p.p. nella parte in cui il giudice del riesame ha erroneamente ritenuto legittimo il decreto di perquisizione e sequestro a fondamento del quale è stata posta una ten denuncia anonima, della 왜 quale non può essere fatto alcun uso tranne che costituiscano "corpo del reato" ex art.240 c.p.p.. Ne discende che non avrebbe potuto essere operato alcun sequestro e quanto oggetto dello stesso avrebbe dovuto essere restituito.
2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 247,250,252 e 253 c.p.p. nonché per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125 comma 3, c.p.p, in merito alla configurabilità del fumus dei reati contestati all'indagato. Ad avviso да del ricorrente, gli atti di indagine delegati dalla Procura non avrebbero alcun consentito di acquisire a elemento che potesse esser utile a configurare fumus dei reati ipotizzati a carico dell'indagato, peraltro illegittimamente iscritto nel registro degli indagati sulla base di una sola denuncia anonima. Il pubblico ministero ha ritenuto di utilizzare gli elementi acquisiti, senza che vi fosse alcun riscontro valido che potesse far ritenere l'esistenza del fumus richiesto per quanto acquisito nel corso delle indagini e, in particolare, all'esito della perquisizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il tema posto dalla vicenda processuale implica l'approfondimento dei limiti di utilizzabilità di un "anonimo": il decreto di sequestro probatorio è stato emesso all'esito di un perquisizione disposta dopo indagini effettuate dagli organi;
di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Al riguardo, 2 в : nell'informativa trasmessa al pubblico ministero si precisa che le indagini hanno avuto impulso da un "anonimo" e sono state sviluppate sull'analisi di "numerosi post a contenuto diffamatorio, anche nei confronti del Presidente della Repubblica", pubblicati mediante l'account "RE IC", attuale indagato, per quanto acquisito e sequestrato in sede di perquisizione;
account creato sul social network face book. Per verificare la disponibilità dell'account, dal quale risultano дя inviat i messaggi diffamatori, sono stati sequestrai computer e telefono in uso all'indagato e si effettuata un rogatoria internazionale. Una "denuncia anonima" non può essere posta a fondamento di atti "tipici di Indagine" e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle "denunce anonime" possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis" (Sez. VI, 21/09/2006 n. 36003 Cc.). In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria legittimamente può procedere alla perquisizione di un'autovettura e al conseguente sequestro di sostanza stupefacente, dopo aver avviato, a seguito di una denuncia anonima, un'indagine sul posto dove poi ha acquisito la notizia di reato. да no Ne discende che legittimamente anche nel caso in esame l'animo è stato utilizzato come mero atto di impulso investigativo per verificare l'esistenza una notitia criminis e poi, altrettanto legittimamente, in base a quanto emerso dalla doverosa investigazione, si è proceduto a perquisizione e sequestro. rr Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente jammissibile al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 aprile 2016. Il Consigliere relatore Il Presidente Comenico Carcano Giovanni Conti D uk DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi - 4 AGO 2016 AL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri