Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5482 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
sulla legs 26/5/84 i 157 C.c. 78187 Of seen out 13 Quiry. ESENTE DA REGISTRAZIONE LA CORT E05482/03 Oggetto: Zone Terr. REPUBBLICA IN CASSAZIONE DI SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N.17686/01 Dott. Enrico ALTIER Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 12.080 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Francesco Anton GENOVESE Consigliere Ud. 26/09/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, N. 789847 elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 4.4. n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
RR AN intimato avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA n. 292 del 11/5/00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/9/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3375 Svolgimento del processo RR AN, residente in uno dei comuni colpili dagli eventi sismici del 1934, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d... 26 maggio convertite nella legge 24 luglio 1984, n. 363,1984, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, riterendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e ん notificava alla contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e faisa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, П. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, П+ 597. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione 11 ricorso deve essere rigetLaLo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 dicembre 2 1985, n]. 791, convertito con modificazioni in egge 28 -febbraio 1986, п. 46 il quale prevede che le Somme relative a pagamenti delle imposte dirctte, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Cecreto legge 26 maggio 1984, Π. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale concorrono alla colpili da eventi sismici, non ai Fini dell'IRPEF e dell'imponibile formazione in virtù dell'interpretazione autentica di dell'ILOR - cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, W posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, Π. 28 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto de_ Versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 dei 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove E valide racioni per discostarsi da Lale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso dave esscre rige tato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, relia sede della Corte di Cassazione, il 26 settembre 2002 L'Estensore Dr Francesco Antonio GENOVESE fracam e. Georn Il Presidente Dr.Bruno SACCUCCI бишо нечист CANCELLIERE C1 naldo Casano 4 call aph Lostra uistI seen out ESENTE DA REGISTRAZIONE ७ये, 13 hinpanis DEPOSITATO IN CANCELLERIA +8 APR. 2003 IL CANCELLIERE C Oggi Avelli Arnoldo Casano