Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36405
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è necessaria la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. sulla base del rilievo che la condotta dell'agente si collocava in un momento successivo rispetto al provvedimento di dissequestro dei beni, immediatamente esecutivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36405
    Data del deposito : 3 giugno 2014

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