Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Nel procedimento pretorile la "vocatio in ius" dell'imputato si realizza con la emissione da parte del pubblico ministero del decreto di citazione completo di tutte le indicazioni di cui all'art. 555 cod. proc. pen. e solo l'atto così completo è quello tipico avente efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 160 cod. pen. Non interrompe invece il corso della prescrizione la richiesta del pubblico ministero al pretore dirigente di comunicare il giorno e l'ora di comparizione trattandosi di atto interno e strumentale al fine della fissazione della data di udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/1999, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dal Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 13.1.1999
Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 38
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Gaetano Marasca Consigliere N. 25.591/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
avverso la sentenza del Pretore di Brescia dell'1 1.3.1998, pronunciata nei confronti di OR AN. nato a [...] il [...]. Sentita la relazione del consigliere Dott. Sandro Occhionero e udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. VI Galgano per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e quelle dell'avv. Enrico Falcolini di Roma, difensore dell'imputato, che si è opposto all'accoglimento del ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione TA MB e AN OR sono stati tratti a giudizio dinanzi al Pretore di Brescia, perché imputati (capo a della rubrica) in concorso tra di loro del delitto continuato di minacce e danneggiamento, ex artt. 110, 81, 612.2 e 635 c.p., commesso in danno di VI MA in Castelmella il 22.10.1992, e il MB inoltre (capo b della rubrica) del delitto di tentate lesioni personali, ex artt. 56, 582 e 585 c.p., commesso sempre in danno del MA nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.
Con sentenza dell'11.3.1998 il pretore ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di MB perché estinti i reati ascrittigli per morte dell'imputato e nei confronti di OR perché estinto il reato ascrittogli per prescrizione. Ha impugnato il procuratore generale con ricorso per cassazione per violazione degli artt. 160 c.p. e 554 e 555 c.p.p., deducendo che il pretore aveva dichiarato erroneamente la prescrizione, perché la firma da parte del p.m. competente della richiesta di fissazione del giorno di udienza era tempestiva, essendo stata depositata in cancelleria il 29.9.1995, cosicché era irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, che la firma sulla parte del decreto, con la quale il p.m. aveva disposto la citazione per l'udienza fissata dal pretore, fosse del 12.11.1997, cioè posteriore alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale del reato continuato ascritto al OR.
Premesso, anche se non specificato nell'atto di impugnazione, che il ricorso - per il suo contenuto e per la cessazione del rapporto processuale nei confronti dell'altro imputato deceduto - è stato proposto limitatamente alla pronuncia nei confronti di AN OR, si deve concludere che esso è infondato.
A sostegno della impugnazione il procuratore generale ha citato la giurisprudenza della S.C. di cui alla sentenza della sez. IV del 23.3.1995, imp. Scalvenzi. Peraltro, questo collegio condivide per le ragioni di seguito esposte l'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in senso contrario (sz. III, sent. n. 10. 140 del 27.9. 94, rv. 200.365; sz. V, sent. n.
3.130 del 2.4.97, rv. 207.81 2). Infatti gli atti processuali (necessariamente tipici), che hanno efficacia interruttiva della prescrizione, sono solo quelli tassativamente indicati dalla norma:
Non interrompe perciò il corso della prescrizione la richiesta del pubblico ministero al pretore dirigente di comunicare il giorno e l'ora di comparizione, poiché non è indicata tra gli atti interruttivi previsti nell'art. 160 c.p., che attribuisce questo effetto invece al decreto di citazione.
La richiesta, disciplinata negli artt. 160.1 e 132.2 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., è un mero atto procedimentale diretto ad ottenere il provvedimento strumentale del giudice di fissazione dell'ora e del giorno di comparizione, presupposto necessario della effettiva vocatio in ius dell'imputato da parte del titolare dell'azione penale, che si realizza con la emissione da parte del pubblico ministero del decreto di citazione completo di tutte le indicazioni di cui all'art. 555 c.p.p.. In un solo documento si ha la coesistenza materiale (a) della richiesta, datata e sottoscritta dal pubblico ministero, di fissazione dell'udienza (a di autorizzazione alla citazione dei testimoni), con la individuazione dei soggetti imputati e la specificazione dei reati contestati, (b) del provvedimento (di natura esclusivamente processuale nel senso di atto strumentale allo svolgimento ordinato del procedimento) del giudice di indicazione della data di udienza da lui firmato e (c) del provvedimento del p.m. che dispone la citazione per l'udienza, completato di tutti gli elementi che devono risultare dal decreto ex art. 555 c.p.p.. Questa coesistenza non esclude però l'autonomia concettuale dei tre atti e che la citazione è perfetta solo con il suo completamento e la sottoscrizione ultima del p.m..
Solo in quel momento con la sua emissione si ha infatti un atto idoneo alla vocatio in judicium.
E poiché si deve ritenere la natura tecnica della terminologia adottata dal legislatore, che indica il decreto di citazione quale atto interruttivo della prescrizione nell'art. 160 c.p., si deve concludere che anche gli effetti di diritto sostanziali dalla norma collegati a un atto processuale coincidano con il momento della sua idoneità agli effetti processuali.
Per le ragioni indicate la pronuncia del pretore è conforme a diritto e il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso, in camera di consiglio, il 13 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999