Sentenza 29 gennaio 2010
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione, ancorché adottato in forma di ordinanza e non di sentenza, il provvedimento con il quale il giudice declina la propria competenza, potendo solo dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 14892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14892 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi ? Presidente - del 29/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea ? Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo ? Consigliere - N. 174
Dott. AMATO Alfonso ? Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio ? Consigliere - N. 21041/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9.10.2008 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
avverso l?ordinanza dell?1.10.2008 del Tribunale di quella stessa citta?, nel procedimento penale a carico di:
ON RO, nata a [...] il [...].
Letto il ricorso e l?ordinanza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni le conclusioni del Procuratore Generale in sede che ha chiesto l?annullamento senza rinvio dell?ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI RO era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Rimini, del reato di lesioni aggravate dall?uso di un?arma impropria, ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., nella specie una torcia elettrica, con la quale aveva ripetutamente colpito la persona offesa. Con l?ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva l?eccezione d?incompetenza proposta dalla difesa, sul rilievo che nel capo d?imputazione non erano state specificate le circostanze di tempo e di luogo cosi? come espressamente stabilisce la l n. 110 DEL 1975, art. 4 e disponeva la trasmissione degli atti al PM.
Avverso il provvedimento anzidetto, il PM di Rimini ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l?abnormita? del provvedimento impugnato, il cui tenore era incomprensibile, tenuto peraltro conto che la torcia elettrica era uno strumento utilizzabile per l?offesa alla persona e di fatto usata come arma impropria, per colpire alla testa la persona offesa, cosi? come specificato in rubrica. Deduce, inoltre, che il Tribunale non avrebbe potuto declinare la propria competenza con ordinanza, dovendo invece provvedere con sentenza, ai sensi dell?art. 22 c.p.p., comma 3; che il provvedimento impugnato era dunque abnorme, in quanto comportava indebita regressione del procedimento nella fase processuale delle indagini preliminari. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La doglianza e? manifestamente infondata.
Ed invero, il provvedimento impugnato, ancorche? in ipotesi illegittimo in quanto emesso in forma diversa da quella che avrebbe dovuto assumere, e? pur sempre declinatoria di competenza, che, come tale, non e? ricorribile per cassazione, potendo dar luogo solo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza, ai sensi dell?art. 568, comma 2, del codice di rito (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 4, 5.10.2004, n. 46571, rv. 230575). 2. - Per quanto precede il ricorso e? inammissibile e non resta, pertanto, che far luogo alla declaratoria d?inammissibilita?.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010