Sentenza 25 maggio 2000
Massime • 1
La misura della sorveglianza speciale non si esaurisce con il semplice decorso del tempo, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta attuazione, ma solo con la sua esecuzione, il cui inizio coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha il solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale soggetto è tenuto. (Fattispecie nella quale il ricorrente sosteneva che la misura di prevenzione era cessata per essere decorso il biennio impostogli con decreto del Tribunale, quantunque tale misura, notificata in carcere, fosse, poi, rimasta priva di concreta attuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2000, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno ROSSI Presidente del 25.5.2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Emilio GIRONI " N. 3794
3. " Enrico DELEHAYE " REGISTRO GENERALE
4. " Alberto MACCHIA " N. 3272/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA LU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova, in data 14.12.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale rigettava la richiesta del Braga, tesa ad ottenere la declaratoria di cassazione della sorveglianza speciale impostagli per un biennio dal medesimo Tribunale con decreto del 3.2.1997. Osservava il giudice a quo che l'autorità di p.s. non aveva mai dato esecuzione alla misura, che, notificata in carcere al Braga, era rimasta priva di concreta applicazione;
dunque non poteva ritenersi che essa fosse cessata per il semplice decorso del tempo. Avverso tale pronuncia per cassazione il Braga, denunciava erronea applicazione di legge.
La sorveglianza speciale decorre dal momento della comunicazione all'interessato del decreto che la dispone, esaurendo i suoi effetti alla scadenza del termine prefissato;
le incombenze attribuite la questore erano irrilevanti rispetto a tale fondamentale principio normativo e la pretesa di dare esecuzione alla misura stessa urtava contro la mancanza di attualità della prognosi di pericolosità sociale. Essendo la detenzione del ricorrente cessata nel giugno 1997, era almeno da tale epoca decorrente il biennio di durata della misura, ormai scaduta.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte - correttamente citata nel provvedimento impugnato - la misura della sorveglianza speciale non si esaurisce col semplice decorso del tempo, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta attuazione;
ne occorre, invece, ai fini della sua cessazione. Ciò che avviene non già colla semplice notificazione del decreto applicativo della misura - la quale ha il solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - ma colla consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale soggetto è tenuto.
Deve dunque escludersi un effetto ablativo del provvedimento preventivo, automaticamente derivante dal trascorrere del tempo senza la sua co0ncreta applicazione;
altrimenti, non si giustificherebbe la consolidata giurisprudenza per la quale non solo lo stato di detenzione non è di ostacolo alla deliberazione della misura di prevenzione, la cui esecuzione può cominciare a decorrere soltanto dal momento in cui il soggetto ha riacquistato la libertà (cfr. Sez. I, 24.5.1996, Alario), ma in nessun caso il tempo trascorso "in vinculis" - ovvero in una condizione che non consente la pratica messa in opera delle prescrizioni - può computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale (cfr. Sez. 1, 27.5.1998, Cangitano).
È chiaro, invece, che il trascorrere del tempo può influire sulla sussistenza della pericolosità sociale, ma al riguardo il soggetto interessato può sempre adire il giudice per ottenere la revoca della misura.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000