Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
E PUBBLICA ITALIANA 6 8 9 N 1 ZIO / 5, 4 / A . 6 R N 2 T IS . .R G .P E I R L D R ME POPOLOTTALE L A L A A D E T . D E H U I T A S B N O TE SUPREMA DI CASSAZIONE N E E 1 S A G I S E Oggetto 3 I R 1 A E . T N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente R.G.N. 18710/99 Consigliere Cron.6432 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Dott. Aldo Rel. Consigliere Ud. 30/11/01 CECCHERINI - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT EN Z A CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66227 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, و ہ ئ presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo ی ں rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AUTORIPARAZIONI PEDICINI & MEREU SNC;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 120/98 della tributaria regionale di TORINO, depositata il 2001 02/07/98; 2433 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del CECCHERINI;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento 30/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo in persona del Sostituto Procuratore Ennio Attilio SEPE che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria di primo grado di La Biella, con decisione n. 902/04/95, annullò l'avviso di accertamento per Ilor 1987, notificato alla Autoriparazioni Pedicini e Mereu s.n.c., e avente ad oggetto l'esclusione delle deduzioni di cui agli artt. 7 d. P. R. n. 599/1973 e 13 1. n. 72/1983 in assenza della dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, che si richiamava alla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 13° della novella d.l. 853/1984 convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17 (di- sposizione poi trasfusa nell'art. 120, 5° CO. t d. P. R. n. 917/1986), e al valore della dichiarazio- s i ne degli interessati sulla loro prevalente occupa- v zione, rafforzato dalle sanzioni penali stabilite per il caso di dichiarazioni mendaci, la Commissio- ne tributaria regionale di Torino, con sentenza de- positata il 2 luglio 1998, confermò la decisione impugnata. La Commissione osservò che, in riferi- mento a quanto dal giudice di primo grado "pur er- meticamente, ma anche chiaramente asserito", l'Am- ministrazione non aveva contestato "la dichiarazio- 3 3 4 2 ne della società che attesta e sottoscrive l'esi- stenza dei presupposti esonerativi riferiti ai soci emergenti da altro certificato rilasciato dall'Anagrafe camerale", e su questa base giudicò di non dover approfondire il merito della contesta- zione della parte appellante. Per la cassazione della sentenza di appello il Ministero delle finanze, in persona del ministro rappresentato e difeso ex lege pro tempore, dall'Avvocatura generale dello Stato ricorre con notificato il 2 ottobre 1999, proponendo unatto motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunzia la violazione e fal- sa applicazione dell'art. 329 c.p.c., e dell'art. 3, comma 13° della novella d.1. 853/1984 convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17, e dell'art. 7 del d. P. R. n. 597 del 1973; si deduce che l'assunto della mancata censura della sentenza di primo gra- do, per la parte in cui valorizzava un certificato prodotto solo nel corso del giudizio, era chiara- mente contraddetto dal contenuto, specifico sul punto, dell'atto di appello;
e ciò, sebbene il pun- to non figurasse neppure nella sentenza impugnata, che aveva dato valore non già al predetto certifi- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini cato, ma alla sottoscrizione della dichiarazione, peraltro non riferita alla specifica attestazione sul possesso dei requisiti per il godimento delle deduzioni. La normativa richiamata, sostiene l'amministrazione, non lasciava dubbi sul fatto che l'attestazione in parola non potesse essere presen- tata in un momento successivo alla dichiarazione. Il motivo, vertente nella sua prima parte sulla violazione di legge processuale commessa dalla Com- missione regionale con il dichiarare inammissibile l'appello, è fondato. La censura menzionata verte su error in procedendo, nella verifica del quale la Corte di legittimità è giudice anche del fatto, e decide sulla base della cognizione diretta degli atti del processo. Dall'esame dell'appello dell'Am- ministrazione risulta chiaramente che la decisione di primo grado era stata censurata con lo specifico argomento del valore legale che doveva attribuirsi alla dichiarazione degli interessati, in ordine al- la loro prevalente occupazione. In presenza di tale censura specifica, che, se fondata, necessariamente comportava l'irrilevanza di ogni diverso documento successivamente prodotto in giudizio, la Commissio- ne regionale non poteva esimersi dall'esaminare l'appello e dal decidere nel merito della fondatez- za della doglianza espressa. La sentenza impugnata deve essere pertanto cas- sata, con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione tributaria che deciderà, anche ai fini delle spese del presente giudizio, nel merito dell'appello proposto dall'Amministrazione.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 30 novembre 2001. Il Cons. est. Il Presidente. سيت انا ما (Aldo Ceccherini) (Giovanni Paolini) IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB, 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N ZIO TR /1906 26/4 REG 5 . .P.R. N A D R D IA TE LL EL R D A EN SI B. A T SEN E TA U B AJ 131 IA D I ER N T A M Il cons. rel est. dr. Aldo Ceceherini