Sentenza 11 gennaio 2001
Decreto decisorio 10 maggio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2001, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NO0 0344 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Demonde Maccitant evizivelyieu control Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 20270/98 Rel. Consigliere 926/99 Dott. Antonio VELLA Cron.601 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep.120 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 49 INT 2, presso lo studio dell'avvocato BEVILACQUA P, difeso dall'avvocato PIRAS ANTONIO G F, Contas SPAZIONE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dai Sig! SOLE 24 ORE - ricorrente 6000 per diritti L. 8 © f
contro
IL CANCELLIERE RT VA ET, quale procuratore di 3000 CELLERIA MONGELLI VITA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA ---- PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SEBASTIANO CG407316 2000 FOIS, giusta delega in atti;
6407317 - controricorrente 1817 -1- : CORTE SUPREMA DE CASAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIC Richieste cope studio NU CA VED SA, SA GI, SA LO dal Sig. Guidi 6.000 per diritt eredi di SA AT;
-0.5 IPK ZOUI- intimati IL CANCELLERE - e sul 2° ricorso n° 00926/99 proposto da: NU CA VED SA, SA GI, SA LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato GUIDI ENRICO, che li all'avvocato CORDELLA DOMENICO, difende unitamente giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché contrononch LI US;
- intimato avversO la sentenza n. 63/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 09/03/98; 183 3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA Consigliere Dott. Antonio udienza del 10/11/00 dal VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 0050994 Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 1 principale, assorbito il il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CARSAZIONE ricorso incidentale condizionato. UFFICIO GE. Rilasciat Di al Sig. 800/8B per diritti 05. APR. 2001 IL CANCEL ENE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 26 marzo 1980 IU LI vendette la proprietà di un terreno a TA MA LI e a OR LA per il prezzo di settanta milioni di lire da pagarsi entro il 30 aprile 1981.Le parti stabilirono che il contratto per atto pubblico sarebbe stato con' cluso non prima dell'anno 1985 e dopo la cancellazione delle ipoteche iscritte sul bene ceduto a favore del Credito Industriale Sardo, della Banca Popolare di Sassari e della ditta “F.lli Nigra". Con ricorso del 28 novembre 1980 la LI chiese il sequestro conservativo del suolo, oggetto della scrittura privata, al Presidente del x N Tribunale di Sassari, adducendo che il comportamento del LI rive- lava il suo proposito di trattenere indebitamente le somme di denaro ricevute a titolo di prezzo e il pericolo di alienazione del bene a terzi. Con decreto del 2 dicembre 1980 il Presidente del Tribunale autorizzò il sequestro fino alla concorrenza della soma di cinquantacinque mi= lioni di lire. Dopo l'esecuzione del sequestro la LI convenne il LI, davanti al Tribunale, chiedendo che,previa convalida del prov= vedimento cautelare, dichiarasse il medesimo obbligato a cancellare le ipoteche iscritte sull'immobile. Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò il fondamento delle pre= tese e,con domanda riconvenzionale, chiese che, previa autorizzazione al sequestro giudiziario del bene oggetto della controversia e SUPP chiamata in causa del LA, si pronunciasse la risoluzione del con' tratto di compravendita e la condanna degli acquirenti a restituirgli lo immobile, nel cui possesso erano stati immessi, e al risarcimento del danno,non avendo costoro pagato le rate di prezzo alle scadenze sta= bilite. Il LA,costituitosi in giudizio,chiese il sequestro dell' immobile (autorizzato dal Giudice istruttore ed eseguito), il rigetto delle prete= se del LI, l'accertamento del trasferimento della proprietà del be- ne a lui e alla LI con la scrittura privata in data 26 marzo 1980, e il riconoscimento del diritto a sospendere il pagamento delle rate di prezzo fino alla cancellazione di tutte le ipoteche su di esso iscritte. Per la morte del procuratore della LI fu dichiarata l'interruzione del processo la cui riassunzione fu eseguita dal LI. Il Tribunale, con sentenza del 25 febbraio 1994, deliberata nella contu- macia della LI, rigettò la domanda riconvenzionale di risolu= zione del contratto di compravendita, accolse quella di accertamento della cessione della proprietà alla medesima e al MA, e dichiarò che costoro erano obbligati a pagare all'alienante la residua parte di prezzo di cui erano debitori. Il LI propose appello sostenendo che il Tribunale era incorso in errore, nel respingere la domanda di risoluzione del contratto, per i se= guenti motivi:a)-gli acquirenti non avrebbero potuto sospendere il pa- 2. SUPPE C A gamento delle rate del prezzo, essendo stati, al momento della firma della scrittura privata, a conoscenza delle iscrizioni ipotecarie, perchè l'esistenza di esse era stata da lui dichiarata e risultava dal contratto nel quale si era stabilito che: "Le spese per il trasferimento pubblico della proprietà, che dovrà avvenire esente da ipoteca e da altre trascri= zioni pregiudizievoli, saranno a totale carico dei compratori”; b)-gli acquirenti avrebbero dovuto, comunque, eseguire il pagamento del L'awenta prezzo dopo la cancellazione di tutte le ipoteche sopraggiunta nel cor= so del processo. Resistettero al gravame la LI e gli eredi di OR LA (la moglie Franca AN e i figli Angelo e Giulia LA). Questi ultimi depositarono un'impugnazione incidentale. Con sentenza del 9 marzo 1998 la sezione di Sassari della Corte d'ap= pello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado e dichia= rato che la LI e gli eredi di OR LA, erano obbligati a pagare al venditore, oltre al prezzo residuo di 35.000.000 lire,gli inte= ressi su tale importo dal 16 giugno 1995 all'undici marzo 1996,am= montanti a 2.579.452 lire,e che l'impugnazione incidentale era assor= bita. La Corte ha ritenuto che:
3. A)-il LI non aveva provato di avere dichiarato agli acquirenti prima della sottoscrizione della scrittura privata di compravendita che sul terreno da vendere vi erano iscrizioni ipotecarie, né poteva presu= mersi che queste fossero conosciute dalla LI e dal LĄ, sol perché risultanti dai registri immobiliari che costoro avrebbero potuto consultare;
B)-la clausola contrattuale, secondo cui “le spese per il trasferimento pubblico della proprietà del terreno,che dovrà avvenire esente da ipo= pla teca e altre trascrizioni pregiudizievoli saranno a totale carico dei compratori”,era di mero stile e con essa il venditore non poteva avere voluto denunciare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene ceduto, nè gli acquirenti potevano aver voluto dichiarare di esserne a cono= scenza;
C)-i compratori momento inuera stata propostada domanda diri- colazione, avevano legittimamente sospeso il pagamento delle rate di prezzo, ai sensi dell'art. 1482 del codice civile,perché le ipoteche non erano state tutte cancellate;
la sospensione del pagamento era divenuta, invece, inadempimento colpevole dal momento in cui con la notifica= zione dell'appello, i suoi destinatari avevano avuto conoscenza dell'ul' tima cancellazione (l'ipoteca concessa alla ditta "F.lli Nigra”), avendo il LI indicato nell'atto gli estremi di essa e delle altre che l'aveva= no preceduta (data,casella e articolo);
4. NOIZYS D)-la LI e gli eredi del MA, sin da quando si erano costituiti nel giudizio d'appello, avevano dichiarato di essere pronti a pagare il prezzo residuo,ma questa loro offerta informale era inefficace, perchè condizionata alla rinunzia del LI alla domanda di risoluzione e al gravame proposto;
tuttavia, la stessa LI, il successivo 6 marzo 1996, aveva depositato la somma di quaranta milioni di lire (im= porto sufficiente a estinguere il residuo debito di 35 milioni,maggiora= to degli interessi dalla notifica dell'atto d'appello) su due libretti di ri= sparmio al portatore a lei intestati presso la filiale di Alghero della Banca di Sassari, e, nell' udienza dell'undici marzo dello stesso anno, aveva esibito i libretti in giudizio e dichiarato di essere disposta ad of= frirli “senza più accennare ad alcuna condizione, in quanto detti titoli con le somme depositate erano stati immessi nella sfera di disponibili= tà del creditore;
E)-questa nuova offerta non formale ma valida,perché non più condi= zionata,e ripetuta nelle successive udienze del 22 aprile e del 27 maggio 1996, era stata rifiutata dal LI,e,pertanto, l'ulteriore ritardo di pagamento del prezzo non era più imputabile né alla LI,né agli eredi LA (i quali si erano giovati della offerta non formale ese- guita dalla condebitrice); F)-agli acquirenti era,quindi,imputabile il ritardo di offerta del paga= mento di circa nove mesi, decorrenti dal momento in cui erano stati 5. E SUPREM T R NOIZ messi in condizione di conoscere la cancellazione delle ipoteche attra= verso la notificazione dell'atto d'appello;ma tale ritardo, avuto riguardo all'economia generale del contratto,non integrava gli estremi dell'ina= dempimento di non scarsa importanza, necessario per la pronuncia di risoluzione del contratto;
G-la LI e gli eredi di OR MA, oltre al prezzo residuo di trentacinque milioni di lire, erano obbligati a pagare al venditore gli interessi per il ritardo colpevole protrattosi dal 16 giugno 1995 all'un' dici marzo 1996;doveva, invece, respingersi, perché non provata, la pre= tesa dell'appellante di risarcimento del danno. Il LI ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Resistono con controricorsi la LI e gli eredi di OR Maso= sola. Questi ultimi hanno proposto ricorso incidentale condizionato con quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione 1.- degli art.1453,1455 e 1482 del codice civile e il vizio di omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile e si censura la sentenza impugnata ad' 6. E SUPHER T R O C ducendosi che la Corte d'appello ha erroneamente definito di stile la clausola del contratto di compravendita per scrittura privata, in base alla quale “le spese per l'atto pubblico di trasferimento della proprie= tà del terreno,esente da ipoteche e da altre trascrizioni pregiudizievoli saranno a totale carico dei compratori", ed escluso che da essa "potes' se desumersi che il venditore aveva voluto denunciare l'esistenza di ipoteche sull'immobile e i compratori dichiarare di esserne a cono= scenza". Avrebbe dovuto, invece, ritenere che questi ultimi,in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1482 del codice civile,si erano obbli= 뼈 gati,con detta clausola, ad acquistare il bene, pur sapendo che era gra= vato da ipoteche,e che,pertanto, con la sospensione del pagamento del prezzo,erano divenuti colpevolmente inadempienti in modo grave, già al momento della proposizione,nei loro confronti della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto. Il motivo è infondato. Ai sensi del primo comma dell'art. 1482 del codice civile, “il compra- tore può sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata da garanzie reali...non dichiarate dal venditore e dal compra= tore stesso ignorate. "E la Corte d'appello ha ritenuto che proprio que- sta situazione si era verificata nel caso concreto, con un apprezzamen- to dei fatti insindacabile in sede di legittimità, perché sufficientemente motivato ed esente da errori di diritto. Infatti ha escluso che la prova 7. ( deporte di della conoscenza de compratori potesse risultare dalla clausola in questione(definita di mero stile),essendo il suo contenuto estremamen- te generico e non riferito a circostanze concrete idonee a richiamare l'attenzione sull'esistenza delle ipoteche gravanti sull'immobile. 2.- Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, sostenendosi che la Corte d'appello ha negato erroneamente, con una motivazione insufficiente e contraddittoria (art .360 n. 5 cod. proc. civ.), la gravità dell'inadempimento dei LA e della LI, avendo ritenuto che fossero venuti a conoscenza della cancellazione delle ipoteche, solo a seguito della notifica dell'atto d'appello (14-16 giugno 1995), し mentre costoro erano stati già informati di tale evento nell'udienza collegiale del 18 febbraio 1994 o,al più tardi,a seguito del deposito della sentenza del Tribunale (27 maggio 1994), essendosi in questa af- fermato che tutte le ipoteche erano state cancellate. In ogni caso, dove= va presumersi che la LI avesse appreso la notizia della cancel' lazione alla data (22 novembre 1994) della registrazione di tale sen' tenza, perché eseguita su sua richiesta. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita, costituendo il ritardo di pagamento del prezzo, protratto per oltre ven' ticinque mesi, inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'alienante. Il motivo è inammissibile perché con esso si prospetta un errore di 8. SUUPA sere la decisione della Corte difatto risultante dagli atti di causa appello fondata sulla supposta inesistenza della seguente attestazione contenuta nella sentenza del Tribunale, non costituente punto contro= verso:"Nessuna delle ipoteche menzionate in causa è tuttora accesa, essendo stato dimostrato dal LI mediante produzione in giudizio delle relative note, che tanto l'ipoteca CIS come le altre sono state -sia pure tardivamente- cancellate"), che si sarebbe potuto far valere soltanto con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 del codice di procedura civile. 3.- Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli art. 1220,1453 e 1455 del codice civile in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, e si censura la sentenza impugnata per avere la Corte del merito ritenuto erroneamente che la LI, nell' udienza dello undici marzo 1996, avesse offerto il pagamento del prezzo in modo informale ma idoneo ad escludere il suo inadempimento e quello dei LA,in quanto non lo avrebbe più condizionato alla rinunzia del LI alla domanda di risoluzione e all' appello, come aveva, invece, fatto nella sua comparsa di risposta del giudizio di gravame.Contro tale conclusione si obietta che la LI aveva offerto il pa= CY gamento del prezzo, subordinandolo alla stessa rinunzia anche in detta udienza e in quelle successive del 22 aprile e del 27 maggio 1996. Il motivo è infondato.
9. SUPE S L G O A S (del mento La Corte appelle ha ritenuto che l' inadempimento colpevole della LI,iniziato dopo la notificazione alla sua persona dell'atto d'ap- pello,quando cioè aveva appreso che tutte le ipoteche gravanti sull'im- mobile erano state cancellate,era cessato all'udienza dell'undici marzo 1996, nella quale il suo difensore aveva dichiarato che la cliente era pronta ad adempiere e aveva contemporaneamente depositato due li= bretti al portatore, su ciascuno dei quali era stata versata la somma di venti milioni di lire,sufficiente nel suo complesso, ad estinguere l'in' tero debito. Infatti, secondo la Corte,la LI aveva in tal modo ese- guito una valida offerta informale di pagamento del prezzo,non aven' dola più condizionata, come aveva fatto invece nella comparsa di ri= sposta, alla rinunzia del LI all'appello e alla domanda di risoluzio = ne del contratto di compravendita;
e,poiché l'offerta era stata ingiusti= ficatamente rifiutata, il successivo ulteriore ritardo d'adempimento non era addebitabile né a lei né agli eredi di OR LA che del suo comportamento si erano giovati.(nessuna censura in particolare è stata rivolta all' estensione agli eredi LA dei benefici derivanti dalla condotta della LI).Ora, anche questo giudizio è incensurabile in cassazione perché l'interpretazione delle dichiarazioni contenute negli atti processuali e la valutazione del comportamento delle parti sono ri- servate al giudice del merito, il quale, nella specie,con le menzionate considerazioni ha esaurientemente e logicamente giustificato il pro= 10 SUPREM prio convincimento circa l'idoneità dell'offerta non formale ad esclu= dere il colpevole ritardo degli acquirenti nel pagamento del prezzo. 45 Con il quarto e ultimo motivo si denunzia la violazione degli art. 1214, 1220,1453 e 1455 del codice civile in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile per avere la Corte d'appello respinto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compraven' dita, pur avendo i compratori protratto il loro inadempimento (tuttora perdurante), anche dopo avere appreso la cancellazione di tutte le ipo= teche iscritte sull'immobile.E si afferma che nessun dubbio vi sarebbe dovuto essere circa la gravità del ritardo nel pagamento, essendo inef= ficace l'offerta non formale, sia perché eseguita dopo oltre venticinque mesi dal momento in cui i convenuti erano venuti a conoscenza della cancellazione delle ipoteche, sia perché era stata condizionata alla rinunzia alla domanda di risoluzione e all'appello. Anche questo motivo è infondato. Il Giudice del gravame ha definito colpevole l'inadempimento degli acquirenti,successivo alla notificazione dell'atto d'impugnazione (16 giugno 1995),ma, avendo ritenuto valida ed efficace l'offerta informale eseguita dalla LI nell'udienza dell'undici marzo 1996,ha incen- surabilmente considerato tale inadempimento,protratto per non oltre nove mesi,di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del vendi= tore,e,quindi, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto. 11. MA D E O G S A C Pertanto il ricorso principale deve essere rigettato,mentre quello inci- dentale resta assorbito perché condizionato. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione per la sussistenza di giusti motivi. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi,rigetta il ricorso principale e dichiara assor= bito l'incidentale.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legit' timità. Roma 10 novembre 2000. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.M.Spadone) (dott. A. Vella) Whefaciovely Spradore 80000 IL CANCELLIEREel Diane Dott.ssa Donatella 330000 11 GEN 2001 DI unico po 2 B 2001.UFTICIO 9013 332.222 Registrato in (lire EGENDOTRENTAMICA. gin. 10 E T A :- R 2 乙 T p. 5 2 11 Respora s fe ) 绒 (Dr. M. RAC UFFICIO L E D