Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Sono confiscabili e, quindi, suscettibili di sequestro preventivo i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, in quanto costituiscono lo strumento a mezzo del quale viene commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione quale prezzo o profitto di tale delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2009, n. 34798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34798 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/06/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 819
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 10665/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO GA, nata a [...] il [...], residente in [...];
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Pistoia il 26/2/09;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori della ricorrente, avv.ti TRAVERSI Alessandro e BECHINI Luca, i quali hanno concluso insistendo nei motivi di impugnazione.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Pistoia, con ordinanza del 26/2/09, ha confermato il sequestro preventivo, disposto dal Gip in data 28/1/09, nei confronti di SO GA, quale legale rappresentante della società B Investimenti s.r.l., in ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11. La misura cautelare ha per oggetto 14 immobili, del valore complessivo dichiarato di Euro 1.140.000, immobili alienati alla B. Investimenti s.r.l. dalla società LO AN s.r.l., amministrata da LI RG, poco tempo dopo che detta ultima società aveva ricevuto il processo verbale di contestazione per evasione IRES, IRAP e IVA e la iscrizione a ruolo della somma di Euro 1.523.072,36; considerato, peraltro, che la predetta SO rivestiva ruoli apicali ed aveva partecipazioni in altre società partecipate dello stesso LI. Propone ricorso per cassazione la difesa della SO, con i seguenti motivi: - erronei presupposti su cui si fonda la misura cautelare reale, difetto di responsabilità penale della indagata, inosservanza ed erronea applicazione della legge, rilevando che per ipotizzarsi il reato contestato è indispensabile che l'indagato sia a conoscenza della esistenza del credito di imposta, visto che il reato in questione è caratterizzato dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte.
Tale conoscenza non è riscontrabile nella specie in capo alla SO, la quale ignorava la esistenza del procedimento amministrativo di verifica, nonché l'accertamento effettuato dalla agenzia delle entrate nei confronti della LO AN s.r.l.. Peraltro il giudice ha omesso di spiegare le ragioni della intestazione fittizia dei beni, mancando di indicare non solo quali siano le circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche gli elementi di fatto che si connotino di gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si deve dimostrare;
- difetto dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, in relazione al combinato disposto degli artt. 322 ter c.p. e L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, avendo il Tribunale di Pistoia omesso di valutare se i beni oggetto del provvedimento impugnato siano prezzo o profitto del reato e, in questo ultimo caso, se sia legittima l'estensione della confisca per equivalente;
ne' il giudice ha preso in considerazione se si possa procedere a sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2, e alla eventuale successiva confisca di beni immobili di proprietà di una persona giuridica, soggetto giuridico diverso rispetto ai possibili autori del reato.
Inoltre, la argomentazione sviluppata dal decidente si rivela del tutto opinabile in merito alla sussistenza del fumus del reato in contestazione, e, in assoluto, mancante in ordine alla circostanza che in caso di pluralità di indagati, concorrenti nel medesimo reato, come nella specie, il sequestro preventivo non può eccedere, per ciascuno, la misura del prezzo o del profitto a lui attribuibile. Con memoria, ritualmente inoltrata in atti, la difesa della SO evidenzia che nelle more del processo la LO AN s.r.l. ha definito con l'Agenzia delle Entrate il contenzioso tributario, con un accordo che si è perfezionato col pagamento del dovuto il 7- 8/5/09, a mezzo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, nel quale si evince che le ragioni portate a sostegno delle contestazioni mosse con il ricorso alla commissione tributaria dalla predetta società erano in parte fondate.
Peraltro la LO AN cedette i propri beni per fare fronte alle obbligazioni (e non solo quelle tributarie), pattuendo che il corrispettivo che la B. Investimenti s.r.l. avrebbe dovuto versare come prezzo della vendita incriminata, sarebbe stato corrisposto da detta società alla Agenzia delle Entrate, in caso di composizione transattiva della vertenza fiscale;
circostanza che si è verificata, visto che le somme necessarie al pagamento di quanto concordato in verbale di conciliazione sono state corrisposte da detta società. Non può, inoltre, trovare applicazione il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente con riferimento ai reati tributali di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, commessi anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 143 del 2007, art. 1, comma 143, nè può attribuirsi responsabilità alla SO, che ha assunto la carica di legale rappresentante della B. Investimenti il 12/3/08, e, quindi non ha potuto commettere i reati alla stessa contestati.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ordinanza si appalesa correttamente e logicamente argomentata ed in essa non si riscontrano i vizi denunciati in impugnazione. Il sequestro preventivo è stato disposto nei confronti di LI RG, quale legale rappresentante della LO AN s.r.l., e SO GA, quale legale rappresentante della B Investimenti s.r.l., in ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, per avere simulatamene alienato, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi e sanzioni amministrative, beni immobili idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato contestato descrive una fattispecie a consumazione anticipata, improntata ad una evidente finalità di prevenzione generale, che non censura il mero inadempimento di una obbligazione tributaria o di sanzioni ed interessi alla stessa riconducibili, dopo che è stato assolto il preventivo obbligo della dichiarazione, ma mira a sanzionare, in virtù di quel favor fisci che caratterizza la incriminazione de qua, il compimento di attività fraudolente, finalizzate a fare venir meno le garanzie di una efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario; sicché l'oggettività giuridica della fattispecie va individuata nell'interesse a rendere possibile la riscossione - da parte dell'Erario - delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi dovuti dal contribuente, attraverso la intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell'obbligato (Cass. 13/6/07, n. 32282). Nel caso di specie il decidente ha ritenuto sussistere il fumus del delitto in contestazione poiché la LO AN s.r.l., di cui amministratore unico era LI RG, dopo avere ricevuto, il 7/3/08, un processo verbale di contestazione per evasione IRES, IRAP e IVA, e, di poi, avviso di accertamento, con successiva iscrizione a ruolo, appena due settimane dopo stipulava contratti di alienazione delle unità immobiliari (n. 14, per un valore dichiarato complessivo di Euro 1.140.000,00), che vedevano come parte acquirente la B. Investimenti s.r.l., di cui amministratore unico risultava essere la SO, così di fatto svuotando totalmente il proprio patrimonio societario. Il giudice ha ritenuto, pertanto, che dette vendite avessero carattere simulato e fraudolento, in quanto poste in essere al fine esclusivo di rendere del tutto inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Erario, come rilevabile, non solo dalla tempistica delle operazioni de quibus, ma anche dalla compagine societaria acquirente, persona giuridica strettamente legata alla LO AN s.r.l..
Infatti la SO, legale rappresentante della B. Investimenti s.r.l., nominata in data antecedente alla stipule dei contratti de quibus, rivestiva ruoli apicali ed aveva partecipazioni in altre società dello stesso LI.
Quanto alla sussistenza del periculum in mora il decidente evidenzia come le alienazioni di cui si è detto appaiono simulate, adottate allo scopo di sottrarre una sicura garanzia del credito tributario, con il concreto pericolo che gli stessi beni vengano sottoposti ad ulteriori vendite a terzi, così protraendo ed aggravando le conseguenze del reato.
In ordine al primo motivo di impugnazione si rileva che la dedotta ignoranza da parte della SO degli accertamenti fiscali a cui era stata sottoposta la LO appare privo di pregio, solo a considerare, come correttamente osservato dal giudice di merito, gli interessi di carattere finanziario che legavano costei alla società di cui era amministratore l'LI: la indagata non solo risultava inserita come socia o legale rappresentante nella Corteggia s.r.l., nella Play Ground s.r.l., nella Giubileo s.r.l., nella LO Servizi s.r.l. e nella Immobiliare Padulette s.r.l., società queste tutte partecipate anche dalla LO AN s.r.l., ma è anche convivente di tale VA LI, il quale risulta essere l'amministratore di fatto proprio della LO AN. Appare, pertanto, inverosimile, come a giusta ragione rilevato dal Tribunale, che la SO fosse all'oscuro delle vicende di detta società.
La seconda censura mossa con il ricorso tende ad evidenziare, in primis, l'errore commesso dal Gip, prima, e, di poi, dal Tribunale nel non avere qualificato se i beni oggetto della misura cautelare siano da considerare prezzo o profitto del reato, e, in quest'ultimo caso, se sia legittima la estensione della confisca per equivalente. La doglianza è priva di fondamento: gli immobili oggetto delle vendite, stipulate tra le due società, rappresentano, con netta evidenza, lo strumento a mezzo del quale è stato commesso il reato contestato agli indagati, per cui detti beni risultano confiscabili ex art. 240 c.p., comma 1 e, come tali, sequestrabili ex art. 321 c.p.p., comma 2, a nulla rilevando se gli stessi debbano considerarsi prezzo o profitto del reato.
Di poi, in ricorso si contesta la omessa giustificazione della applicazione della misura cautelare su beni appartenenti a persone giuridiche, che sono soggetti ben distinti dalle persone fisiche indagate. Anche tale doglianza è priva di fondamento, non solo perché la SO è indagata nella qualità di amministratore unico della B. Investimenti, ma soprattutto in dipendenza del fatto che la misura di sicurezza della confisca, può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo ad esse, in forza del principio di rappresentanza, essere riferiti gli stati soggettivi dei rappresentanti (Cass. 8/6/2000, n. 2643). Con la memoria, depositata in atti il 20/5/09, la ricorrente deduce in venir meno del periculum in seguito al bonario componimento della vertenza tributaria, intervenuto con verbale di conciliazione con la Agenzia delle Entrate. Si tratta però di fatti soprapravvenuti, che non rilevano in questa sede, ma che possono, semmai, costituire il presupposto per una istanza di revoca del sequestro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009