Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17699 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 1RGN.17699/02 SENTE DA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. EGISTRO DIRITTO 2132/00 DELLA LF 15103/00 21/05/02 REPUBBLICA ITALIANA Cron. 41667 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: dott. Antonio SAGGIO presidente dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO consigliere dott. Mario Rosario MORELLI consigliere dott. Walter CELENTANO consigliere dott. IU MARZIALE cons. relatore ha pronunciato la seguente: Albo imprese artigiane/Cancellazione/ Presupposti/Decorrenza Lavoratore a domicilio/Nozione/ SENTENZA Subfornitore/Differenze sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S., in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, unitamente agli avv.ti Paolo Marchini e Fabio Fonzo, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLE IU LE 1 2002 1181 MARCHE C.R.A., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Maria Adelaide n. 12 presso il prof. avv. Giovanni Pellettieri, unitamente al prof. avv. Antonio Flamini del Foro di Camerino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- controricorrente -
NA SA;
- intimata - nonché sul ricorso proposto da: REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLE COMMISSIONE C.R.A., in persona del presidente, elettivamente MARCHE - domiciliata in Roma, Via Maria Adelaide n. 12 presso il prof. avv. Giovanni Pellettieri, unitamente al prof. avv. Antonio Flamini del Foro di Camerino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. e NA SA;
IU LE 2
- intimati -
avverso il decreto n. 869/00 emesso dalla Corte d'appello di Ancona il 20 aprile 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal relatore cons. dott. IU LE;
Uditi, per le parti costituite, l'avv. Fonzo e il prof. avv. Flamini;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. U. De Augustinis, il quale ha concluso per il parziale accoglimento del resto Riger did sucossinadaren, ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.) Ritenuto in fatto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d'ora innanzi, Istituto) impugnava la decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato delle Marche (d'ora innanzi, Commissione) che, respingendo il ricorso proposto da esso ricorrente, aveva ribadito, sia pure con diversa motivazione, il diniego opposto dalla Commissione Provinciale alla cancellazione della signora RO PE dall'albo delle imprese artigiane dall'epoca dell'iscrizione fino a quando ne era stata disposta la cancellazione su richiesta della stessa interessata;
che l'Istituto deduceva di aver accertato: a) che la PE provvedeva, presso la propria abitazione, a prestazioni di IU 3 manodopera consistenti nella ripulitura di piccoli oggetti di plastica e nell'assemblaggio di materiale plastico;
b) che tali prestazioni, di natura semplice e ripetitiva, venivano a completare il ciclo produttivo della Tecnoplast s.r.l. ed erano eseguite sulla base di direttive tecniche da essa impartite;
che il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite, sul rilievo che non era possibile rimuovere ex post un provvedimento di cancellazione, adottato con una determinata decorrenza su richiesta dell'interessato e non impugnato;
che la Corte accoglieva parzialmente il reclamo dell'Istituto osservando: a) che la circostanza che fosse già stata disposta, su richiesta dell'interessata, la cancellazione del nominativo era di della PE dall'albo delle imprese artigiane non ostacolo alla verifica, in quella sede, della ricorrenza dei requisiti richiesti per procedere all'iscrizione nell'albo suddetto;
b) che la sussistenza di tali requisiti, nel caso di specie, doveva essere esclusa, dovendo la PE essere qualificata come lavoratrice a domicilio;
c) che, tuttavia, la pretesa dell'Istituto di far retroagire la cancellazione ad una data anteriore a quella della cancellazione effettuata "a domanda" avrebbe potuto essere accolta solo in sede contenziosa e doveva essere quindi respinta;
IU LE 4 . che l'Istituto chiede la cassazione di tale decreto con due motivi;
che, mentre la PE non resiste, la Commissione si oppone all'accoglimento del ricorso e propone a, a sua volta, ricorso incidentale che si articola con due motivi;
che sia l'Istituto che la Commissione hanno depositato memorie illustrative. Considerato in diritto che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; che il ricorso incidentale (che investe il decreto impugnato nel capo in cui la PE viene qualificata [non come artigiana, ma] come lavoratrice [subordinata] a domicilio e si esclude, conseguentemente, che ricorressero i presupposti per la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane) presenta un'evidente priorità logica rispetto al ricorso principale, che si appunta parte che attiene allacontro lo stesso decreto nella determinazione degli effetti della cancellazione dall'albo, e deve quindi essere esaminato per primo;
che, con i due motivi del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, la Commissione denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, IU LE 5 legge 8 agosto 1985, n. 443; dell'art. 1, legge 18 dicembre 1973, n. 877; nonché vizio di motivazione - censura il decreto impugnato: a) perché motivato in modo illogico e contraddittorio;
b) perché la qualificazione dell'attività esercitata dalla PE è stata effettuata solo sulla base degli elementi "oggettivi" della fattispecie, escludendo ogni rilievo della volontà manifestata, a tale riguardo, dalle parti, senza considerare che solo sotto quest'ultimo profilo il rapporto di lavoro a domicilio può essere distinto da quello di subfornitura, essendo sotto l'altro i due rapporti pienamente assimilabili;
c) perché si è negato che i "rischi" inerenti alla "garanzia del buon esito della produzione", al "perimento dei prodotti affidati al lavoratore", ai "danni nella fase di lavorazione e di trasporto", alla "responsabilità verso i terzi" potessero essere qualificati quali componenti del rischio d'impresa; che è agevole replicare, quanto al rilievo sub a), che il decreto pronunciato dalla Corte territoriale è stato impugnato con il ricorso straordinario per cassazione e che con tale mezzo di gravame non possono essere fatti valere vizi della motivazione che non si traducano nella assoluta mancanza o nella mera apparenza della medesima (tra le più recenti, Cass. 15 gennaio IU LE 6 2000, n. 412; 23 febbraio 2000, n. 2065); che non meno infondato è il rilievo sub b), essendosi ormai chiarito: che l'oggetto della prestazione, nel lavoro a domicilio, viene in considerazione, non come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative rese all'esterno dell'azienda e tuttavia organizzate ed utilizzate in funzione complementare 0 sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa;
che, conseguentemente, essendo l'attività del prestatore di lavoro a domicilio inserita nel ciclo produttivo aziendale, deve escludersi che faccia capo, a tale soggetto, una distinta organizzazione a proprio rischio dei mezzi di produzione, la quale è invece essenziale per l'individuazione delle attività d'impresa (Cass. 3 novembre 1995, n. 11431; 5 novembre 1999, n. 12322; 16 giugno 200, n. 8221}; che, come riconosce lo stesso ricorrente, nel rapporto di subfornitura le "lavorazioni" sono affidate dall'impresa committente ad altro imprenditore e, quindi, a un soggetto che, a differenza del lavoratore a domicilio è titolare di un'autonoma organizzazione d'impresa (art. 2082 c.c.); che le "direttive" date dal committente al subfornitore vanno IU LE 7 quindi inquadrate (non già negli schemi del rapporto di lavoro subordinato) ma in quelli delle relazioni tra distinte attività imprenditoriali;
che, contrariamente a quel che assume la ricorrente, il rapporto di subfornitura e quello di lavoro a domicilio sono pertanto ben diversamente caratterizzati sul piano oggettivo, dal momento che l'attività del subfornitore (a differenza di quella del lavoratore a domicilio) non si integra nell'organizzazione produttiva del committente;
che i due rapporti non possono quindi essere in alcun modo assimilati;
che, del resto, appare evidente che, essendo l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ricollegata a norme la cui applicazione non può essere rimessa alla discrezione dei singoli interessati (arg. ex art. art. 5, quinto comma, legge, n. 443/85), appare dei requisiti richiesti perevidente che l'individuazione l'iscrizione non può essere subordinata alle loro scelte negoziali (Cass. 12322/99, cit.); che la Corte ha correttamente escluso che i rischi inerenti alla "garanzia del buon esito della produzione", al "perimento dei prodotti affidati al lavoratore", ai "danni nella fase di lavorazione IU LE 8 e di trasporto", alla "responsabilità verso i terzi" costituissero manifestazioni del "rischio d'impresa", trovando essi adeguata giustificazione nelle particolari caratteristiche del contratto di lavoro a domicilio, le quali, come si è posto in evidenza, (non solo non richiedono, ma) escludono che il prestatore di lavoro sia titolare di una distinta organizzazione di mezzi produttivi (Cass. 11431/95, cit.); che il ricorso incidentale deve essere quindi respinto;
che con i due mezzi del ricorso principale, che vanno del pari esaminati congiuntamente, l'Istituto - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, commi 1, 3-6, legge 8 agosto 1985, n. 443; dell'art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E;
dell'art. 6, sesto comma, legge Regione Marche 28 marzo 1988, n. 6; art. 112 c.p.c. censura il decreto impugnato per aver escluso che, nell'ipotesi in cui l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane sia stata già cancellata a domanda dell'interessato, il successivo accertamento dell'inesistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione consenta la pronuncia, in sede non contenziosa, di un nuovo provvedimento di cancellazione, la cui efficacia decorra dal momento in cui tale situazione si è determinata, anche se anteriore alla data del precedente provvedimento di IU LE 9 cancellazione adottato "a domanda" dell'interessato; che, come si è già rilevato, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è prevista (anche) in funzione di esigenze di carattere generale, che trascendono gli interessi dei singoli soggetti legittimati a richiedere tale adempimento;
che, in coerenza con tale sistema, l'art. 7 della citata legge 443/85 contempla, accanto alla cancellazione disposta dalle competenti Commissioni provinciali su richiesta dell'interessato (art. 7, primo comma), un controllo officioso della legittimità delle iscrizioni, affidato alle stesse Commissioni con la collaborazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 7, quinto comma); che appare evidente, pertanto, che gli effetti della cancellazione disposta d'ufficio non possono essere in alcun modo limitati (o condizionati) da quella effettuata su richiesta dell'interessato; che, conseguentemente, gli effetti della cancellazione disposta - d'ufficio, decorreranno inderogabilmente dalla data in cui i relativi requisiti sono riconosciuti mancanti, come del resto stato già puntualizzato da questa Corte (Cass. 1 ottobre 1994, n. 7991); che il ricorso incidentale deve essere quindi accolto per tale assorbente ragione;
IU LE 10 che il decreto impugnato deve essere, pertanto, cassato entro tali limiti, con conseguente rinvio della decisone impugnata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunziato, provvedendo, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il principale;
cassa, entro tali limiti, il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona in altra composizione. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio JA IMPOSTA DI BOLLO, DI 2002. EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Il Presidente DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 mi Murci L'estensore ht CORTE SUPREM AZIONE Prima CIME CancelleriaDepositar 12 DIC. 2002 12 DIC. 2002 IL CANCELLIERE SELGERE Luisa Passinetti 11IU LE