Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 2
Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 cod. proc. pen. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma primo, lett. c) del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello.
Spetta al giudice dell'esecuzione - che, investito "in executivis" dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell'erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza - verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio. In caso di esito positivo dell'accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 13564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13564 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 288
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030283/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RISTIC VERA, N. IL 05/07/1977;
avverso ORDINANZA del 12/05/2008 TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 12.5.2008 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la contestazione sulla validità del titolo esecutivo presentata dal Ristic Vera, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., in relazione alle sentenze di cui ai nn. 2, 3, 6, 11, 16, 21,
23, 27, 28 e 31 del provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Rimini in data 27.11.2007 per incertezza in ordine alla esatta identificazione dell'autore dei relativi reati;
ha nel contempo respinto la seconda richiesta della Ristic di riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati ascritti alla stessa, poiché commessi in un arco temporale lunghissimo e riconducibili a scelta consapevole di vivere sistematicamente al di fuori di legge, piuttosto che ad un unico programma deliberato e configurato nella sua ossatura essenziale già all'atto della commissione del primo di essi.
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa della Ristic lamentando: violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 3, per avere il giudice dell'esecuzione deciso de plano, senza fissare la udienza in camera di consiglio e dare avviso alle parti, con conseguente nullità del giudizio;
mancanza di motivazione in ordine al rigetto della contestazione sulla validità del titolo esecutivo per avere il giudice dell'esecuzione fatto soltanto riferimento ad "altri strumenti previsti dal codice per la contestazione e verifica di siffatte circostanze", il che non consentiva di capire quale fosse il percorso logico seguito. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
È fondata la eccezione di nullità del giudizio di esecuzione, relativamente alla decisione concernente la applicabilità dell'istituto della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice deciso de plano senza dare avviso alle parti e fissare la udienza per la loro comparizione. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in sede esecutiva il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p., pur in assenza di un espresso richiamo del testo dell'art. 671 c.p.p., deve ritenersi implicito. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, a meno che non sia specificamente prevista la procedura de plano quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale (v. per tutte Cass. 6.12.1994, Daniele). È quindi affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1 la ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta de plano su una richiesta di applicazione della continuazione (v. Cass. 11.5.1992, Nicolotti).
Nel caso in esame risulta dagli atti non vi è stata la fissazione dell'udienza e che quindi nessun avviso è stato notificato alle parti. Si tratta, come si è già detto, di nullità assoluta perché attinente alla partecipazione del difensore (art. 178 c.p.p., lett. c)) che non è stato posto in grado di intervenire all'udienza, la quale determina la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo. Non sussistevano d'altronde i presupposti per procedere "de plano" a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2 poiché tale procedura è riservata ai casi in cui la istanza manchi "ictu oculi" di fondamento per inesistenza dei presupposti normativi della richiesta e non anche nel caso in cui (come nella specie) si pongano problemi di valutazione imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum" e cioè la delibazione della fondatezza nel merito dell'istanza (v. per tutte Cass. n. 24164 del 2004, rv. 228996; Cass. n. 34960 del 2007, rv. 237712; Cass. n. 15099 del 2004, rv. 228764). Ciò comporta l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, con rinvio allo stesso giudice perché proceda, con libertà di giudizio, a seguito di fissazione di udienza partecipata. È invece infondato il secondo motivo di ricorso.
Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti la erronea indicazione delle proprie generalità della sentenza ovvero addirittura la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due diverse questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 c.p.p. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputata anche sotto altro nome per il giudizio;
la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c, del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della Corte di Appello. Spetta al giudice dell'esecuzione verificare se l'imputato - nella sua identità fisica ed indipendentemente dal nome attribuitogli - sia stato citato a giudizio e, in caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. In caso di esito negativo di tale accertamento il giudice dell'esecuzione deve invece trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 c.p.p., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto (v. Cass. sez. 1 n. 4943 del 2000, rv. 217088).
Orbene, tali problematiche non sono state in alcun modo prese in esame dalla Rustie, la quale, lamentando che vi sarebbe incertezza sulla identificazione dell'autore dei reati, ha esperito un rimedio improprio, che, come tale, è stato correttamente dichiarato inammissibile de plano dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, per difetto delle condizioni di legge. La contestazione del titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p. può infatti riguardare la mancanza del titolo esecutivo ovvero la non esecutività dello stesso e cioè una situazione completamente diversa da quella addotta dalla ricorrente, che segue una diversa procedura e sfocia in provvedimenti che riguardano la esecutività del titolo e non invece la mancata corrispondenza fra la persona indicata nel titolo e quella colpita dal titolo stesso. Nè il giudice dell'esecuzione era tenuto ad esplicitare più di quanto ha fatto il fondamento della sua decisione, dovendo le ordinanze essere motivate in modo sintetico. Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia;
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009