Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 13564
CASS
Sentenza 22 gennaio 2009

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Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 cod. proc. pen. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma primo, lett. c) del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello.

Spetta al giudice dell'esecuzione - che, investito "in executivis" dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell'erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza - verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio. In caso di esito positivo dell'accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 13564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13564
    Data del deposito : 22 gennaio 2009

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