Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 1
Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 cod. proc. pen. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma primo, lett. c)- del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello. Ne consegue che, in via prioritaria, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se l'imputato - nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli - sia stato citato in giudizio e, in caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui al citato art. 130. In caso di esito negativo del predetto accertamento, il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza, relativamente alla quale il giudice dell'esecuzione, investito, dopo una prima rettificazione delle generalità del condannato, di un'ulteriore istanza di correzione delle generalità stesse basata su nuovi elementi di prova, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice della revisione sul rilievo, ritenuto erroneo dalla S.C., dell'immodificabilità della sentenza già oggetto di correzione dell'errore materiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2000, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 10/7/2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 4943
3. " Angelo VANCHERI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO Consigliere N. 14646/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza rilevato dalla Corte d'Assise di Appello di Genova nei confronti della Corte d'Appello di Torino con ordinanza in data 23.2.2000, su istanza di revisione proposta da: ER Al AS, n.
1.7.1945 a Yabrour (Siria)
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udite le richieste del P.M., Dott. Vincenzo GERACI, che ha concluso per la competenza della Corte d'Appello di Torino
O S S E R V A:
In relazione al dirottamento della motonave "Achille Lauro" ed all'omicidio di un passeggero si procedeva nei confronti di soggetto latitante indicato con le generalità di EN KA ME, nato in [...] e residente in [...], identificato come fornitore delle armi da guerra utilizzate dai dirottatori e per tale fatto condannato dalla Corte d'Assise di Appello di Genova con sentenza del 23.5.1987. Con ordinanza del 18.12.1996 la stessa Corte, all'esito di accertamenti condotti in Spagna, disponeva la correzione della sentenza, sostituendo alle generalità del EN KA quelle di ER Al AS, colà residente e nato in [...]
Con istanza del 31.1.1997 questi, tramite un procuratore speciale, formulava istanza di revisione ex art. 630 lett. c) C.P.P., indicando nuove prove ritenute dimostrative della propria estraneità ai fatti e dell'esistenza effettiva di EN KA ME, persona individuabile (con generalità non del tutto sovrapponibili a quelle originariamente riportate in sentenza) e diversa da lui. La Corte d'Appello di Genova, sospesa l'esecuzione della pena con ordinanza del 9.10.1997, riservava ulteriori provvedimenti. L'istanza veniva quindi trasmessa alla Corte d'Appello di Torino, competente in forza della sopravvenuta L. 23.11.1998 n. 405. Questa, con ordinanza del 24.11.1999, rilevava che era in questione l'identità della persona originariamente condannata col nome di EN KA;
la relativa pronuncia spettava al giudice dell'esecuzione ex art. 667 C.P.P.. Dichiarava pertanto inammissibile l'istanza di revisione, rimettendo gli atti alla Corte d'Assise di Appello di Genova quale giudice dell'esecuzione.
Questa osservava invece che, a seguito dell'intervenuta correzione, il ER Al AS era ormai destinatario di condanna irrevocabile, talché non poteva sfuggirvi negando di essere il condannato, ma soltanto - come aveva in effetti richiesto dimostrando con nuove prove la propria innocenza. Doveva quindi procedersi a revisione e, essendosi sul punto verificata una stasi insuperabile per l'opposta valutazione della Corte di Torino, rilevava il conflitto negativo e qui rimetteva gli atti per la soluzione con ordinanza del 23.2.2000. Le contrastanti prese di posizione dei due organi giurisdizionali, determinano effettivamente una situazione di stasi che non consente l'esame dell'istanza presentata dal ER, superabile soltanto con l'intervento di questa Corte ex art. 32 C.P.P.. Va al proposito preliminarmente rilevato che non è decisiva la qualificazione come richiesta di revisione, data dall'interessato alla domanda. Infatti, l'istanza introduttiva della procedura va qualificata dal giudice in relazione al "petitum" ed al contenuto, indipendentemente dal nomen" attribuitole dalla parte (secondo un principio generale di interpretazione e conservazione dell'atto, che trova ad esempio espressa enunciazione in tema di impugnazioni nell'art. 568, co. 5, C.P.P.). Ora, nel caso di specie il richiedente non contesta il fatto storico oggetto del giudicato;
assume l'esistenza di un diverso soggetto che ne è (o può esserne) l'autore e che si identifica (o può identificarsi) per quello effettivamente citato nel giudizio;
si protesta comunque personalmente estraneo al fatto in questione. Egli solleva quindi un duplice ordine di questioni: da un lato, un errore di nome del condannato nella sentenza irrevocabile (quale risulta a seguito dell'intervenuta ordinanza di correzione); dall'altro, la propria estraneità al fatto, desumibile dalle prove indicate. Trattasi di prospettazione per la prima parte chiaramente riconducibile alle previsioni dell'art. 668 C.P.P., norma non presa in considerazione dai giudici in conflitto, i quali hanno semmai fatto riferimento al precedente art. 667, inapplicabile alla fattispecie perché presuppone che il condannato si trovì "in vinculis". Il citato art. 668 - con disciplina perfettamente simmetrica a quella dettata per la fase della cognizione dagli artt. 66, co. 2 e 3, e 68 - stabilisce che, ove si scopra un "errore di nome" del condannato dopo la sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione ne cura la correzione nelle forme previste dall'art. 130 "se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio"; altrimenti, deve essere attivata la procedura di revisione. Ne segue che questa è soltanto eventuale e successiva, mentre preliminare è l'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione, della rituale citazione in giudizio del soggetto - fisicamente individuato - cui il fatto era attribuito, anche se indicato con generalità non corrispondenti a quelle reali (cfr. Cass., Sez. I, 9.6/21.7.1995, Carillo;
Sez. VI 3.10/7.11.1996, Doghmann). Nel caso di specie, dunque, la Corte d'Assise di Appello, in quanto giudice dell'esecuzione, dovrà anzitutto verificare se l'incolpato - nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli - sia stato citato in giudizio secondo le previsioni del codice di rito del 1930, all'epoca vigente;
in caso di esito positivo dell'accertamento, dovrà ulteriormente stabilire se il nome ER Al AS - attualmente risultante dal titolo esecutivo a seguito della precedente correzione - sia esatto;
ove riscontri un errore, provvederà alla (ulteriore) correzione, nelle forme previste dall'art. 130 del codice del 1988 (applicabili "in executivis" in forza delle disposizioni di attuazione e transitorie - art. 260), con ciò restando assorbite le ulteriori richieste del ER. In ogni altra ipotesi gli atti dovranno invece essere trasmessi - all'esito del preliminare accertamento - al giudice competente per la revisione;
infatti, se sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica incolpata, comunque denominata, opererà l'espressa previsione dell'art. 668 C.P.P.; ove invece la citazione sia regolarmente avvenuta, sia pure con generalità errate, e sia fisicamente riferibile al ER, dovranno comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questi dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto.
Va da ultimo chiarito che ad una nuova ordinanza di rettifica delle generalità non osta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Assise di Appello, la preclusione del giudicato. L'errore materiale contenuto nella sentenza è sempre suscettibile di correzione, anche dopo il passaggio in giudicato, come del resto espressamente desumibile proprio dal citato art. 668; nulla vieta che vi siano più errori, scoperti in tempi diversi, e che quindi si debba più volte intervenire sulla medesima sentenza, o che l'errore sia contenuto proprio nell'ordinanza di correzione, a sua volta suscettibile di rettifica ex art. 130, co. 1, C.P.P.. Tale regola trova bensì un limite nel generale divieto di "bis in idem", valido anche nell'ambito della procedura incidentale di correzione (cfr. Cass., Sez. Un., 18.5/29.9.1994, Armati) e, specificamente per i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, nella regola - desumibile dall'art. 666, co. 2, C.P.P. - per cui non è consentito il riesame di questione già decisa sulla base degli stessi elementi in precedenza considerati;
peraltro, trattandosi di preclusione allo stato degli atti e di divieto di reiterazione della medesima istanza, il detto limite non opera nel caso di specie, in cui la richiesta non coincide - ma è anzi di segno opposto a quella precedentemente accolta - ed è fondata su nuovi elementi.
Va pertanto, allo stato, affermata la competenza del giudice dell'esecuzione a compiere il preliminare accertamento dell'esistenza della condizione richiesta dal primo periodo dell'art. 668 C.P.P. ed a provvedere, secondo l'esito di essa, alla correzione delle generalità o alla trasmissione degli atti al giudice competente per la revisione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza della Corte d'Assise di Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2000