Sentenza 17 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9660 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO96600.1 LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente e Relatore R.G.N. 3975/99 22262 Consigliere Dott. Attilio CELENTANO - Cron. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.04/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente 226 SE NTENZA sul ricorso proposto da: GRADA EUROTRAVEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 201 in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI presso lo ANTONINI MARIO, rappresentato edell'avvocato studio difeso dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FI IA;
- intimata 2001 avverso la sentenza n. 396/98 del Tribunale di 1621 CATANIA, depositata il 31/01/98;2612/96 Rg.. -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. ETTORE MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo. fnet -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 4 luglio 1991, la sig.ra NA IO conveniva in giudizio avanti al Pretore di Catania la Grada Eurotravel s.r.l. ed lavorato alle dipendenze di esponeva di avere questa come addetta ad agenzia di viaggi dall'1 luglio 1986 al 15 febbraio 1991 con inquadramento nel quarto livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1987 per le agenzie di viaggio quale dattilografa fatturista. Deduceva di avere peraltro svolto di fatto mansioni di responsabile del reparto viaggi corrispondenti al superiore inquadramento nel secondo livello del contratto applicabile, di non avere percepito ratei di mensilità aggiuntive per il 1991 né indennità di trasferta, di avere fruito di ferie in misura inferiore a quella а lei spettante, ed di non aver percepito il trattamento di fine rapporto. Chiedeva conseguentemente dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nel secondo livello retributivo del contratto collettivo applicabile a far tempo dal 1° luglio 1986 e la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 32.724.172 (a titolo di differenze retributive mr 3 e di tredicesima e quattordicesima mensilità, di indennità di trasferta e sostitutiva di ferie, e di T. F.R.). La società convenuta, costituitasi, resisteva alla domanda ed a sua volta proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di lire all'importo dell'indennità8.501.674 oltre per mancato preavviso. Il Pretore pronunciava sentenza in data 24 11 novembre 1995 con la quale rigettava ottobre - della IO e parimenti rigettava la la domanda domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Catania, decidendo sull'appello principale della IO ha pronunciato sentenza non definitiva in data 16 dicembre 1997 - 31 gennaio 1998, con la quale ha dichiarato il diritto della IO ad essere inquadrata nel terzo livello del contratto collettivo del settore" a decorrere dalla data successiva di tre mesi rispetto a quella di inizio del rapporto di lavoro e fino alla data in I I l'inquadramento nelcui fu riconosciuto ° livello"; ha dichiarato il diritto della predetta a ricevere il T.F.R.; ha rigettato i rimanenti motivi dell'appello principale;
ed ha riservato alla decisione definitiva l'esame sull'appello incidentale proposto dalla società Eurotravel Grada nonché la decisione sulle spese dei due gradi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione della causa per la determinazione del "quantum". Avverso tale sentenza la società Grada Eurotravel s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimata IO non è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, denunziando omessa motivazione su punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 1241 cod. civ., deduce di avere eccepito, in appello, che il T.F.R. non era stato corrisposto in quanto il relativo importo doveva ritenersi "compensato dai crediti vantati dalla società nei confronti della IO"; e lamenta che il Tribunale, accogliendo il motivo d'appello della dipendente e precisando che questa aveva certamente diritto al T.F.R. dovutole, da quantificarsi con la C.T.U., aveva così omesso di motivare sulla suddetta eccezione sollevata dalla società, in ogni caso riconducibile alla c.d. compensazione "atecnica", non richiedente la necessaria presenza dei m;
5 presupposti di cui al citato art. 1241. Il motivo va disatteso. La società ricorrente ha invero fatto riferimento ad eccezione di compensazione che, così come formulata in ricorso (al quale esclusivamente Va fatto riferimento, in adesione al principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione desumibile dalla disposizione dell'art. 366 n.4 c.p.c., sui motivi dell'impugnazione in sede di legittimità, secondo cui non è consentito in questa sede far richiamo о rinviare "per relationem", nello specificare detti motivi, ad atti del pregresso giudizio di merito o comunque ad elementi estranei al contesto del ricorso per essendo rimastacassazione), non è rispondente, assolutamente imprecisata e risultando del tutto vaga e generica, a quei requisiti di ammissibilità che sono necessari per ottenere sul punto una pronuncia da parte dello stesso giudice del merito. 2.- Con il secondo motivo la società ricorrente, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362 (in relazione al contratto collettivo per le agenzie di viaggio) e 2697 cod. civ., deduce in primo luogo vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale riconosciuto my 6 alla IO il diritto all'inquadramento nel terzo livello quando la predetta aveva invece chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nel secondo Lamenta inoltre che lo stesso giudice ha livello. ritenuto sufficiente, per riconoscere il detto superiore inquadramento, la sussistenza di "una certa autonomia operativa" mentre il contratto l'inquadramento nel terzo livellorichiedeva per " "condizioni di autonomia operativa" e, nelle esemplificazioni, "capacità di costruzione tariffaria autonoma". In relazione a tale ultimo punto, la società ricorrente riporta dichiarazioni testimoniali e deduce che non era stata acquisita alcuna prova per affermare che la IO avesse goduto della autonomia prevista dal contratto collettivo per l'inquadramento nel terzo livello. Anche questo motivo va disatteso perché privo di fondamento. Va anzitutto escluso il denunziato vizio di ultrapetizione, dovendo ribadirsi, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che la domanda del lavoratore diretta ad ottenere una superiore qualifica, con riguardo alle mansioni di fatto esplicate, include 7 Ener implicitamente in sé anche la richiesta ulteriore e gradata di una qualifica inferiore rispetto a quella pretesa e che sia, nell'ambito del medesimo genere di mansioni pur sempre superiore a quella di fatto riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto il giudice può, in accoglimento parziale della domanda del lavoratore, inquadrare le mansioni da questo svolte nella corrispondente qualifica, anche ра se inferiore a quella rivendicata, semprechè, sca naturalmente, dimostrata la corrispondenza tra le mansioni proprie di detta qualifica inferiore e la attività da lui svolta (cfr. Cass. 19 gennaio 1999 n.476; 19 febbraio 1988 n.1747). Le censure, poi, con cui la ricorrente critica valutazione data dal Tribunale alle mansioni la svolte in concreto con riferimento alla declaratoria contrattuale dell'inquadramento devonoriconosciuto spettante (il terzo livello) essere disattese perché, anzitutto, non risulta riportata nel contesto del ricorso in maniera completa ed adeguata, la declaratoria contrattuale cui la parte fa riferimento (limitandosi essa ad indicare soltanto alcune limitate e circoscritte locuzioni), con ciò non rispettando il già ricordato principio della c.d. "autosufficienza" Ther del ricorso per cassazione (Cass. 25 maggio 1995 8 n.5742) e precludendo quindi la possibilità di una esatta indagine e valutazione sulla fondatezza meno degli svolti rilievi. Ed inoltre dette censure, nonostante la formale titolazione del motivo, involgono essenzialmente un sindacato di merito sulle risultanze istruttorie non consentito in sede di legittimità, giacchè con esse la parte l'interpretazione delle in realtà prospetta testimoniale (valutando le risultanze della prova dichiarazioni dei testi IO, LI e ON) quale dalla stessa ritenuta corretta e rispondente demandando in agli elementi di fatto emersi, Corte;
e nel sostanza un nuovo esame a questa riferimenti ai contempo non contengono precisi singoli canoni legali posti dalle norme codicistiche di ermeneutica contrattuale, con le necessarie specificazioni circa la dedotta mancata loro applicazione, la cui violazione è solo genericamente ed apoditticamente denunziata. 3.- In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione della parte intimata esime da una pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 4 aprile 2001. i! Presidente: Ondestensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 17 LUG. 2001 Oggi, A IL CANCELLIERE CASS M E R P U E S Z T S N I E A O R O C I D A , 0 S 1 O S L . A L T T , O R B A A I S ' E L D 3 P L 3 S E A 5 I T N S . G O M O P D A M I D 10