Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2017, n. 6980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6980 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
06980 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/02/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - Sent. n. sez. 656/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE ANGELA TARDIO N.39661/2016 Rel. Consigliere - MARCO VANNUCCI LUIGI FABRIZIO MANCUSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE ROMA nei confronti di: TRIBUNALE VENEZIA con l'ordinanza del 06/07/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA risolvendo II P.G. conclude chiedendo che la Corte risorveldo il conflitto dichiari la competenza del Tribunale di VENEZIA. Udito il difensore N OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che NA OU, nato in [...] il [...], chiese (domanda del 24 luglio 2015) alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, di accertare la sua non identificazione con ME RC, nato in [...] il [...], condannato con sentenze, irrevocabili, rispettivamente emesse il 15 aprile 2014 dalla Corte di appello di Venezia (in parziale riforma della sentenza emessa il 18 novembre 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia), il 12 ottobre 2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia e l'11 aprile 2012 dal Giudice di pace di Mestre;
che il ricorrente dedusse: che era stata a lui revocata la patente di abilitazione alla guida in quanto, alla luce delle iscrizioni eseguite nel casellario giudiziale, risultava che la sua persona era stata condannata con il nome di ME RC con le sentenze sopra indicate;
di non essere mai stato condannato per la commissione di reati;
di essere regolarmente soggiornante in Italia dal 2007; di avere subito numerosi accertamenti di polizia a motivo delle sopra indicate iscrizioni, tutti con esito negativo;
che il proprio Codice Univoco di Identificazione è diverso da quello riferibile alla persona di RC;
che egli chiese quindi, previa verificazione delle impronte digitali sue e di RC, di accertare di non essere la persona condannata con le citate sentenze irrevocabili di condanna e di ordinare la cancellazione delle annotazioni relative a tali sentenze da ogni archivio, compreso il casellario giudiziale»; che con decreto emesso de plano il 29 luglio 2015 il Presidente della Corte di appello di Venezia dispose che il procedimento relativo a tali domande venisse trasmesso per competenza (art. 40 co. 2 d.P.R. 313/02) al Tribunale di Venezia»; che con decreto emesso de plano il 21 ottobre 2015 il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, dispose la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, essendo il ricorrente nato all'estero, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002; che con ordinanza emessa il 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma declinò la propria competenza a conoscere delle domande sopra indicate in favore del Tribunale di Venezia in funzione di giudice dell'esecuzione, contestualmente sollevando sul punto conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Venezia;
che la motivazione fondante tale decisione evidenzia che: solo «le mere emergenze cartacee e documentali potevano essere rimesse al Giudice del casellario giudiziale, mentre, laddove dovessero essere effettuati accertamenti complessi di fatto, la questione prospettata non sarebbe certo rientrata tra quelle concernenti l'iscrizione ed i certificati del casellario giudiziale, involgendo la competenza del Giudice dell'esecuzione»; che nel caso concreto deve accertarsi in fatto, mediante il confronto fra le impronte digitali di OU e quelle di RC, la sussistenza, o meno, di identità fra la persona del ricorrente e quella della persona condannata con il nome di RC;
è il giudice dell'esecuzione che deve prioritariamente verificare, ai sensi dell'art. 668 cod. proc. pen., l'identità della persona citata nei processi definiti con le menzionate sentenze irrevocabili, dovendosi, in caso contrario, procedersi a revisione;
la competenza del giudice indicato dall'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002 è invece limitata solo alle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale;
che il conflitto è ammissibile in rito, essendosi determinata una situazione di stallo processuale determinata dal contemporaneo rifiuto di cognizione di tre giudici (la Corte di appello di Venezia, il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Roma) a decidere sul merito delle domande presentate da OU;
costituente il «caso analogo» di cui è menzione nella prima parte dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen.; che nel sistema informativo del casellario giudiziale il nome NA OU, nato il [...] in [...] risulta correlato, come alias, al nome di ME RC, nato i 5 agosto 1984 in Touzeur (Tunisia); che nei confronti di RC risultano emesse le tre sentenze irrevocabili di condanna sopra indicate;
che OU deduce di non essere la persona condannata con tali sentenze, essendo egli affatto estraneo ai fatti per i quali le tre condanne vennero pronunciate, e chiede dunque il relativo accertamento giudiziale;
che la domanda dello stesso OU di cancellazione dell'iscrizione del proprio nome nel casellario giudiziale come correlato a quello di RC è solo conseguente al sollecitato accertamento in via principale;
che, per quanto qui interessa, l'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materią di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) attribuisce al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, la competenza a conoscere delle «questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale...per le persone nate all'estero»; che fra tali questioni, previamente individuate dalle norme sui «provvedimenti iscrivibili» (art. 3 del d.P.R. 313 del 2002) e sulla «eliminazione delle iscrizioni>> (art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002), sono comprese anche quelle concernenti la لم cancellazione delle iscrizioni (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 8317 del 16 dicembre 2009, dep. 2010, Pendini, Rv. 246240); che, sempre per quanto qui interessa, l'art. 668 cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione, individuato secondo le regole di competenza dettate dal 2 precedente art. 665, la decisione relativa al caso di persona «condannata in luogo di un'altra per errore di nome» se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata in giudizio come imputato anche sotto altro nome, potendo in questo caso il giudice dell'esecuzione provvederà alla correzione della sentenza nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.; che solo in caso di esito negativo di tale accertamento il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione (art. 630, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa (Second> peziit) previsione dell'art. 668 cod. proc. pen.; mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 4943 del 10 luglio 2000, Monzer, Rv. 217088; Cass. Sez. 1, n. 13564 del 22 gennaio 2009, Ristic, Rv. 243436); che l'art. 5, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 313 del 2002, prevede espressamente l'eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'art. 673 cod. proc. pen.; con ciò chiaramente indicando che l'eliminazione dell'iscrizione oggetto del ricorso non può che conseguire ad un provvedimento del giudice della revisione ovvero del giudice dell'esecuzione; che, in considerazione dell'assetto normativo testé descritto, il conflitto fra giudice dell'esecuzione e giudice indicato dall'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002 deve dunque essere risolto dichiarando la competenza del primo a conoscere anche della domanda di cancellazione dal casellario giudiziale di sentenza di condanna correlata al proprio nome fondata sull'asserzione del richiedente di non essere la persona indicata come destinataria della pronuncia di condanna (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 17543 del 20 aprile 2012, Radi El Mostapha, Rv. 252653); che tanto la Corte di appello di Venezia che il Tribunale della stessa città hanno declinato la propria competenza quale giudice dell'esecuzione a conoscere delle domande dell'odierno ricorrente sull'errato presupposto che la competenza dovesse determinarsi secondo le regole contenute nel più volte citato art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002; che, non essendo, per i motivi evidenziati, le domande del ricorrente comprese fra le questioni relative alle iscrizioni nel casellario giudiziale delle tre sentenze irrevocabili di condanna sopra menzionate, la competenza a conoscere di tali domande si determina facendo applicazione delle regole contenute nell'art. 665 cod. proc. pen.; 3 che in funzione della determinazione della competenza in sede di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, nel caso di proposizione di appello contro sentenza di condanna la competenza appartiene di regola al giudice di appello, essendo invece competente il giudice di primo grado solo per i casi in cui il provvedimento da esso emesso sia stato confermato ovvero riformato soltanto quanto alla pena, alle misure di sicurezza ovvero alle statuizioni civili (art. 665, comma 2, cod., proc. pen.); che nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665, comma 4, cod. proc. pen.); che in sede di risoluzione di conflitti di competenza a questa Corte non è preclusa la determinazione della competenza di giudice nei cui confronti non sia stato promosso regolamento di competenza ovvero che il regolamento stesso non abbia proposto (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, n. 33379 del 23 giugno 2015, Marketing, Rv. 264619); che, al momento della proposizione delle domande dell'odierno ricorrente l'ultima sentenza di condanna di RC era quella emessa il 15 aprile 2014 dalla Corte di appello di Venezia in parziale riforma della sentenza emessa il 18 novembre 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia;
che il denunciato conflitto deve quindi essere risolto indicando la Corte di appello di Venezia quale giudice dell'esecuzione competente a conoscere delle domande proposte da OU.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Venezia, cui dispone la trasmissione degli atti. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente Margo Vannucci Antonella Patrizia Mazzei Pomazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA