Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2000, n. 3794
CASS
Sentenza 25 maggio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La misura della sorveglianza speciale non si esaurisce con il semplice decorso del tempo, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta attuazione, ma solo con la sua esecuzione, il cui inizio coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha il solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale soggetto è tenuto. (Fattispecie nella quale il ricorrente sosteneva che la misura di prevenzione era cessata per essere decorso il biennio impostogli con decreto del Tribunale, quantunque tale misura, notificata in carcere, fosse, poi, rimasta priva di concreta attuazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2000, n. 3794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3794
    Data del deposito : 25 maggio 2000

    Testo completo