CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20129 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO RA nata a [...] il [...] RA NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi. Udito l'avv. Pasquale Fabio Crea che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15 gennaio 2026 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di RA RO e NO RA - che li aveva assolti dai reati loro rispettivamente ascritti al capo A), limitatamente alle condotte di distrazione della somma di euro 9.800,00 (punto 1), distrazione della somma di euro 18.757,71 (punto 2) e distrazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 20129 Anno 2026 Presidente: AT OS Relatore: ES RE Data Udienza: 15/05/2026 2 dell'autocarro Mercedes 109 ODI (punto 7) perché il fatto non sussiste, e li aveva invece dichiarati colpevoli dei restanti reati, loro rispettivamente ascritti, di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, e, esclusi gli effetti sanzionatori della recidiva contestata al RA, e riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, aveva condannato, ciascuno, alla pena di anni due di reclusione – ha riconosciuto alla RO il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l’unico atto di ricorso proposto, due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223 comma1, e 216 comma 1 n. 1 legge fall. nonché l'apparenza e la carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto dell'elemento soggettivo del reato. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado richiamando integralmente le considerazioni svolte dal giudice di primo grado. La sentenza ricorsa presenta il vizio di motivazione in quanto, essa, superando solo apparentemente alcune delle contraddizioni segnalate dal difensore, risulta assolutamente carente, a tratti contradditoria ed autoreferenziale. La difesa, con gli atti di gravame, aveva sottolineato l'incidenza sul fatturato, negli anni 2011 e 2012, delle asserite distrazioni, avvenute oltre quattro anni prima della data del fallimento, nonché l'effettivo stato dell'impresa nei periodi in questione e, infine, la particolarità del caso di specie, trattandosi di società che, come sottolineato dal curatore, non aveva i requisiti per fallire, tuttavia la Corte d'Appello si è limitata a riproporre le argomentazioni svolte dal primo giudice tralasciando ogni valutazione, e quindi, lasciando inspiegate le ragioni per le quali ha ritenuto, nel caso di specie, superata la "zona di rischio penale". In particolare, la Corte d'Appello non ha minimamente tenuto conto delle doglianze difensive inerenti al contesto spazio-temporale entro il quale, come noto, l'apprezzamento di uno stato di crisi della società deve orientare l'interpretazione di ogni eventuale iniziativa di distrazione dei beni. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, infatti, è un reato di pericolo concreto, poiché la formulazione della disposizione incriminatrice richiede che l'atto di distrazione sia idoneo a compromettere l'integrità del patrimonio societario in funzione di garanzia verso i creditori e che detta pericolosità sia valutata in relazione alla situazione economico- 3 patrimoniale e temporale dell'impresa nel momento in cui l'atto è stato posto in essere. La società Glasses Company s.r.l. non presentava i requisiti per fallire atteso che, nei tre anni precedenti al fallimento, non aveva superato i limiti dimensionali previsti dalla legge (un ammontare totale di debiti non superiore a 500.000 euro, un ammontare di ricavi lordi non superiore a 200.000 euro, e un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro) e, come ricordato dal curatore all'udienza del 24.09.2021, le ragioni della "crisi" dell'impresa erano da ricercare unicamente nel contrasto tra i due soci, RT e OL, della società, come ben narrato dallo stesso curatore nella sua relazione ex art.33 legge fall. A fronte di siffatto quadro la difesa aveva sottolineato l'assoluta irrilevanza delle asserite distrazioni atteso che le stesse non risultavano idonee a generare una situazione di squilibrio finanziario. La Corte d'Appello, nonostante la difesa avesse ricordato come il 70% del fatturato provenisse proprio dai clienti esteri gestiti dal RT, tra i quali la BL SK Investments, beneficiaria dei bonifici di cui al capo A.5, non ha mai nemmeno affrontato il tema della provenienza del fatturato della società fallita, ma si è limitata ad affermare che le fatture in questione erano da ritenersi false. Nel nostro caso specifico le condotte asseritamente distrattive sono state poste in essere tra i 6 ed i 4 anni antecedenti al fallimento, ed in quegli anni vi è sempre stato un utile d'esercizio tanto che nulla viene osservato sul punto nemmeno dal curatore. Si eccepisce poi la manifesta apparenza della motivazione anche con riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo fondandosi essa su frasi di stile senza un confronto con le doglianze sollevate dalla difesa. La difesa aveva sottolineato come non fosse mai stato provato che gli odierni appellanti avessero la consapevolezza di compiere atti che potessero cagionare danno ai creditori a mezzo di un depauperamento dell'impresa, non essendosi rappresentati la pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare, e, dunque, come rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice. Come già detto, infatti, la società in questione è stata dichiarata fallita nonostante la stessa non avesse i requisiti per poter fallire e l'istanza di fallimento fosse stata presentata dallo stesso liquidatore e ciò a causa dell'impasse venutasi a creare a causa dei contrasti insorti tra i soci. 2.2.Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223 comma 1 n.2, e 216 comma 1 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n.267, nonché, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparenza e la 4 carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ed il travisamento della prova. La Corte d'Appello di Torino ha, all'evidenza, reputato che il curatore avesse ritenuto riscontrata una tenuta della contabilità in modo tala da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Ma ciò non corrisponde al vero. Nel caso di specie la Corte di merito ha tratto dalla relazione ex art.33 legge fall. e dalle dichiarazioni testimoniali del curatore la sussistenza del delitto di bancarotta documentale come contestato, evidentemente cadendo in errore poiché il predetto non ha in alcun modo confortato la tesi accusatoria. Nella relazione ex art.33 legge fall. il curatore mai lamenta l'assenza di contabilità, ma anzi così espressamente scrive:«La società ha consegnato una situazione contabile alla data del giugno 2014 che sebbene non prossima al fallimento, stante l'inattività della società si può dichiarare sostanzialmente allineabile a quella alla data dei fallimento.». A pagina 11 della relazione ex art. 33 il Curatore sottolinea come siano state consegnate tutte le scritture contabili obbligatorie, Libro verbali assemblee;
Libro delibere amministrative;
Libro inventari;
Libro giornale;
Libro iva vendite ed acquisti. In nessuna parte della relazione si afferma e/o si lamenta l'assenza di documentazione contabile ovvero l’impossibilità della ricostruzione del patrimonio. Il Curatore, poi, nel corso dell'udienza del 24.09.2021, ha espressamente riferito che «..dalla contabilità e quindi nella contabilità che mi veniva prodotta mi vennero dati i libri giornali in cui comunque c'era una situazione e di riapertura dei conti, quindi si poteva individuare quella che era la situazione contabile in quel momento, dal libro inventari che erano stati prodotti e poi dai mastrini contabili che c'erano stati dati, quindi una ricostruzione delia situazione patrimoniale era possibile». Ciò che il curatore, nel corso della propria deposizione, ha lamentato sono solo ed esclusivamente tre circostanze: il mancato deposito dei bilanci successivi al 2010 pur presenti nella contabilità societaria in quanto formalmente redatti, ma non approvati;
la mancata consegna di documentazione allegata alle fatture della BL SK;
la mancata indicazione del codice fiscale ovvero l’indirizzo dei clienti e, quindi, la difficoltà nel recupero dei crediti societari. Innanzitutto, va detto che nessuna delle circostanze indicate dal curatore può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta, atteso che la stessa deve avere ad oggetto le scritture contabili obbligatorie ovvero le annotazioni effettate su dette scritture. In secondo luogo, il curatore, in conformità con quanto ha esposto nella sua relazione ex art.33 legge fall., ha affermato di aver ricostruito il patrimonio societario, seppur con qualche difficoltà. Con riferimento, poi, ai crediti societari, lo 5 stesso mai ha riferito che gli stessi fossero ''fumosi" o indeterminati, ma semplicemente che non fossero escutibili, tanto che lo stesso curatore afferma che “noi abbiamo mandato mail per chiedere il pagamento, non dico a tutti ma quasi". La Corte d'Appello di Torino, quindi, è incorsa in un grave travisamento delia prova che ha viziato inevitabilmente la decisione e ciò atteso che ii delitto in esame non è presente laddove la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari sia stata attuata, anche in assenza o nella carenza della documentazione obbligatoria, con ricorso a documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessità di dover utilizzare fonti di documentazioni esterne pubbliche o private (Cass. Sez. 5 n. 10920 del 28.10.1997). Non solo. La difesa aveva sottolineato come, agli atti, vi fosse la prova dell'effettiva sottrazione di parte della contabilità da parte del socio OL, ma la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto inconferente tale questione. All'evidenza, pertanto, quanto effettivamente dichiarato dal curatore e le doglianze dallo stesso sollevate possono essere dimostrative, ai più, della sussistenza del delitto di bancarotta semplice. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono nel loro complesso infondati, pur presentando profili di inammissibilità. Le censure, pur muovendosi nell’ottica di ottenere da parte di questa Corte un’inammissibile rivisitazione del compendio probatorio su cui si fondano le conformi pronunce di primo e secondo grado e della stessa valutazione svolta dai giudici di merito, non possono ritenersi tutte inammissibili, meritando alcuni degli aspetti sollevati delle precisazioni. Esse sono certamente inammissibili laddove fondano l’impostazione offerta sulla base di stralci di deposizioni o atti (in particolare quelli tratti dalla testimonianza del curatore e dalla relazione ex art. 33 legge fall.) e finiscono quindi col rappresentare in maniera parziale, frammentarie ed unilaterale quanto invece complessivamente emergente dalle sentenze di merito. Difetta, in definitiva, un effettivo confronto con l’ampia, articolata ed esauriente ricostruzione della complessiva vicenda svolta dai giudici di merito, ma 6 verranno qui di seguito indicate, in dettaglio, le specificazioni del caso che di volta in volta s’imporranno nell’affrontare i motivi partitamente. 2.Quanto al primo motivo - che lamenta, in buona sostanza, che la Corte d'Appello non avrebbe valutato concretamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere omesso di considerare lo iato temporale tra le condotte distrattive ed il fallimento, la situazione in bonis della società, la scarsa incidenza delle condotte rispetto al fatturato dell'impresa, l'assenza di creditori societari (a parte il signor NO socio della Glasses Company S.r.l.) ed il contenuto della dichiarazione di auto-fallimento - si osserva che esso è manifestamente infondato ed aspecifico nella parte in cui non si confronta adeguatamente con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, che ha, nella sostanza, fornito già tutte le risposte della cui carenza si duole il ricorso. La sentenza impugnata, dopo aver operato un espresso richiamo alla sentenza di primo grado, in particolare alle ampie e convincenti argomentazioni spese dai primi giudici alle pag. 16 e ss., in cui il Tribunale aveva ricostruito con dovizia di particolari i contorni delle singole operazioni distrattive, smentendo, già in quella sede, gran parte degli assunti difensivi poi riproposti, ha fornito una giustificazione propria della decisione e si è confrontata con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. D’altra parte, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti e i punti decisivi indicati nell’atto di appello. Pertanto, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, [...], Currò, Rv. 275500). Il motivo in scrutinio pone sul tappeto aspetti non specificamente indicati negli atti di appello che si erano limitati, quello proposto nell’interesse di RA, a 7 contestare, al più, l’elemento soggettivo del reato e la irrisorietà del valore dei beni distratti, e, quello proposto nell’interesse della RO, la pericolosità in concreto con riferimento alle condotte di cui al capo A, con breve accenno alla scarsa incidenza di esse, in particolare, delle operazioni realizzate attraverso le due carte di cui all’imputazione, rispetto al fatturato (operazioni comunque contabilizzate, ove non risultavano riscontri documentali, come crediti verso soci, quale anticipazione sugli utili). In particolare, l’appello della RO si concentrava sull’asserita mancanza di prova delle distrazioni effettuate mediante le certe prepagate, lamentando che esse fossero state ricostruite sulla base della deposizione del coimputato, socio di minoranbza, OL. È solo nel ricorso in scrutinio che si affrontano temi come quello della insussistenza dei requisiti per fallire e della situazione economica della società all’epoca delle condotte distrattive, contestate peraltro adducendo profili non direttamente rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità in concreto delle stesse. Al riguardo è, innanzitutto, il caso di ricordare che è, d’altronde, pacifico che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (cfr., per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188 – 01). Sicché improprio risulta il riferimento, svolto nella presente sede, all’asserita assenza dei requisiti di fallibilità, non potendosi, per altro verso, neppure ritenere il tema della sussistenza o meno di tali requisiti strettamente collegato a quello della sussistenza del reato di bancarotta distrattiva. Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. In motivazione, questa Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (cfr. in tal senso anche la recente Sez. 5, Sentenza n. 34809 del 26/09/2025, Rv. 288725 - 01). 8 In ogni caso, leggendo la motivazione svolta nella sentenza impugnata è agevole cogliere come essa abbia, in realtà, comunque già fornito risposte esaurienti al tema di fondo (ri)proposto dalla difesa. Con particolare riferimento alla obiettiva esistenza delle condotte illecite di cui al capo A), ha anzitutto rimarcato la sentenza impugnata come esse siano state congruamente accertate e verificate sia dal curatore della fallita sia dal perito dr. Stasi nominato dalla Corte di Appello di Torino nel collegato processo a carico del coimputato RT VI. Inoltre, l'analisi della contabilità e soprattutto dei conti correnti della fallita ha dimostrato, senza possibilità di equivoco e per tabulas, l'effettuazione di ricariche di carte ricaricabili e l'esecuzione di bonifici in favore di altra compagine (BL SK IN), sempre riferibile a RT – amministratore di fatto e dominus indiscusso delle plurime vicende che si intrecciano in quelle oggetto del presente procedimento - e agli odierni imputati. A fronte di tale quadro composito e armonico - spiega la Corte di merito rispondendo alla principale doglianza svolta in appello - le dichiarazioni di OL, che si saldano in pieno con le risultanze documentali e con il contenuto delle altre deposizioni assunte, costituiscono soltanto un tassello di una più vasto e composito mosaico probatorio. La circostanza per cui alcune fuoriuscite di denaro siano state annotate in contabilità – perché risultate sfornite di documentazione a sostegno come indica lo stesso ricorso - come crediti verso soci non priva di valenza distrattiva tali condotte illecite, «se solo si considera» evidenzia la Corte di appello «che la società fallita, ed in particolare la formale amministratrice RO (persona strettamente legata all'amministratore di fatto RT VI), non ha mai azionato tali crediti né chiesto ai soci la restituzione di tali somme». Si tratta ad ogni modo di uscite, si aggiunge nella sentenza impugnata, «di significative somme di denaro rimaste prive di effettive ragioni giustificative, non collegate a precedenti versamenti documentati dei soci e certamente suscettibili di depauperare in misura significativa il patrimonio della società fallita e di ridurre la garanzia verso il ceto creditorio». Indi congruamente rileva la Corte di appello che «ci si trova di fronte ad atti dispositivi privi di un qualsivoglia apprezzabile collegamento con l'attività di impresa della fallita e tesi unicamente ad arricchire i singoli soci persone fisiche a discapito delle ragioni creditorie». Quanto ai bonifici verso la controllante BL SK IN, per importi considerevoli pari ad oltre 130 mila euro, espone la Corte di appello che «come già chiarito dai primi giudici, nella specie non risulta in alcun modo dimostrata l'effettiva prestazione di attività di consulenza e pubblicità in favore della fallita, tale da giustificare tali rilevanti esborsi di denaro» (comunque esorbitanti se l’attività 9 prestata si fosse risolta, secondo quanto prospetta lo stesso atto di appello, in quella della grafica pubblicitaria). Nello specifico, si precisa nella sentenza impugnata, non è stata mai prodotta alcuna documentazione attestante la natura e la portata dell'attività svolta da BL SK in favore della fallita Glasses Company S.r.l., «il contratto non reca data certa ed è stato prodotto da RT soltanto dopo il giudizio di primo grado» (tale accordo, avente ad oggetto evanescenti ed imprecisate attività di consulenza e di pubblicità – annota la sentenza impugnata - contiene poi clausole stravaganti e incongrue, prevendo ad esempio che il versamento del corrispettivo fosse subordinato alla disponibilità di provvista in capo alla fallita). Conclude quindi la Corte di appello che la stessa deposizione del dipendente Cascone - sintetizzata dai primi giudici a pag. 22 della sentenza - è generica e vaga e non comprova in alcun modo l'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture. Quanto alla distrazione del magazzino e delle attrezzature sub A 6), contestato al RA in concorso con VI RT, nella sentenza impugnata si osserva che «è dirimente la circostanza che, a fronte del trasferimento dei beni ad altra società sempre riferibile a RT VI (RT WE), non sia stato versato alcun corrispettivo e che tali beni non siano mai stati restituiti alla fallita». Quanto poi al motociclo Suzuki di cui al capo A 8) si rimarca nella sentenza impugnata come «si tratti di veicolo entrato nel patrimonio della fallita nel 2010 al costo di 960 euro e mai rinvenuto dal curatore. Il bene in questione, come riferito dall'operante PE e come si trae dalla documentazione del P.R.A., risulta radiato per esportazione all'estero nel 2012, il che comprova il valore commerciale del bene e il nocumento per i creditori della cessione all'estero e poi ad altra compagine riferibile a RT. L'annotazione in bilancio del valore di circa 530 euro non comporta affatto l'assenza di pregiudizio per i creditori, al contrario rivelando la natura di posta attiva del motoveicolo in disamina, suscettibile di costituire un bene aggredibile per il ceto creditorio». Quanto al motociclo Yamaha di cui al capo A 9), come già esposto dai primi giudici alle pagine 30 e 31, la Corte di appello rappresenta che non emerge in alcun modo la verificazione di un incidente né l'asportazione del motore: viceversa, appena un anno e mezzo dopo il suo acquisto per il non trascurabile valore di 4.200,00 euro, il bene in questione risulta ceduto, nel 2014, per la esigua somma di appena 300,00 euro ad altra società riferibile al RT, che così versava un corrispettivo decisamente inferiore al valore di mercato del veicolo, a detrimento delle ragioni dei creditori (in poco più di un anno, in assenza di alcuna ragionevole e documentata ragione, il valore del bene veniva svalutato per oltre 3.500,00 euro, a 10 tutto vantaggio di altra compagine sempre riferibile al RT. Tutto ciò, secondo la corretta valutazione svolta nella pronuncia impugnata, comprova la natura pregiudizievole – anche - dell'operazione in scrutinio, che, in definitiva, si inserisce nell’ambito di una complessiva vicenda dismissiva del patrimonio della fallita protrattasi fino ad epoca prossima al fallimento. Tutto ciò – conclude la Corte di appello in aderenza ai principi affermati da questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale - perfeziona in pieno il pericolo per la garanzia dei creditori presidiato dalla norma incriminatrice. A fronte di tale ricostruzione deve ritenersi del tutto inconferente l’assunto della difesa secondo cui la sottrazione dei beni suindicati non sarebbe stata idonea a danneggiare le aspettative dei creditori, per non essere stato significativamente intaccato il patrimonio sociale. E ciò non solo con riferimento ai beni di entità modesta riferibili alla fase del RA ma anche per gli altri, ovvero per le somme di denaro riferibili alla fase di amministrazione della RO. Ebbene è il caso di ricordare al riguardo che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non è necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo. Ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento in cui la condotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie (cfr. in motivazione Sez. 5 n. 38797 dell’ 11.11.2025, non massimata;
nonché, in termini non molto dissimili, Sez. 5, Sentenza n. 28941 del 14/02/2024). Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio in quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie. Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione - non in linea con la ratio della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n.1. 1, legge fall., che espressamente incrimina le condotte, in sé, di distrazione, occultamento, dissimulazione o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone lo scopo di recare 11 pregiudizio ai creditori soltanto con riferimento alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 del primo comma dell’art. 216 - che solo quell’atto che rende il patrimonio non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che il legislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità della singola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delle ragioni creditorie che per essere tale non deve implicare – secondo l’indicata ratio - la loro frustrazione. La funzione altamente preventiva cui è improntato il rigore complessivo della legge penale fallimentare, perseguita, in particolare, anche attraverso la disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclude che si debba attendere la verificazione del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie – o addirittura pretendere la verificazione effettiva di tale frustrazione una volta intervenuto il fallimento. Ciò che rileva è piuttosto che l’atto, rispetto al futuro fallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principale fonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore ha inteso a maggior ragione preservare rispetto ad un futuro fallimento, escludendo che si dovesse esigere l’evento di pericolo, la cui realizzazione equivale già in termini di prognosi rispetto al fallimento alla vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie. In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell'interesse protetto, rappresentato dall’intangibilità della garanzia patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamente minacciata ove l'atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus alla sua integrità, in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che a posteriori il suddetto vulnus non si sia poi verificato per le ragioni più disparate (fuori dal caso della reintegrazione del patrimonio da parte dell’agente prima dell’instaurazione della concorsualità). È solo il caso, infine, di precisare che la recente pronuncia Sez. 5, n. 11184 del 11/02/2026, Rv. 289599 – 01, nel ribadire che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare l'atto di depauperamento può essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento, ha puntualizzato – rispetto alla particolare fattispecie concreta giunta al suo esame – che poiché il reato è di pericolo concreto, il notevole lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza impone una verifica 12 particolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porre realmente in pericolo il patrimonio societario. Segnatamente, ha spiegato tale pronuncia, in motivazione, che «[s]ebbene non occorra la dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il fallimento ed i primi possano assumere rilievo a prescindere dall'epoca della loro commissione e perfino se commessi quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01), è intuitivo che, quanto maggiore sia il lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza, ancor più rigorosa debba essere la verifica dell'attitudine della condotta a determinare l'esposizione a pericolo del patrimonio societario (oltre che, naturalmente, quella relativa alla sussistenza del dolo richiesto)». Tuttavia, nella fattispecie in esame non si versa nel caso in cui sia intercorso un consistente lasso di tempo tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento, risalendo le prime agli anni 2010-2012-2013 (e quelle imputate al RA anche al 2014) a fronte di fallimento dichiarato nel giugno del 2015 (dopo una fase di inattività della società secondo quanto emerge dallo stesso ricorso). Pertanto, si deve concludere ribadendo che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, Sentenza n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768 – 01). Né potrebbero residuare dubbi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è, invero, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805 – 01), consapevolezza e volontà certamente sussistenti nel caso di specie in capo ad entrambi i ricorrenti alla luce dell’assenza di giustificazioni congruenti con lo scopo sociale rispetto ai distacchi dei beni dal patrimonio della fallita, riconducibili ai rispettivi periodi di rappresentanza della società. 3. Quanto, poi, alla bancarotta fraudolenta documentale va premesso che nel caso di specie è stata ravvisata la fattispecie della cd. bancarotta fraudolenta documentale generica (a fronte dell’ammissibile contestazione alternativa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di 13 scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra un’ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità contestativa alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione, così tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572 – 01). Sono state, invero, ravvisate delle vere e proprie false annotazioni in contabilità - così per le fatture per consulenze mai effettuate nei termini indicati – che la difesa genericamente afferma spiegabili e superabili con la documentazione sottratta dal coimputato OL. Nella specie, in particolare, secondo l’esposizione contenuta nella sentenza impugnata, non veniva tenuta alcuna contabilità per l'anno 2015. successivamente alla messa in liquidazione della società, e la documentazione consegnata ed esaminata, in cui erano annotate fatture false, in cui comparivano dizioni generiche e mendaci ed in cui erano inseriti crediti in modo astratto e artefatto, non era certamente idonea a consentire una agevole ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. A nulla potrebbe, dunque, rilevare, come giustamente osserva la Corte di appello, che il curatore e soprattutto il perito contabile siano riusciti, con difficoltà ed in esito ad approfondimenti eseguiti anche con l'ausilio della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, a ricostruire le operazioni distrattive e il patrimonio della fallita, posto che nella contabilità, in gran parte lacunosa e manchevole, erano inseriti dati oggettivamente falsi e artefatti, certamente in grado di rendere estremamente difficoltosa l'opera degli inquirenti. Quanto alla pretesa sottrazione di parte della documentazione ad opera del socio OL, la Corte di appello evidenzia che si tratta di argomento, oltre che non adeguatamente provato in questa sede, inidoneo ad intaccare i plurimi profili di omessa, inattendibile e irregolare tenuta ascrivibili agli imputati, i quali per anni erano i formali amministratori/liquidatori della società poi fallita, ed erano quindi giuridicamente responsabili di una corretta e veritiera tenuta della contabilità. In altri termini, l'inserimento in contabilità di fatture mendaci, di crediti fumosi e comunque di difficile verificazione e riscossione – tenuto conto che rispetto a molti clienti, secondo quanto espone lo stesso ricorso, non erano indicati né il codice fiscale né gli indirizzi – unitamente all'omesso aggiornamento delle scritture per l'anno 2015, comprovano nel loro insieme la verificazione dell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall., che, avviata sotto l’amministrazione della RO, proseguiva nella fase della liquidazione imputabile al RA. D’altronde, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo 14 di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false (in motivazione questa Corte ha precisato che, comunque, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne). Conclude, infine, la Corte di appello che tutte le condotte di bancarotta per cui si procede risultano assistite dall'elemento soggettivo del dolo, tenuto conto che RO si individua nell'amministratore unico della fallita per ben tre anni, dal marzo 2010 al febbraio 2013, periodo in cui si realizzavano, per un verso, molteplici atti distrattivi a tutto vantaggio del socio di fatto RT o di altre compagini al medesimo riferibili (BL SK e RT WE), e, per altro verso, plurimi artifici e falsificazioni contabili. A riprova della coscienza e volontà di depauperare il patrimonio sociale e di rendere difficile, se non impossibile, la ricostruzione del patrimonio degli affari si consideri – osserva la Corte di appello - oltre all'ammontare e alla ripetizione nel tempo degli atti pregiudizievoli, che RO è persona strettamente legata al socio e amministratore di fatto RT Vittoiro, con cui dialogava costantemente su tutti gli aspetti di gestione quotidiana (cfr. sul punto le mail riportate alle pagine 6 e 7 della prima pronuncia, da cui si trae un costante scambio di flussi informativi in ordine ai pagamenti fornitori, ai versamenti dei tributi e alla gestione del personale). A ciò si aggiunga che la stessa RO risulta amministratore unico anche della controllante BL SK IN e di RT WE, entrambi enti beneficiari delle condotte distrattive oggetto di contestazione, a testimonianza di una stabile cointeressenza con RT e della partecipazione continuativa e durevole ad un identico e comune disegno distrattivo, evidentemente supportato anche attraverso la falsificazione di dati contabili e comunque attraverso una inadeguata tenuta delle scritture contabili. Del pari RA, liquidatore della fallita dal 22.2.2013 sino al fallimento e coniuge della RO – evidenzia la Corte di appello – poneva in essere diverse operazioni distrattive a tutto vantaggio di altra compagine riferibile a RT VI e perpetuava le inadempienze e le irregolarità nella tenuta della contabilità, contribuendo a ridurre il patrimonio della società Glasses Company S.r.l. e danneggiare i creditori, a maggior ragione in un periodo in cui la compagine era di fatto inattiva e avviata inesorabilmente al fallimento. 15 «L'insieme di tali indicatori, i forti legami tra tutti gli imputati, la molteplicità di ipotesi di bancarotta fraudolenta perfezionate, rivelano certamente il dolo delle fattispecie per cui si procede» - conclude congruamente la Corte di appello tirando le fila della complessiva ricostruzione adeguatamente svolta, non suscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità, né sotto il profilo motivazionale né dal punto di vista della violazione di legge. Non vi è, dunque, spazio, infine, per l'invocata qualificazione nella più lieve ipotesi di bancarotta semplice. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE ES OS AT
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi. Udito l'avv. Pasquale Fabio Crea che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15 gennaio 2026 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di RA RO e NO RA - che li aveva assolti dai reati loro rispettivamente ascritti al capo A), limitatamente alle condotte di distrazione della somma di euro 9.800,00 (punto 1), distrazione della somma di euro 18.757,71 (punto 2) e distrazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 20129 Anno 2026 Presidente: AT OS Relatore: ES RE Data Udienza: 15/05/2026 2 dell'autocarro Mercedes 109 ODI (punto 7) perché il fatto non sussiste, e li aveva invece dichiarati colpevoli dei restanti reati, loro rispettivamente ascritti, di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, e, esclusi gli effetti sanzionatori della recidiva contestata al RA, e riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, aveva condannato, ciascuno, alla pena di anni due di reclusione – ha riconosciuto alla RO il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l’unico atto di ricorso proposto, due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223 comma1, e 216 comma 1 n. 1 legge fall. nonché l'apparenza e la carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto dell'elemento soggettivo del reato. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado richiamando integralmente le considerazioni svolte dal giudice di primo grado. La sentenza ricorsa presenta il vizio di motivazione in quanto, essa, superando solo apparentemente alcune delle contraddizioni segnalate dal difensore, risulta assolutamente carente, a tratti contradditoria ed autoreferenziale. La difesa, con gli atti di gravame, aveva sottolineato l'incidenza sul fatturato, negli anni 2011 e 2012, delle asserite distrazioni, avvenute oltre quattro anni prima della data del fallimento, nonché l'effettivo stato dell'impresa nei periodi in questione e, infine, la particolarità del caso di specie, trattandosi di società che, come sottolineato dal curatore, non aveva i requisiti per fallire, tuttavia la Corte d'Appello si è limitata a riproporre le argomentazioni svolte dal primo giudice tralasciando ogni valutazione, e quindi, lasciando inspiegate le ragioni per le quali ha ritenuto, nel caso di specie, superata la "zona di rischio penale". In particolare, la Corte d'Appello non ha minimamente tenuto conto delle doglianze difensive inerenti al contesto spazio-temporale entro il quale, come noto, l'apprezzamento di uno stato di crisi della società deve orientare l'interpretazione di ogni eventuale iniziativa di distrazione dei beni. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, infatti, è un reato di pericolo concreto, poiché la formulazione della disposizione incriminatrice richiede che l'atto di distrazione sia idoneo a compromettere l'integrità del patrimonio societario in funzione di garanzia verso i creditori e che detta pericolosità sia valutata in relazione alla situazione economico- 3 patrimoniale e temporale dell'impresa nel momento in cui l'atto è stato posto in essere. La società Glasses Company s.r.l. non presentava i requisiti per fallire atteso che, nei tre anni precedenti al fallimento, non aveva superato i limiti dimensionali previsti dalla legge (un ammontare totale di debiti non superiore a 500.000 euro, un ammontare di ricavi lordi non superiore a 200.000 euro, e un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro) e, come ricordato dal curatore all'udienza del 24.09.2021, le ragioni della "crisi" dell'impresa erano da ricercare unicamente nel contrasto tra i due soci, RT e OL, della società, come ben narrato dallo stesso curatore nella sua relazione ex art.33 legge fall. A fronte di siffatto quadro la difesa aveva sottolineato l'assoluta irrilevanza delle asserite distrazioni atteso che le stesse non risultavano idonee a generare una situazione di squilibrio finanziario. La Corte d'Appello, nonostante la difesa avesse ricordato come il 70% del fatturato provenisse proprio dai clienti esteri gestiti dal RT, tra i quali la BL SK Investments, beneficiaria dei bonifici di cui al capo A.5, non ha mai nemmeno affrontato il tema della provenienza del fatturato della società fallita, ma si è limitata ad affermare che le fatture in questione erano da ritenersi false. Nel nostro caso specifico le condotte asseritamente distrattive sono state poste in essere tra i 6 ed i 4 anni antecedenti al fallimento, ed in quegli anni vi è sempre stato un utile d'esercizio tanto che nulla viene osservato sul punto nemmeno dal curatore. Si eccepisce poi la manifesta apparenza della motivazione anche con riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo fondandosi essa su frasi di stile senza un confronto con le doglianze sollevate dalla difesa. La difesa aveva sottolineato come non fosse mai stato provato che gli odierni appellanti avessero la consapevolezza di compiere atti che potessero cagionare danno ai creditori a mezzo di un depauperamento dell'impresa, non essendosi rappresentati la pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare, e, dunque, come rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice. Come già detto, infatti, la società in questione è stata dichiarata fallita nonostante la stessa non avesse i requisiti per poter fallire e l'istanza di fallimento fosse stata presentata dallo stesso liquidatore e ciò a causa dell'impasse venutasi a creare a causa dei contrasti insorti tra i soci. 2.2.Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223 comma 1 n.2, e 216 comma 1 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n.267, nonché, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparenza e la 4 carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ed il travisamento della prova. La Corte d'Appello di Torino ha, all'evidenza, reputato che il curatore avesse ritenuto riscontrata una tenuta della contabilità in modo tala da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Ma ciò non corrisponde al vero. Nel caso di specie la Corte di merito ha tratto dalla relazione ex art.33 legge fall. e dalle dichiarazioni testimoniali del curatore la sussistenza del delitto di bancarotta documentale come contestato, evidentemente cadendo in errore poiché il predetto non ha in alcun modo confortato la tesi accusatoria. Nella relazione ex art.33 legge fall. il curatore mai lamenta l'assenza di contabilità, ma anzi così espressamente scrive:«La società ha consegnato una situazione contabile alla data del giugno 2014 che sebbene non prossima al fallimento, stante l'inattività della società si può dichiarare sostanzialmente allineabile a quella alla data dei fallimento.». A pagina 11 della relazione ex art. 33 il Curatore sottolinea come siano state consegnate tutte le scritture contabili obbligatorie, Libro verbali assemblee;
Libro delibere amministrative;
Libro inventari;
Libro giornale;
Libro iva vendite ed acquisti. In nessuna parte della relazione si afferma e/o si lamenta l'assenza di documentazione contabile ovvero l’impossibilità della ricostruzione del patrimonio. Il Curatore, poi, nel corso dell'udienza del 24.09.2021, ha espressamente riferito che «..dalla contabilità e quindi nella contabilità che mi veniva prodotta mi vennero dati i libri giornali in cui comunque c'era una situazione e di riapertura dei conti, quindi si poteva individuare quella che era la situazione contabile in quel momento, dal libro inventari che erano stati prodotti e poi dai mastrini contabili che c'erano stati dati, quindi una ricostruzione delia situazione patrimoniale era possibile». Ciò che il curatore, nel corso della propria deposizione, ha lamentato sono solo ed esclusivamente tre circostanze: il mancato deposito dei bilanci successivi al 2010 pur presenti nella contabilità societaria in quanto formalmente redatti, ma non approvati;
la mancata consegna di documentazione allegata alle fatture della BL SK;
la mancata indicazione del codice fiscale ovvero l’indirizzo dei clienti e, quindi, la difficoltà nel recupero dei crediti societari. Innanzitutto, va detto che nessuna delle circostanze indicate dal curatore può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta, atteso che la stessa deve avere ad oggetto le scritture contabili obbligatorie ovvero le annotazioni effettate su dette scritture. In secondo luogo, il curatore, in conformità con quanto ha esposto nella sua relazione ex art.33 legge fall., ha affermato di aver ricostruito il patrimonio societario, seppur con qualche difficoltà. Con riferimento, poi, ai crediti societari, lo 5 stesso mai ha riferito che gli stessi fossero ''fumosi" o indeterminati, ma semplicemente che non fossero escutibili, tanto che lo stesso curatore afferma che “noi abbiamo mandato mail per chiedere il pagamento, non dico a tutti ma quasi". La Corte d'Appello di Torino, quindi, è incorsa in un grave travisamento delia prova che ha viziato inevitabilmente la decisione e ciò atteso che ii delitto in esame non è presente laddove la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari sia stata attuata, anche in assenza o nella carenza della documentazione obbligatoria, con ricorso a documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessità di dover utilizzare fonti di documentazioni esterne pubbliche o private (Cass. Sez. 5 n. 10920 del 28.10.1997). Non solo. La difesa aveva sottolineato come, agli atti, vi fosse la prova dell'effettiva sottrazione di parte della contabilità da parte del socio OL, ma la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto inconferente tale questione. All'evidenza, pertanto, quanto effettivamente dichiarato dal curatore e le doglianze dallo stesso sollevate possono essere dimostrative, ai più, della sussistenza del delitto di bancarotta semplice. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono nel loro complesso infondati, pur presentando profili di inammissibilità. Le censure, pur muovendosi nell’ottica di ottenere da parte di questa Corte un’inammissibile rivisitazione del compendio probatorio su cui si fondano le conformi pronunce di primo e secondo grado e della stessa valutazione svolta dai giudici di merito, non possono ritenersi tutte inammissibili, meritando alcuni degli aspetti sollevati delle precisazioni. Esse sono certamente inammissibili laddove fondano l’impostazione offerta sulla base di stralci di deposizioni o atti (in particolare quelli tratti dalla testimonianza del curatore e dalla relazione ex art. 33 legge fall.) e finiscono quindi col rappresentare in maniera parziale, frammentarie ed unilaterale quanto invece complessivamente emergente dalle sentenze di merito. Difetta, in definitiva, un effettivo confronto con l’ampia, articolata ed esauriente ricostruzione della complessiva vicenda svolta dai giudici di merito, ma 6 verranno qui di seguito indicate, in dettaglio, le specificazioni del caso che di volta in volta s’imporranno nell’affrontare i motivi partitamente. 2.Quanto al primo motivo - che lamenta, in buona sostanza, che la Corte d'Appello non avrebbe valutato concretamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere omesso di considerare lo iato temporale tra le condotte distrattive ed il fallimento, la situazione in bonis della società, la scarsa incidenza delle condotte rispetto al fatturato dell'impresa, l'assenza di creditori societari (a parte il signor NO socio della Glasses Company S.r.l.) ed il contenuto della dichiarazione di auto-fallimento - si osserva che esso è manifestamente infondato ed aspecifico nella parte in cui non si confronta adeguatamente con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, che ha, nella sostanza, fornito già tutte le risposte della cui carenza si duole il ricorso. La sentenza impugnata, dopo aver operato un espresso richiamo alla sentenza di primo grado, in particolare alle ampie e convincenti argomentazioni spese dai primi giudici alle pag. 16 e ss., in cui il Tribunale aveva ricostruito con dovizia di particolari i contorni delle singole operazioni distrattive, smentendo, già in quella sede, gran parte degli assunti difensivi poi riproposti, ha fornito una giustificazione propria della decisione e si è confrontata con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. D’altra parte, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti e i punti decisivi indicati nell’atto di appello. Pertanto, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, [...], Currò, Rv. 275500). Il motivo in scrutinio pone sul tappeto aspetti non specificamente indicati negli atti di appello che si erano limitati, quello proposto nell’interesse di RA, a 7 contestare, al più, l’elemento soggettivo del reato e la irrisorietà del valore dei beni distratti, e, quello proposto nell’interesse della RO, la pericolosità in concreto con riferimento alle condotte di cui al capo A, con breve accenno alla scarsa incidenza di esse, in particolare, delle operazioni realizzate attraverso le due carte di cui all’imputazione, rispetto al fatturato (operazioni comunque contabilizzate, ove non risultavano riscontri documentali, come crediti verso soci, quale anticipazione sugli utili). In particolare, l’appello della RO si concentrava sull’asserita mancanza di prova delle distrazioni effettuate mediante le certe prepagate, lamentando che esse fossero state ricostruite sulla base della deposizione del coimputato, socio di minoranbza, OL. È solo nel ricorso in scrutinio che si affrontano temi come quello della insussistenza dei requisiti per fallire e della situazione economica della società all’epoca delle condotte distrattive, contestate peraltro adducendo profili non direttamente rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità in concreto delle stesse. Al riguardo è, innanzitutto, il caso di ricordare che è, d’altronde, pacifico che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (cfr., per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188 – 01). Sicché improprio risulta il riferimento, svolto nella presente sede, all’asserita assenza dei requisiti di fallibilità, non potendosi, per altro verso, neppure ritenere il tema della sussistenza o meno di tali requisiti strettamente collegato a quello della sussistenza del reato di bancarotta distrattiva. Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. In motivazione, questa Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (cfr. in tal senso anche la recente Sez. 5, Sentenza n. 34809 del 26/09/2025, Rv. 288725 - 01). 8 In ogni caso, leggendo la motivazione svolta nella sentenza impugnata è agevole cogliere come essa abbia, in realtà, comunque già fornito risposte esaurienti al tema di fondo (ri)proposto dalla difesa. Con particolare riferimento alla obiettiva esistenza delle condotte illecite di cui al capo A), ha anzitutto rimarcato la sentenza impugnata come esse siano state congruamente accertate e verificate sia dal curatore della fallita sia dal perito dr. Stasi nominato dalla Corte di Appello di Torino nel collegato processo a carico del coimputato RT VI. Inoltre, l'analisi della contabilità e soprattutto dei conti correnti della fallita ha dimostrato, senza possibilità di equivoco e per tabulas, l'effettuazione di ricariche di carte ricaricabili e l'esecuzione di bonifici in favore di altra compagine (BL SK IN), sempre riferibile a RT – amministratore di fatto e dominus indiscusso delle plurime vicende che si intrecciano in quelle oggetto del presente procedimento - e agli odierni imputati. A fronte di tale quadro composito e armonico - spiega la Corte di merito rispondendo alla principale doglianza svolta in appello - le dichiarazioni di OL, che si saldano in pieno con le risultanze documentali e con il contenuto delle altre deposizioni assunte, costituiscono soltanto un tassello di una più vasto e composito mosaico probatorio. La circostanza per cui alcune fuoriuscite di denaro siano state annotate in contabilità – perché risultate sfornite di documentazione a sostegno come indica lo stesso ricorso - come crediti verso soci non priva di valenza distrattiva tali condotte illecite, «se solo si considera» evidenzia la Corte di appello «che la società fallita, ed in particolare la formale amministratrice RO (persona strettamente legata all'amministratore di fatto RT VI), non ha mai azionato tali crediti né chiesto ai soci la restituzione di tali somme». Si tratta ad ogni modo di uscite, si aggiunge nella sentenza impugnata, «di significative somme di denaro rimaste prive di effettive ragioni giustificative, non collegate a precedenti versamenti documentati dei soci e certamente suscettibili di depauperare in misura significativa il patrimonio della società fallita e di ridurre la garanzia verso il ceto creditorio». Indi congruamente rileva la Corte di appello che «ci si trova di fronte ad atti dispositivi privi di un qualsivoglia apprezzabile collegamento con l'attività di impresa della fallita e tesi unicamente ad arricchire i singoli soci persone fisiche a discapito delle ragioni creditorie». Quanto ai bonifici verso la controllante BL SK IN, per importi considerevoli pari ad oltre 130 mila euro, espone la Corte di appello che «come già chiarito dai primi giudici, nella specie non risulta in alcun modo dimostrata l'effettiva prestazione di attività di consulenza e pubblicità in favore della fallita, tale da giustificare tali rilevanti esborsi di denaro» (comunque esorbitanti se l’attività 9 prestata si fosse risolta, secondo quanto prospetta lo stesso atto di appello, in quella della grafica pubblicitaria). Nello specifico, si precisa nella sentenza impugnata, non è stata mai prodotta alcuna documentazione attestante la natura e la portata dell'attività svolta da BL SK in favore della fallita Glasses Company S.r.l., «il contratto non reca data certa ed è stato prodotto da RT soltanto dopo il giudizio di primo grado» (tale accordo, avente ad oggetto evanescenti ed imprecisate attività di consulenza e di pubblicità – annota la sentenza impugnata - contiene poi clausole stravaganti e incongrue, prevendo ad esempio che il versamento del corrispettivo fosse subordinato alla disponibilità di provvista in capo alla fallita). Conclude quindi la Corte di appello che la stessa deposizione del dipendente Cascone - sintetizzata dai primi giudici a pag. 22 della sentenza - è generica e vaga e non comprova in alcun modo l'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture. Quanto alla distrazione del magazzino e delle attrezzature sub A 6), contestato al RA in concorso con VI RT, nella sentenza impugnata si osserva che «è dirimente la circostanza che, a fronte del trasferimento dei beni ad altra società sempre riferibile a RT VI (RT WE), non sia stato versato alcun corrispettivo e che tali beni non siano mai stati restituiti alla fallita». Quanto poi al motociclo Suzuki di cui al capo A 8) si rimarca nella sentenza impugnata come «si tratti di veicolo entrato nel patrimonio della fallita nel 2010 al costo di 960 euro e mai rinvenuto dal curatore. Il bene in questione, come riferito dall'operante PE e come si trae dalla documentazione del P.R.A., risulta radiato per esportazione all'estero nel 2012, il che comprova il valore commerciale del bene e il nocumento per i creditori della cessione all'estero e poi ad altra compagine riferibile a RT. L'annotazione in bilancio del valore di circa 530 euro non comporta affatto l'assenza di pregiudizio per i creditori, al contrario rivelando la natura di posta attiva del motoveicolo in disamina, suscettibile di costituire un bene aggredibile per il ceto creditorio». Quanto al motociclo Yamaha di cui al capo A 9), come già esposto dai primi giudici alle pagine 30 e 31, la Corte di appello rappresenta che non emerge in alcun modo la verificazione di un incidente né l'asportazione del motore: viceversa, appena un anno e mezzo dopo il suo acquisto per il non trascurabile valore di 4.200,00 euro, il bene in questione risulta ceduto, nel 2014, per la esigua somma di appena 300,00 euro ad altra società riferibile al RT, che così versava un corrispettivo decisamente inferiore al valore di mercato del veicolo, a detrimento delle ragioni dei creditori (in poco più di un anno, in assenza di alcuna ragionevole e documentata ragione, il valore del bene veniva svalutato per oltre 3.500,00 euro, a 10 tutto vantaggio di altra compagine sempre riferibile al RT. Tutto ciò, secondo la corretta valutazione svolta nella pronuncia impugnata, comprova la natura pregiudizievole – anche - dell'operazione in scrutinio, che, in definitiva, si inserisce nell’ambito di una complessiva vicenda dismissiva del patrimonio della fallita protrattasi fino ad epoca prossima al fallimento. Tutto ciò – conclude la Corte di appello in aderenza ai principi affermati da questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale - perfeziona in pieno il pericolo per la garanzia dei creditori presidiato dalla norma incriminatrice. A fronte di tale ricostruzione deve ritenersi del tutto inconferente l’assunto della difesa secondo cui la sottrazione dei beni suindicati non sarebbe stata idonea a danneggiare le aspettative dei creditori, per non essere stato significativamente intaccato il patrimonio sociale. E ciò non solo con riferimento ai beni di entità modesta riferibili alla fase del RA ma anche per gli altri, ovvero per le somme di denaro riferibili alla fase di amministrazione della RO. Ebbene è il caso di ricordare al riguardo che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non è necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo. Ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento in cui la condotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie (cfr. in motivazione Sez. 5 n. 38797 dell’ 11.11.2025, non massimata;
nonché, in termini non molto dissimili, Sez. 5, Sentenza n. 28941 del 14/02/2024). Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio in quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie. Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione - non in linea con la ratio della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n.1. 1, legge fall., che espressamente incrimina le condotte, in sé, di distrazione, occultamento, dissimulazione o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone lo scopo di recare 11 pregiudizio ai creditori soltanto con riferimento alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 del primo comma dell’art. 216 - che solo quell’atto che rende il patrimonio non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che il legislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità della singola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delle ragioni creditorie che per essere tale non deve implicare – secondo l’indicata ratio - la loro frustrazione. La funzione altamente preventiva cui è improntato il rigore complessivo della legge penale fallimentare, perseguita, in particolare, anche attraverso la disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclude che si debba attendere la verificazione del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie – o addirittura pretendere la verificazione effettiva di tale frustrazione una volta intervenuto il fallimento. Ciò che rileva è piuttosto che l’atto, rispetto al futuro fallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principale fonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore ha inteso a maggior ragione preservare rispetto ad un futuro fallimento, escludendo che si dovesse esigere l’evento di pericolo, la cui realizzazione equivale già in termini di prognosi rispetto al fallimento alla vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie. In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell'interesse protetto, rappresentato dall’intangibilità della garanzia patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamente minacciata ove l'atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus alla sua integrità, in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che a posteriori il suddetto vulnus non si sia poi verificato per le ragioni più disparate (fuori dal caso della reintegrazione del patrimonio da parte dell’agente prima dell’instaurazione della concorsualità). È solo il caso, infine, di precisare che la recente pronuncia Sez. 5, n. 11184 del 11/02/2026, Rv. 289599 – 01, nel ribadire che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare l'atto di depauperamento può essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento, ha puntualizzato – rispetto alla particolare fattispecie concreta giunta al suo esame – che poiché il reato è di pericolo concreto, il notevole lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza impone una verifica 12 particolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porre realmente in pericolo il patrimonio societario. Segnatamente, ha spiegato tale pronuncia, in motivazione, che «[s]ebbene non occorra la dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il fallimento ed i primi possano assumere rilievo a prescindere dall'epoca della loro commissione e perfino se commessi quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01), è intuitivo che, quanto maggiore sia il lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza, ancor più rigorosa debba essere la verifica dell'attitudine della condotta a determinare l'esposizione a pericolo del patrimonio societario (oltre che, naturalmente, quella relativa alla sussistenza del dolo richiesto)». Tuttavia, nella fattispecie in esame non si versa nel caso in cui sia intercorso un consistente lasso di tempo tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento, risalendo le prime agli anni 2010-2012-2013 (e quelle imputate al RA anche al 2014) a fronte di fallimento dichiarato nel giugno del 2015 (dopo una fase di inattività della società secondo quanto emerge dallo stesso ricorso). Pertanto, si deve concludere ribadendo che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, Sentenza n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768 – 01). Né potrebbero residuare dubbi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è, invero, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805 – 01), consapevolezza e volontà certamente sussistenti nel caso di specie in capo ad entrambi i ricorrenti alla luce dell’assenza di giustificazioni congruenti con lo scopo sociale rispetto ai distacchi dei beni dal patrimonio della fallita, riconducibili ai rispettivi periodi di rappresentanza della società. 3. Quanto, poi, alla bancarotta fraudolenta documentale va premesso che nel caso di specie è stata ravvisata la fattispecie della cd. bancarotta fraudolenta documentale generica (a fronte dell’ammissibile contestazione alternativa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di 13 scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra un’ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità contestativa alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione, così tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572 – 01). Sono state, invero, ravvisate delle vere e proprie false annotazioni in contabilità - così per le fatture per consulenze mai effettuate nei termini indicati – che la difesa genericamente afferma spiegabili e superabili con la documentazione sottratta dal coimputato OL. Nella specie, in particolare, secondo l’esposizione contenuta nella sentenza impugnata, non veniva tenuta alcuna contabilità per l'anno 2015. successivamente alla messa in liquidazione della società, e la documentazione consegnata ed esaminata, in cui erano annotate fatture false, in cui comparivano dizioni generiche e mendaci ed in cui erano inseriti crediti in modo astratto e artefatto, non era certamente idonea a consentire una agevole ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. A nulla potrebbe, dunque, rilevare, come giustamente osserva la Corte di appello, che il curatore e soprattutto il perito contabile siano riusciti, con difficoltà ed in esito ad approfondimenti eseguiti anche con l'ausilio della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, a ricostruire le operazioni distrattive e il patrimonio della fallita, posto che nella contabilità, in gran parte lacunosa e manchevole, erano inseriti dati oggettivamente falsi e artefatti, certamente in grado di rendere estremamente difficoltosa l'opera degli inquirenti. Quanto alla pretesa sottrazione di parte della documentazione ad opera del socio OL, la Corte di appello evidenzia che si tratta di argomento, oltre che non adeguatamente provato in questa sede, inidoneo ad intaccare i plurimi profili di omessa, inattendibile e irregolare tenuta ascrivibili agli imputati, i quali per anni erano i formali amministratori/liquidatori della società poi fallita, ed erano quindi giuridicamente responsabili di una corretta e veritiera tenuta della contabilità. In altri termini, l'inserimento in contabilità di fatture mendaci, di crediti fumosi e comunque di difficile verificazione e riscossione – tenuto conto che rispetto a molti clienti, secondo quanto espone lo stesso ricorso, non erano indicati né il codice fiscale né gli indirizzi – unitamente all'omesso aggiornamento delle scritture per l'anno 2015, comprovano nel loro insieme la verificazione dell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall., che, avviata sotto l’amministrazione della RO, proseguiva nella fase della liquidazione imputabile al RA. D’altronde, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo 14 di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false (in motivazione questa Corte ha precisato che, comunque, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne). Conclude, infine, la Corte di appello che tutte le condotte di bancarotta per cui si procede risultano assistite dall'elemento soggettivo del dolo, tenuto conto che RO si individua nell'amministratore unico della fallita per ben tre anni, dal marzo 2010 al febbraio 2013, periodo in cui si realizzavano, per un verso, molteplici atti distrattivi a tutto vantaggio del socio di fatto RT o di altre compagini al medesimo riferibili (BL SK e RT WE), e, per altro verso, plurimi artifici e falsificazioni contabili. A riprova della coscienza e volontà di depauperare il patrimonio sociale e di rendere difficile, se non impossibile, la ricostruzione del patrimonio degli affari si consideri – osserva la Corte di appello - oltre all'ammontare e alla ripetizione nel tempo degli atti pregiudizievoli, che RO è persona strettamente legata al socio e amministratore di fatto RT Vittoiro, con cui dialogava costantemente su tutti gli aspetti di gestione quotidiana (cfr. sul punto le mail riportate alle pagine 6 e 7 della prima pronuncia, da cui si trae un costante scambio di flussi informativi in ordine ai pagamenti fornitori, ai versamenti dei tributi e alla gestione del personale). A ciò si aggiunga che la stessa RO risulta amministratore unico anche della controllante BL SK IN e di RT WE, entrambi enti beneficiari delle condotte distrattive oggetto di contestazione, a testimonianza di una stabile cointeressenza con RT e della partecipazione continuativa e durevole ad un identico e comune disegno distrattivo, evidentemente supportato anche attraverso la falsificazione di dati contabili e comunque attraverso una inadeguata tenuta delle scritture contabili. Del pari RA, liquidatore della fallita dal 22.2.2013 sino al fallimento e coniuge della RO – evidenzia la Corte di appello – poneva in essere diverse operazioni distrattive a tutto vantaggio di altra compagine riferibile a RT VI e perpetuava le inadempienze e le irregolarità nella tenuta della contabilità, contribuendo a ridurre il patrimonio della società Glasses Company S.r.l. e danneggiare i creditori, a maggior ragione in un periodo in cui la compagine era di fatto inattiva e avviata inesorabilmente al fallimento. 15 «L'insieme di tali indicatori, i forti legami tra tutti gli imputati, la molteplicità di ipotesi di bancarotta fraudolenta perfezionate, rivelano certamente il dolo delle fattispecie per cui si procede» - conclude congruamente la Corte di appello tirando le fila della complessiva ricostruzione adeguatamente svolta, non suscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità, né sotto il profilo motivazionale né dal punto di vista della violazione di legge. Non vi è, dunque, spazio, infine, per l'invocata qualificazione nella più lieve ipotesi di bancarotta semplice. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE ES OS AT