Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Il soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno è tenuto, pur se si sia volontariamente sottratto alla consegna della "carta precettiva", ad osservare gli obblighi connessi a detta misura, la cui efficacia decorre dal giorno di comunicazione del decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2009, n. 13619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13619 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/03/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 1060
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 000440/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT TO, N. IL 04/10/1960;
avverso ORDINANZA del 06/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 6 novembre 2008 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice de riesame, rigettando il relativo gravame, ha confermato quella emessa in data 4.10.2008 dal G.I.P., del Tribunale di Forlì, che in danno di PI TO aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere, dopo averne convalidato l'arresto in flagranza del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perché sottoposto il medesimo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.. con obbligo di soggiorno.
A sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale rilevava:
- che l'imputato risultava sottoposto alla misura di prevenzione anzi detta con decreto del Tribunale di Catania del dì 8.11.2006, confermato dalla Corte di Appello il 29.11.2007 e notificato all'interessato il 12.9.2007;
- che l'interessato, dopo tale notifica, non si era presentato al commissariato di Catania, che lo aveva convocato per la determinazione delle modalità di attuazione della misura, tanto da essere per questo denunciato per violazione dell'art. 650 c.p.;
- che, cionondimeno, in contrasto col diverso opinamento difensivo, la misura aveva avuto inizio con la notifica del decreto, immediatamente precettivo;
- che il luogo di residenza risultava implicitamente individuato nel Comune di Catania, luogo di nascita dell'interessato, luogo ove vivono i figli e la cui municipalità gli ha rilasciato la carta di identità, luogo la cui autorità giudiziaria ha adottato i provvedimenti in parola;
- che la competenza a provvedere alla convalida ed all'adozione della misura cautelare era da riconoscersi all'autorità giudiziaria di Forlì ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 3, perché gli obblighi violati consistevano in condotte omissive (l'aver omesso di presentarsi all'autorità di P.S. e l'aver omesso di fissare la dimora nel comune di Catania) e perché ignoti i luoghi nei quali maturò la sua scadenza il termine per gli indicati adempimenti.
2. Ricorre per l'annullamento dell'impugnata ordinanza PI TO, assistito dal suo difensore di fiducia, denunciando, a sostegno del proposto gravame articolato in due motivi di doglianza, violazione di legge con riferimento alla norma incriminatrice contestata ed agli artt. 8 e 9 c.p.p.. Oppone in particolare il ricorrente che, nel caso di specie, non ricorre il delitto contestato, perché mai maturato il termine iniziale di esecuzione della misura e questo sul rilievo che, dopo la notificazione del decreto all'interessato, non risulta consegnata la cd. "carta precettiva" contenente le prescrizioni da osservare ed integranti l'oggetto della disposta misura di prevenzione, nonché la indicazione della residenza ove obbligatoriamente risiedere, giacché mai questo luogo, sin qui, dichiarato all'autorità di P.S.. Eccepisce poi il ricorrente il difetto di competenza territoriale del giudice forlivese, dappoiché competente quello di Catania se si assume quest'ultima municipalità, secondo indicazioni del G.I.P. di Forlì, come quella presso cui l'interessato aveva l'obbligo di risiedere, dappoiché in tal caso in Catania si sarebbe consumata la supposta violazione.
A tale ultimo motivo di censura, peraltro, la difesa del ricorrente ha esplicitamente rinunciato in sede di udienza camerale.
3. La doglianza non può essere condivisa.
Appare opportuno pervenire alle conclusioni di diritto assunte dal Collegio in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, considerando preliminarmente precedenti decisioni di questa Corte, sia perché invocate dalla difesa ricorrente, sia perché significative per la presente decisione, che di esse intende essere coerente sviluppo logico giuridico.
Con una prima pronuncia, quindi (Cass., Sez. 1, 25/05/2000, n. 3794) questa sezione affermò che la misura della sorveglianza speciale in argomento non si esaurisce con il semplice decorso del tempo, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta attuazione, ma solo con la sua esecuzione, il cui inizio coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha il solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale soggetto è tenuto. Detto principio servì a disciplinare la particolare fattispecie nella quale il ricorrente sosteneva che la misura di prevenzione era cessata per essere decorso il biennio impostogli con decreto del tribunale, quantunque tale misura, notificata in carcere, fosse, poi, rimasta priva di concreta attuazione.
Successivamente, ancora questa sezione della Corte ha avuto modo di precisare (Cass. Sez. 1, 15/10/2004, n. 47685) che, nella disciplina posta dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, soltanto l'art. 5, comma 6, prevede come necessaria la consegna di un documento al prevenuto, e questo quando l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale sia accompagnata, altresì, dall'imposizione dell'obbligo o del divieto di soggiorno, previsione poi accompagnata dalla precisazione che tale atto, denominato come "carta di permanenza", deve essere portato con sè ed esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Per contro, nell'ipotesi in cui non sia disposto l'obbligo o i divieto di soggiorno, annotava allora la Corte, la legge non prevede la consegna della carta qualificata dalla prassi come "precettiva", di talché la decorrenza della durata della misura inizia dalla comunicazione del provvedimento impositivo, come espressamente dispone il primo comma della L. n. 1423 del 1956, art. 11. Ciò posto appare di palese evidenza che il caso all'esame della Corte appaia diverso da quelli delibati a margine dei riportati precedenti, dappoiché caratterizzato da una specificità di forte peso fattuale, della quale l'interprete non può non tener conto e cioè che il sorvegliato, attuale imputato, si è sottratto volontariamente, con finalità elusive del provvedimento a suo carico, alla consegna della carta precettiva, della quale conosceva l'avvenuta formazione sia perché all'uopo invitato dall'autorità di P.S. per la relativa concreta consegna, sia perché notificatogli personalmente il decreto di sottoposizione alla misura con obbligo di soggiorno.
Appare infatti in contrasto con le finalità generali e primarie dell'ordinamento giuridico, con l'in sè della regola di diritto in quanto tale, ammettere che un comportamento omissivo di un obbligo di legge, quale quello di consentire, nel caso di specie, la consegna della carta precettiva, possa poi tradursi in vantaggio e produrre come conseguenza un risultato positivo per l'agente sostanziatesi nell'immunità dagli obblighi di prevenzione decisi a suo carico, per di più caratterizzata, siffatta immunità, dallo svuotamento delle finalità che l'ordinamento con quella consegna intendeva, realizzare per la soddisfazione di un interesse pubblico e collettivo di rilevante importanza.
Da ciò il principio di diritto che la volontaria sottrazione da parte dell'interessato alla consegna della carta precettiva al fine di eluderne l'applicazione, non libera il sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, dagli obblighi connessi alla sottoposizione, sia quelli direttamente deducibili dal decreto principale, sia quelli di cui alla carta precettiva, la cui consegna sia stata dolosamente evitata, dappoiché in siffatta ipotesi trova diretta applicazione, ai fini della decorrenza della misura la disposizione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 11, comma 1, in forza del quale, come è noto "la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato...".
Appare altresì utile aggiungere, giacché utile ai fini della presente decisione e coerente col principio appena dichiarato, che, comunque, nel caso di specie, l'imputato con la notificazione del decreto contenente la misura ebbe con essa contezza dell'obbligo di residenza imposto a suo carico (dappoiché direttamente deducibile dal decreto stesso) obbligo che, trovandosi a Forlì al momento del controllo di P.G. con la dichiarata intenzione di raggiungere la Spagna, ha egli in ogni caso violato.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009