Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è necessaria la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. sulla base del rilievo che la condotta dell'agente si collocava in un momento successivo rispetto al provvedimento di dissequestro dei beni, immediatamente esecutivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36405 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 935
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 34857/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE NC N. IL 02/09/1948;
avverso la sentenza n. 747/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 31/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 gennaio 2013 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuora del 13 novembre 2009, che condannava DU SC alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 334 c.p., accertato in Nuoro nel febbraio 2007, per avere egli sottratto cinque macchine "videopoker" sottoposte a sequestro penale, delle quali era proprietario e custode giudiziario (nominato con provvedimento del P.M. presso il Tribunale di Nuoro in data 21 marzo 2005).
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Rizzo, deducendo i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 191 c.p.p. e art. 63 c.p.p., commi 1 e 2, e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 192 c.p.p. e art. 530 c.p.p., comma 2, per avere la Corte d'appello erroneamente affermato che, all'epoca in cui vennero posti in essere gli atti relativi all'esecuzione del provvedimento di archiviazione con dissequestro dei beni sequestrati nei confronti di DU SC, quest'ultimo non risultava indagato nell'ambito del procedimento penale n. 2195/02: unitamente a DD CA, infatti, il ricorrente era stato indagato relativamente ai reati di cui agli artt. 110, 718 c.p., art. 719 c.p., comma 2, e su richiesta del P.M. era stata disposta in data 11
ottobre 2006 l'archiviazione del procedimento per la prescrizione del reato, seguita dal dissequestro e dalla restituzione dei beni agli aventi diritto. Gli agenti della Questura di Nuoro, in particolare, avrebbero dovuto avvisare il DU della facoltà di farsi assistere da un legale il 28 febbraio 2007, ossia quando si recarono per la prima volta presso la struttura dove erano custoditi i beni dissequestrati: avvisato della rilevanza penale delle sue dichiarazioni in merito alla irreperibilità dei "videopoker", egli avrebbe verosimilmente interrotto ogni altra attività per ricercare quelli oggetto del provvedimento di dissequestro.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 323 c.p.p e art. 334 c.p., commi 1 e 2, poiché a fronte di un provvedimento di dissequestro immediatamente esecutivo a far data dall'11 ottobre 2006, solo il 28 febbraio 2007 la Questura di Nuoro si attivava per dare esecuzione al su indicato decreto di archiviazione e dissequestro adottato dal G.i.p., con la conseguenza che l'attività svolta in epoca successiva all'ordine del Giudice non consentiva di ritenere accertata e realizzata in concreto la relativa fattispecie incriminatrice, che disciplina solo i casi in cui le condotte di sottrazione, soppressione, dispersione e deterioramento abbiano ad oggetto un bene sottoposto a sequestro che risulti ancora gravato dal vincolo nel momento in cui la condotta viene accertata. Nel caso di specie, il vincolo era cessato in data 11 ottobre 2006 e i fatti di cui all'imputazione sono riferibili ad un arco temporale ricompreso fra il 28 febbraio 2007 ed il 31 marzo dello stesso anno, con la conseguente impossibilità di configurare anche il dolo generico in capo all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Fondato, e assorbente rispetto alle residue doglianze difensive, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, atteso che i beni in custodia, al momento dell'accesso presso il magazzino dell'imputato, verificatosi il 28 febbraio ed il 31 marzo 2007, erano stati oggetto di un provvedimento di dissequestro e restituzione in favore degli aventi diritto, adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Nuora in data 11 ottobre 2006, che disponeva l'archiviazione del parallelo procedimento penale e la restituzione degli atti al P.M.. Ne discende che, a seguito del provvedimento di dissequestro, da ritenere immediatamente esecutivo ex art. 323 c.p.p., comma 1, i beni originariamente in custodia non erano più gravati da alcun vincolo reale di indisponibilità sin dall'11 ottobre 2006, mentre la condotta descritta nel capo di imputazione è collocata in un arco temporale successivo, ove la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 334 c.p. non può trovare alcuna applicazione a causa dell'intervenuta cessazione dell'efficacia del vincolo, irrilevante dovendosi ritenere, per effetto della su citata disposizione normativa, la successiva attività volta alla notifica del provvedimento di dissequestro.
Pur non richiamando, il su citato disposto dell'art. 323, l'ipotesi dell'archiviazione, è logico ritenere che l'automatismo degli effetti ivi regolati non si esaurisca solo nei casi, formalmente previsti, della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non essendovi alcuna ragione plausibile per escludere che le relative conseguenze processuali debbano essere le medesime, avuto riguardo all'analoga evenienza legata alla perdita di efficacia, de iure, della misura cautelare personale, ex art. 300 c.p.p., comma 1, quando sia disposta, appunto, l'archiviazione, ovvero sia pronunciata la sentenza di non luogo a procedere o quella di proscioglimento.
4. Secondo la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 7964 del 26/06/1997, dep. 26/08/1997, Rv. 209760; Sez. 6^, n. 4825 del 21/02/1986, dep. 04/06/1986, Rv. 172939), la presenza di eventuali cause di invalidità o di inefficacia del sequestro non autorizza alcun atto di disposizione della cosa sequestrata solo fino a quando esse, come avvenuto nel caso in esame, non siano state formalmente riconosciute dal giudice al riguardo investito attraverso l'attivazione dei normali rimedi giuridici, mentre la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il reato in questione, poiché la norma incriminatrice de qua, la cui obiettività giuridica è quella di tutelare l'interesse della P.A. a conservare il vincolo apposto con il pignoramento od il sequestro su determinati beni, sanziona la condotta delittuosa - di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento - posta in essere durante l'esistenza di tale vincolo.
Deve dunque ritenersi che il sequestro rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 334 c.p. è quello disposto attraverso un atto produttivo di effetti, con il logico corollario che le condotte ivi tipizzate rilevano se insistono su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace, e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati, o direttamente in forza di legge, al verificarsi di una determinata situazione, ovvero per una pronuncia adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa.
Per l'integrazione della su indicata fattispecie incriminatrice, conclusivamente è necessario verificare la contemporaneità della condotta con la effettività del vincolo apposto sul bene, la cui presenza deve essere attuale e reale, non solo apparente, alla stregua delle pertinenti disposizioni normative - processuali, amministrative, ecc - che contengono la specifica disciplina della tipologia di sequestro di volta in volta rilevante nel caso concreto, non potendo assumere, al riguardo, alcun rilievo penale comportamenti tenuti prima della costituzione del vincolo, ovvero dopo la sua cessazione.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2014