Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2006, n. 36003
CASS
Sentenza 21 settembre 2006

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Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria aveva legittimamente proceduto alla perquisizione di un'autovettura e al conseguente sequestro di sostanza stupefacente, dopo aver avviato, a seguito di una denuncia anonima, un'indagine sul posto attraverso la quale aveva acquisito la notizia di reato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2006, n. 36003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36003
Data del deposito : 21 settembre 2006

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