Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20129
CASS
Sentenza 1 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223 comma 1, e 216 comma 1 n. 1 legge fall. nonché apparenza e carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato e aspecifico, in quanto la sentenza impugnata ha già fornito risposte adeguate, richiamando la sentenza di primo grado e confrontandosi con le deduzioni difensive. Si sottolinea che il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento e che non è necessario un nesso causale tra le distrazioni e il fallimento. La Corte ha dettagliato le operazioni distrattive, le ricariche di carte e i bonifici, ritenendo che le uscite di denaro non avessero giustificazioni valide e fossero suscettibili di depauperare il patrimonio sociale. Si evidenzia inoltre che la sottrazione di beni, anche di modesta entità, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie. L'elemento soggettivo è stato ritenuto sussistente in capo ad entrambi i ricorrenti.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223 comma 1 n.2, e 216 comma 1 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n.267, nonché apparenza e carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ed il travisamento della prova

    La Corte ha ravvisato la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale generica, evidenziando false annotazioni in contabilità, fatture per consulenze mai effettuate e l'assenza di contabilità per l'anno 2015. Si ritiene che la documentazione consegnata non fosse idonea a consentire una ricostruzione agevole del patrimonio. La sottrazione di documentazione da parte di un altro socio è stata ritenuta inidonea ad intaccare le omissioni e irregolarità ascrivibili agli imputati. Si evidenzia l'inserimento di fatture mendaci e crediti fumosi, unitamente all'omesso aggiornamento delle scritture, che comprovano l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Si sottolinea inoltre che in caso di avvicendamento nella gestione, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare la corretta tenuta delle scritture da parte del predecessore. Le condotte sono risultate assistite dall'elemento soggettivo del dolo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20129
    Data del deposito : 1 giugno 2026

    Testo completo