Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2003, n. 15557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15557 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI 17 Dott. Vito 1 5557/0 Composta dagli Ill.mi GIUST IAN R.G.N. 31043/01 Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione 2387/02 - Cron.31717. Dott. OVni PRESTIPINO Consigliere Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. - Rel. Consigliere Ud.10/07/03 Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Dott. Michele VARRONE - Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 144, elettivamente presso 10 studio dell'avvocato ALBERTO SEGANTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO FELEPPA, giusta delega a margine del ricorso;
2003
- ricorrente -
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contro
-1- REGIONE CAMPANIA, DI CAPUA GENNARO;
intimati °e sul 2° ricorso n 01/02/2387 proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avvocati ROCCO DE GIROLAMO, CORRADO GRANDE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
B controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DI CAPUA GENNARO, ASAM;
- intimati avverso la sentenza n. 986/01 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 30/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
: udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, giurisdizione delle Commissioni Tributarie, assorbiti gli altri motivi e accoglimento del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 25 ottobre 2000 il sig.AR Di PU convenne davanti al giudice di pace di Castellammare di Stabia l'ASAM (Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati) e la Regione ° Campania, esponendo: -che con delibera del 28 ottobre 1996 la giunta municipale, in applicazione della legge 549/95, aveva istituito l'obbligo di pagare un canone per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue attraverso l'impianto depurativo Foce del Sarno, delegando 1'ASAM alla fatturazione e alla riscossione del canone, previa quantificazione in rapporto ai consumi idrici, ed a versare i canoni riscossi direttamente alla Regione, ente gestore di dell'impianto; -che il PU, proprietario di un immobile sito in Castellamare di Stabia, era stato iscritto nei ruoli dell'ASAM per detto canone, relativamente agli anni 1996-1998 per la somma di lire 563.260; -che il consiglio comunale di Castellammare di Stabia, con delibera del 27 febbraio 1997, aveva dato atto che i lavori di completamento del depuratore erano rimasti incompiuti e che il depuratore non era in esercizio. SU Corte di Cassazione (r.n.31043 01+2387 01) est. V.Proto -3- Ciò premesso, chiese la restituzione della somma di lire 563.260 con gli accessori. I convenuti si costituirono in contraddittorio. L'ASAM propose inoltre nei confronti della Regione domanda di manleva (delle spese giudiziali) per il caso di soccombenza. Con sentenza depositata il 30 giugno 2001 il Giudice di pace condannò (in solido) la Regione, quale ente impositore, e l'ASAM, quale ente percettore, a restituire al Di PU la somma di lire 563.260, quale canone versato per la depurazione delle acque reflue, con gli interessi, ed al pagamento delle spese processuali. In della domanda propostaparziale accoglimento dall'ASAM, condannò, inoltre, la Regione а manlevare la prima dei pagamenti disposti nel relativo giudizio. Il Giudice di pace osservò (per quanto rileva in questa sede): -che dalla normativa riguardante il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue non emergeva la natura tributaria dei relativi canoni -che, quindi, la controversia doveva essere decisa in sede di giudizio ordinario e secondo equità, ex art.113, comma secondo, c.p.c., essendo di valore SU Corte di Cassazione (r.n.31043 01+2387 01) est.V.Proto -4- inferiore ai duemilioni di lire, con la conseguente restituzione della somma versata dall'attore; Avverso questa decisione l'ASAM ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo, col primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Regione Campania ha proposto controricorso e ricorso incidentale con due motivi, col secondo dei quali anche essa deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione 1. I due ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).
2.Col primo motivo del ricorso principale comma secondo, Ө dell'art.360 cpv. n.1 denunciando la violazione dell'art.80, c.p.c. e d.lgs.546/1992, in relazione all'art.l d.l.26 settembre 1995, n.403, conv. nella 1.20 novembre 1995, n.95; l'omessa applicazione della legge n.36 del 1994; nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, V° e VI° comma, del d.lgs.152 del 1999 la ricorrente, sostiene che l'oggetto del decisum concerne un'imposta comunale e che la controversia apparterebbe perciò alla cognizione delle commissioni tributarie.
3. Col secondo motivo del ricorso incidentale anche SU Corte di Cassazione (r.n.31043 01+2387 01) est. V.Proto ہو la Regione Campana sostiene che la controversia sarebbe devoluta alla cognizione del giudice tributario, in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza 9883 del 2001. 4. La questione di giurisdizione prospettata da i entrambi i ricorrenti è fondata.
4.1. Secondo l'orientamento ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite (ex plurimis, sent. 300/99; 371/99; 2001/9883; 14266/01/8444/02; 11631/02; 1087/03), il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale, e pertanto, le controversie ad esso relative appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Questo indirizzo è basato sull'art-17 ter della legge 17 maggio 1976, n.319 (aggiunto dall'art.3 del d.l. 28 febbraio 1981, n.38, conv. nella 1.23 aprile 1981, n.153), abrogato dall'art.32 della legge5 gennaio 1994, n.36. Analoga disposizione fu introdotta dal d.l.17 maggio 1975, n.172, che con l'art. 2 aggiunse un ultimo comma all'art.17 della legge n.319/76, efficace fino all'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato (prevista dallal.36/94, che aveva abrogato il SU Corte di Cassazione (r.n.31043 01+2387 01) est. V.Proto precedente art.17 ter 1.319/76, cit.). Come ha precisato, da ultimo, Cass.03/1087, cit., la permanenza temporanea della normativa che disciplinava il canone per il servizio di depurazione delle acque come un tributo comunale, dall'art.3, comma 42, della legge 28 ribadita 1995, n.549, non dicembre venuta meno con l'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 319/76, perché l'abrogazione è stata differita al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato (art. 62, commi 5 e 6, d.lgs.152/99). Il differimento dell'abrogazione della disciplina che considerava il canone di fognatura come un tributo comunale è venuto meno soltanto con l'art.24 del d.lgs.18 agosto 2000,^.258, che ha prodotto effetto dal ottobre 2000. 4.2.
Considerato che
nella fattispecie il periodo al quale si riferiscono gli importi richiesti in ripetizione è compreso tra il 1996 e il 1998, 1 sussiste, dunque, la giurisdizione delle commissioni tributarie a pronunciare sulla debenza del tributo fatta valere. Né essa è esclusa dal fatto che il giudizio è stato SU Corte di Cassazione (r.n.31043 01+2387 01) est. V.Proto 3. promosso dopo il 3 ottobre 2000, essendo irrilevanti le richiamate modifiche normative, al aventi effetto per i soli canoni relativi periodo che inizia dal 3 ottobre 2000. 5. In conclusione, in accoglimento dei due ricorsi, deve essere, pertanto, dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata senza rinvio. Restano assorbiti gli altri motivi dei ricorsi. Sussistono giusti motivi (tenuto conto della complessità della normativa de qua) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese relative all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara assorbiti gli altri motivi dei ricorsi. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 10 luglio 2003. Il s est. Il Presidente Mofientieren IL CANCELLIERE 01 OV TA Depositata in Cancelleria they 17 OTT. 2003 -8- SU Corte di Cassazione (r.n.31043 01+2387 01) est. V.Proto CANCELLIERE C1 OVn MB