Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2015, n. 33560
CASS
Sentenza 28 maggio 2015

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Non è inutilizzabile la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate (nella specie, all'interno di una chiesa), sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell'art. 11 D.Lgs. n. 196 del 2003. (In motivazione, la Corte ha tra l'altro evidenziato che l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge attiene alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche alle prove acquisite in violazione di divieti previsti da disposizioni normative poste a tutela di altri diritti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2015, n. 33560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33560
Data del deposito : 28 maggio 2015

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