Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
La decorrenza della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. non accompagnata dall'obbligo o dal divieto di soggiorno inizia, ai sensi dell'art. 11 della legge 1956 n.1423 dalla comunicazione del provvedimento impositivo e, in caso di detenzione, dal giorno in cui é scontata la pena, dovendosi escludere che abbia inizio con la consegna della cosiddetta "carta precettiva" da parte degli organi di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 47685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47685 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1090
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 016805/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC RE N. IL 15/10/1967;
2) OC IM N. IL 03/12/1973;
avverso SENTENZA del 04/02/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.2.2004, la Corte di Appello di Torino confermava la decisione emessa il 4.6.2001 dal Tribunale di Alba-Sezione distaccata di Brà con cui NO ZO e NO MO erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di cinque mesi di arresto e di tre mesi e quindici giorni di arresto perché ritenuti responsabili di contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 9 della l. 27.12.1956, n. 1423, commesse fra il 2.8.1999 e il 29.10.1999.
Il difensore degli imputati ha proposto distinti ricorsi per Cassazione denunciando violazione di legge e vizi logici della motivazione, sull'assunto che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto - quanto alla posizione di NO ZO - che l'esecuzione della misura di prevenzione non avesse avuto inizio dalla cessazione della detenzione in carcere, ma con la notifica della "carta precettiva": inoltre, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, veniva prospettata illogicità manifesta della motivazione della pronuncia di condanna in ordine alla valutazione degli elementi probatori e alla ricostruzione dei fatti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da IC ZO è fondato e merita, quindi, accoglimento per le seguenti ragioni.
Premesso che non è controverso che il decreto applicativo della misura di prevenzione è stato notificato al NO allorché costui si trovava detenuto in carcere, che lo stato di libertà fu riacquistato il 31.10.1996 e che la "carta precettiva" è stata notificata in data 25.4.1999, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che l'esecuzione della misura di prevenzione abbia avuto inizio soltanto da quest'ultima data e, a sostegno di tale opinione, ha richiamato una pronuncia di questa Corte secondo cui il decorso della durata della misura è segnato dalla consegna della cosiddetta "carta precettiva" (cfr. Cass., Sez. 1^, 25 maggio 2000, Braga, rv. 216286).
La decisione impugnata non può essere condivisa, in quanto risulta fondata sull'impropria applicazione di tale precedente giurisprudenziale, la cui portata non è stata correttamente intesa ed è stata erroneamente estesa ad una situazione che, come quella di specie, è connotata da specificità che non ne consentono l'applicazione.
Infatti, deve sottolinearsi che, nella disciplina posta dalla 1. 27.12.1956, n. 1423, soltanto l'art. 5, comma 6^, prevede come necessaria la consegna di un documento al prevenuto quando l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale sia accompagnata dall'imposizione dell'obbligo di soggiorno o del divieto di soggiorno, precisando che tale atto, denominato come "carta di permanenza", deve essere portato con sè ed esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Per contro, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui non sia disposto l'obbligo o il divieto di soggiorno, la legge non prevede la consegna della carta qualificata dalla prassi come "precettiva", di talché la decorrenza della durata della misura inizia dalla comunicazione del provvedimento impositivo, come espressamente dispone il primo comma dell'art 11 della l. n. 1423 del 1956, nel cui secondo comma è
specificato, inoltre, che, in caso di detenzione, "il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è scontata la pena".
In applicazione di tali principi deve riconoscersi che il decorso del termine di durata della misura è iniziato il 31.10.1996, a seguito dell'avvenuta scarcerazione: con la conseguenza che l'esecuzione della misura stessa era già cessata nel momento in cui sono stati accertati i fatti indicati nei capi di imputazione e che le violazioni contestate non possono considerarsi penalmente sanzionate. Il ricorso proposto da NO MO deve dichiararsi inammissibile perché contenente censure di merito. Invero, va rilevato che le censure formulate dal ricorrente non sono rivolte a prospettare vizi logici e giuridici della motivazione del provvedimento impugnato, ma tendono a provocare il riesame del merito della decisione attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori, che resta preclusa nel giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge processuale, con i consequenziali provvedimenti.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, Cresci;
Cass., Sez. Un., 30 giugno 1999, Piepoli;
Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO ZO perché il fatto non sussiste;
dichiara inammissibile il ricorso del NO MO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004