Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini dell'integrazione della violazione di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 non assume rilievo qualunque imperfetta dichiarazione resa in sede di istanza di ammissione al beneficio, ma solo quella in cui l'interessato attesti, contrariamente al vero, di possedere un reddito inferiore a quello minimo stabilito per l'accesso al patrocinio. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che l'omessa indicazione di beni immobili o mobili registrati non costituisce violazione allorché il reddito dichiarato sia corrispondente al vero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2006, n. 21194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21194 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/05/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 904
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - N. 025094/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG AT, N. IL 11/04/1940;
avverso SENTENZA del 20/12/2004 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE Andrea;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
La Corte d'appello di Palermo con sentenza 20.12.2004 confermava la decisione del tribunale della stessa città in data 26.2.2004 con la quale SA TO era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p. e condannato alla pena di legge.
All'imputato era stato addebitato di aver falsamente dichiarato, nell'istanza datata 6.12.2000, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non possedere beni mobili;
il predetto, invece, era risultato titolare di un'autovettura. La Corte territoriale osservava che la condotta posta in essere dal SA integrava pienamente la violazione dell'obbligo di dichiarare il vero e pertanto la fattispecie risultava correttamente inquadrata nella norma indicata.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge.
Deduce, sostanzialmente, che, in forza della disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, la configurazione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato era mutato e che il fatto ascritto all'imputato - in ordine al quale, comunque, non era ravvisabile il dolo - non poteva considerarsi reato. Il motivo è fondato.
Deve premettersi che, al momento della proposizione dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era in vigore la L. 30 luglio 1990, n. 217, la quale L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 2, n. 4, lett. a), prescriveva che, all'istanza, doveva allegarsi apposita dichiarazione indicante, tra l'altro, "i beni immobili ed i beni mobili registrati, in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale".
La L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 7, puniva, poi, le falsità o le omissioni delle prescritte indicazioni "con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale" ed in detto contesto era stata formulata la contestazione del reato di falsità ideologica, ai sensi dell'art. 483 c.p.. Con l'introduzione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia delle spese di giustizia) il quadro normativo di riferimento dell'istituto risulta però completamente innovato. Anzitutto, quanto al contenuto dell'istanza per l'ammissione al patrocinio, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 79, comma l, lett. c) dispone che l'istanza deve contenere "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76". Quest'ultima norma stabilisce che "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 9.296,22" (successivamente aggiornato ad Euro 9.723,84).
Inoltre il D.P.R. n. 15 del 2002, art. 95, sanziona "la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma l, lett. b), c) ed e)" con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37", stabilendo anche un aumento di pena se l'agente ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento di tale regime.
Ciò premesso, devono svolgersi, per la risoluzione della questione che qui interessa, particolari considerazioni. Anzitutto la nuova disciplina non prescrive più che, nell'istanza per l'ammissione al patrocinio, devono essere indicati i beni immobili o i beni mobili registrati appartenenti all'interessato. Inoltre la disposizione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 non rappresenta una riproduzione della fattispecie prevista dall'art. 483 c.p., "avendo natura e finalità diverse e richiedenti un "quid pluris" sia nelle modalità della condotta che nell'atteggiamento psicologico che deve sorreggerla" (Cass.,Sez. V, 13.4.2006 n. 697, Bevilacqua). La ratio della norma è quella di impedire che siano ammessi al ed. gratuito patrocinio soggetti che non ne abbiano diritto per mancanza delle condizioni prescritte e la condotta non si sostanzia nella esternazione di qualsiasi mendace dichiarazione (o nella mera omissione).
Il rinvio operato dal D.P.R. n. 115 del 2000, art. 95, al D.P.R. n. 115 del 2000, art. 79, comma l, lett. b), c) e d), comprende,
per la parte che qui rileva, nella fattispecie di reato solo i seguenti comportamenti: 1) dichiarazione di false generalità; 2) falsa attestazione della sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, secondo le modalità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76; 3) violazione dell'impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, variazioni rilevanti di tali condizioni verificatesi nell'anno precedente. È evidente, quindi, che non qualsiasi imperfetta dichiarazione assume rilevanza ma solo quelle mediante le quali l'interessato attesti, contrariamente al vero, di possedere un reddito inferiore a quello stabilito come limite di ammissibilità al patrocinio o quelle che nascondono mutamenti significativi nelle condizioni reddituali verificatisi nell'anno precedente. Pertanto, nella specie, trovando applicazione i principi di cui all'art. 2 c.p., devono trarsi conclusioni diverse.
Poiché non è più richiesta la dichiarazione di impossidenza di beni immobili o mobili registrati e non avendo il ricorrente, nell'istanza presentata il 6.12.2000, compiuto alcuna falsa attestazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio (è incontestato che il SA fosse titolare, nell'anno 2000, di redditi inferiori alle soglie di ammissibilità all'epoca vigenti), il fatto in esame, come rubricato, non è più previsto dalla legge come reato. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, con la statuizione conseguente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto come reato.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006