Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2003, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
RE PUBB LI CA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ficabile e7 5 1 7/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto azine acquisitiva sezione composta dagli Sign i M gistrati: ar Presidente risarcimento dei danni. dr. Giovanni Lo vić dr. Salvatore Salvago R.G. N. 17677/00 Consigliere Consigliere rel. 19961/00 dr. Fabrizio Forte Cron. 16658 Consigliere dr. Bruno Spagna Musso Rep. 1977 dr. Angelo Spirito Consigliere Ud. 28.11.2002 ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sui ricorsi iscritti ai n.ri 17677 e 19961 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposti DA " TR PP, TR CA e LO RO- SA, rappresentate e difese dagli avv. Angelo Pappalar- др do e Santi Pappalardo da Catania e elettivamente domi- ciliate in Roma, V. Umbria n. 7, presso l'avv. Marco Calabrese, per procura a margine del ricorso. RICORRENTI
CONTRO
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO, in persona del sindaco, autorizzato a resistere e a ricorrere in via inciden- tale con delibera della G.M. n. 254 del 21 settembre 2598 2002 2 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, Via Galilei n. 45, presso l'avv. Giovanni Magnano di San Leo, rap- presentato e difeso dall'avv. Antonino Zappalà di Ca- tania, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, sez.civ., n. 53 del 3 novembre 1999 3 febbraio 2000. Udita, all'udienza del 28 novembre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. eUditi gli avv. Santi Pappalardo, per le ricorrenti, Tafuri, per delega dell'avv. Zappalà, per il controri- corrente che hanno insistito per l'accoglimento delle loro istanze e difese e il P.M. dr. Fulvio Uccella, il quale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con citazione del 26 novembre 1984, PP e Car- mela HI, nude proprietarie e RO EL, u- sufruttuaria, di un terreno di mq. 6530 in comune di Piedimonte Etneo, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania detto ente locale, che aveva oc- cupato illecitamente il loro fondo trasformandolo in parco pubblico, e ne chiedevano la condanna al risar- cimento dei danni, domandando la costituzione d'una servitù coattiva di passaggio a favore dalla parte di - 3 fondo di loro proprietà rimasta interclusa. Il tribunale adito con sentenza del 1993 fissava al 28 marzo 1990 il termine finale di occupazione legittima, iniziata il 28 marzo 1978 e più volte prorogata e la data dell'illecita acquisizione, condannando il comune al risarcimento dei danni e al pagamento dell'indenni- tà d'occupazione legittima con le spese di causa e ri- gettando la domanda di costituire la servitù coattiva. La sentenza era impugnata dal comune che contestava la valutazione eccessiva data al fondo, e dalle parti pri- vate, che censuravano la decisione per aver ritenuto il fondo solo per la metà e non per l'intero edifica- bile e per non avere costituito la servitù coattiva. 扩 Con sentenza del 3 febbraio 2000, la Corte di appello di Catania ha rigettato il gravame delle HI e della EL e parzialmente accolto quello del comu- ne, riducendo a £. 110.799.000 la somma dovuta a tito- lo risarcitorio e determinando in £. 12.144.000 l'in- dennità per il periodo di occupazione legittima e in £. 18.275.000 il risarcimento per la perdita di valore subita dal reliquato;
le spese dei due gradi del giu- dizio sono state compensate per la metà e nel residuo poste a carico del comune di Piedimonte. In particolare tutte le aree occupate sono state indi- 4 viduate come poste in zona F del P.R.G., destinate in parte a parco pubblico e in parte a parcheggio. Secondo la Corte questa destinazione urbanistica impe- disce ogni edificabilità, comportando l'erroneità del- la sentenza del tribunale sull'assimilazione di metà del terreno alle limitrofe aree in zona B di completa- mento;
la previsione del P.R.G. è infatti vincolo con- formativo ostativo dell'edificabilità del fondo e nes- sun rilievo ha la vocazione edificatoria in fatto ri- conosciuta al terreno dai primi giudici. Accogliendo sul punto l'appello del Comune, la Corte ha ritenuto assorbito il gravame delle appellate Trimar- ур chi e EL che avevano chiesto l'aumento della va- lutazione dell'area, fissata in f. 11.800 a mq. per il terreno agricolo al marzo 1990, tenuto conto pure che nel 1992 la Commissione provinciale aveva riconosciuto per il terreno un valore di £. 10.000 a mq. ritenuto congruo dal Comune. Liquidato il risarcimento nella misura indicata e de- terminata l'indennità virtuale d'espropriazione in base ai valori agricoli medi accertati in rapporto al- le culture effettivamente praticate (vigneto e bosco ceduo), l'indennità d'occupazione è stata fissata co- me precisato ai sensi dell'art. 20 della L. 865/71. 5 In ordine alla perdita di valore subito dal terreno residuo per la preclusa possibilità di accesso ad es- so di mezzi pesanti e trattori, riconoscendo esatto il calcolo dei primi giudici, la Corte ha solo rivalutato il dovuto, trattandosi di debito di valore. E' stata di nuovo rigettata la domanda di costituzione di servitù di passaggio in difetto dei presupposti per essere l'interclusione non assoluta e dovendosi negare che la servitù possa sorgere su un fondo pubblico, qua- le il parco da ritenere inalienabile e suscettibile di formare oggetto di diritti favore di terzi, solo nei modi previsti dalle leggi sui beni demaniali. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con cinque motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., il comune di Piedimonte Etneo e hanno re- sistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi le HI e la EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ri- corsi, principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 c.p.c.
1. Il primo motivo del ricorso principale deduce vio- lazione dell'art. 5 bis, commi 3 e 4, L. 8 agosto 1992 n. 359 e omessa motivazione su punto decisivo della 6 controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. La Corte di merito ha qualificato il terreno occupato come agricolo, disattendendo le richieste delle ricor- renti di ritenerlo edificabile, per essere esso in zo- na F destinata a servizi pubblici e soggetto a vincolo conformativo di inedificabilità, negando ogni rilievo alla vocazione edificatoria di fatto del terreno. Le ricorrenti rilevano che la bipartizione edificabile - agricola delle aree dell'art. 5 bis della L. 359/92, non considera la c.d. edificabilità di fatto, concetto al quale la giurisprudenza, prima di detta norma, ave- va dato rilevanza sul piano almeno economico della va- lutazione del suolo;
prima del 1992, la Corte suprema distingueva i limiti d'edificabilità o di zonizzazione dai vincoli di inedificabilità assoluta, imposti in via strumentale per gli espropri. I primi non davano diritto a indennizzo e i secondi e- rano irrilevanti ai fini della valutazione delle aree da espropriare;
la bipartizione dell'art. 5 bis citato, se si giustifica per l'espropriazione, nell'equilibrio tra l'interesse pubblico che la fonda e quelli privati sacrificati, è ingiustificata per il risarcimento dan- ni, dovendo l'edificabilità di fatto, rilevante per la valutazione economica del bene, necessariamente incidere 7 nell'azione di risarcimento, per la quale sono richia- mati i soli"criteri...di cui al comma 1" e non gli al- tri commi che distinguone aree edificabili e agricole. La particolare compressione che deriva alla proprietà dalla bipartizione, se si giustifica per l'espropria- zione per pubblica utilità, non rileva se non nei li- miti del comma 7 bis dell'art. 5 bis citato e non può determinare la riduzione del risarcimento, nel quale ha rilievo il solo valore di mercato del bene ai fini della reintegrazione per equivalente. E' quindi errato negare ogni valutazione diversa da quella agricola solo per l'inedificabilità legale ri- levata in concreto dalla Corte territoriale, che non ha neppure considerato che la destinazione a zona F di cui al P.R.G. del 1987 è conseguenza del fatto che in essa si è realizzato il parco pubblico più che presup- уг posto di quest'ultimo, con l'effetto che detta desti- nazione è piuttosto vincolo preordinato all'esproprio che conformativo. Secondo il Comune il motivo di ricorso è inammissibile perché comporta apprezzamenti di fatto e su circostan- ze sulle quali la Corte di merito ha ben motivato con valutazioni incensurabili in sede di legittimità; all' atto dell'occupazione e della realizzazione del parco. l'area non era nel perimetro urbano e successivamente 8 - rientrò in zona F3 (parco pubblico) ed F7 (parcheggio) del P.R.G.
1.2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si è infatti esattamente affermato che "per la deter- minazione del danno è necessario il preventivo accer- tamento della natura dell'area occupata edificabile o agricola da condurre in base alla classificazione - urbanistica dell'area stessa, atteso il carattere solo residuale della edificabilità di fatto" (Cass. 24 lu- glio 2000 n. 9683, 1° febbraio 2000 n. 1090). Di detta classificazione deve tenersi conto al momento in cui si consuma l'illecito per la liquidazione dei danni (Cass. 21 giugno 2002 n. 9082), perché essa è il presupposto per accertare l'applicabilità del comma 7 bis dell'art. 5 bis della L. 359/92, relativo ai soli terreni edificabili ai quali solo si applicano"i cri- teri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1" e non a quelli legalmente inedificabili e parifica- ti agli agricoli. Per questi terreni, s'è ripetutamente affermato che la reintegrazione per equivalente deve essere commisurata al valore di mercato delle aree (Cass. 14 aprile 2000 n.4838, 1°febbraio 2000 n. 1090, 2 giugno 1998 n. 5893, 27 agosto 1997 n. 8075, tra molte); in questo senso ha operato la Corte di merito, che ha liquidato il risar- - 9 cimento per l'acquisizione illecita dell'area qualifi- cata "agricola" in base al valore di mercato di essa, per la determinazione del quale può anche tenersi con- to indicativamente dei prezzi medi di cui agli artt.15 e 16 della L. 22 ottobre 1971 n.865, per i quali nes- sun rilievo ha la edificabilità di fatto. L'edificabilità urbanistica, come valore aggiunto con- ferito alla proprietà privata dalla conformazione che ad essa è data dalla programmazione territoriale è la ragione fondamentale che giustifica la riduzione ri- spetto al prezzo di mercato disposta dal 1° comma del- l'art. 5 bis della L. 359/92 e confermata dal comma 7 bis della stessa norma con riferimento al risarcimento danni che consegue alla c.d. espropriazione sostanzia- le attuata con l'occupazione appropriativa. La Corte di merito presuppone che i P.R.G. suddividono in "zone" il territorio comunale e ne individuano la destinazione in via generale e diffusa per parti omo- genee, producendo l'effetto tipico di "conformazione del territorio" e solo in via eccezionale comportano vincoli preordinati all'esproprio (S.U. 21 aprile 2001 n. 173); la destinazione a verde o a servizi pubblici nel P.R.G. costituisce in genere vincolo conformativo (Cass. 28 novembre 2001 n. 15114, 15 marzo 1999 n.2722, 16 maggio 1998 n. 4921), salvo che in concreto non lo- 10 calizzi l'area destinata ai fini indicati (così Cass. 9 dicembre 1998 n 12383, 14 febbraio 1995 n. 1537). E' quindi corretta la sentenza impugnata la quale, con motivazione logica e giuridicamente scevra da errori, qualifica come priva di possibilità legali di edifica- zione l'area acquisita perché al momento dell'acquisto (1990) era inserita in zona classificata F dal vigente P. R. G., destinata a verde e a parcheggio;
il risarci- mento dei danni è stato ben liquidato sul valore vena- le fissato in f. 11.800 a mq., vicino a quello accer- tato dalla Commissione provinciale, di £. 10.000/mq. nel 1992 e il motivo di ricorso deve rigettarsi.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale si de- duce violazione del 1°, 3 о e 4° comma dell'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, in rapporto all'art.360 n. 3 e 5 c.p.c., pure per omessa e contraddittoria mo- tivazione, per avere la Corte territoriale modificato il quantum dell'indennità di occupazione per il perio- do dal marzo 1978 al marzo 1990, liquidandola in 1/12 all'anno dell'indennità d'espropriazione liquidata in rapporto al valore agricolo medio di £. 2020/mq., per la parte del fondo destinato a vigneto di mq. 5.857, e di £. 440/mq. per il bosco ceduo di mq. 712. L'erronea qualificazione agricola del terreno già cen- surata ha comportato l'applicazione del valore agrico- 11 lo medio e comunque questo, come risulta dalla stessa sentenza, era stato determinato in £. 10.000/mq. dal- la Commissione provinciale nel 1992, non giustificando la sentenza il richiamo a una valutazione virtuale in luogo di quella effettiva da essa stessa indicata. Una cosa è il valore agricolo medio che si usa per l' indennità provvisoria e altra cosa è il valore agrico- lo concreto per la definitiva e la distinzione fa com- prendere la differenza tra i valori liquidati virtual- mente dalla Corte e quella che essa stessa indica come valori agricoli medi. La Corte avrebbe dovuto applicare il valore di £.11800 per determinare l'indennità virtuale e invece ha tenu- to conto erroneamente di un valore diverso. Secondo il comune il secondo motivo del ricorso non ammissibile comportando valutazioni di fatto precluse in questa sede.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per- ché non autosufficiente. Se è vero che dalla stessa sentenza impugnata risulta che la Commissione provinciale espropri ai sensi dell' art. 15 aveva determinato nel 1992 l'indennità dovuta alle ricorrenti in £. 10.000 a mq., non risulta dal ricorso se in essa fossero comprese altre indennità e se nella somma vi fosse pure il quantum dovuto per la 12 perdita di valore del reliquato ex art. 40 L. 25 giu- gno 1865 n. 2359, applicabile tenendo conto dei valori agricoli medi (Cass.14 settembre 1995 n. 9686), che in tal caso è stato già calcolato come perdita nel liqui- dare il risarcimento dei danni (anche con rivalutazio- ne) e quindi non può essere ricomputato ai fini sia pure virtuali dell'indennità di esproprio necessaria a determinare quella d'occupazione, senza dar luogo ad ingiustificata locupletazione dei titolari del fondo. Se si rileva che l'indennità della Commissione è sta- bilita al 1992 mentre quella virtuale di esproprio do- vrebbe fissarsi anno per anno per il periodo in cui il fondo è stato occupato dal 1978 al 1990, la Corte di merito può avere calcolato l'indennità virtuale in ba- se alla media dei valori agricoli da attribuire al fondo negli indicati tredici anni. Esattamente la Corte non ha considerato il valore del terreno occupato per l'esercizio di azienda agricola non provato dalle richiedenti, cui incombe l'onere di provare i danni né può considerarsi certa l'inesisten- za di indennità aggiuntive ex art. 17 della L. 865/71 che potrebbero essere state d'ufficio inserite nell' indennità fissata dalla Commissione. In assenza di specifiche istanze e prove dalle ricor- renti, non riportate nell'impugnativa, esattamente la 13 Corte territoriale ha accertato l'indennità virtuale sui valori agricoli medi e sul punto il ricorso è in- sufficiente e deve quindi dichiararsi inammissibile.
3. Si censura in terzo luogo la falsa applicazione de- gli artt. 823, 826 e 828 c.c. anche per omessa e con- traddittoria motivazione, per avere la Corte territo- riale negato la costituzione della servitù di passag- gio per la natura demaniale dell'area asservita, senza considerare che il parco non è del demanio ma rientra nel patrimonio indisponibile del Comune soggetto alle regole del codice civile ai sensi dell'art. 828 c.c. Comunque, anche se si fosse trattato di bene demaniale ciò non avrebbe reso assolutamente vietata la costitu- zione della servitù, considerato oltre tutto che l'in- Sh terclusione nel caso è derivata dallo stesso parco per il quale si è chiesto il passaggio;
irrilevante è in ogni caso il dubbio del giudice sulla sussistenza del- l'interclusione, provata sia con l'appello che dalla relazione del c.t.u. secondo le ricorrenti e negata in quanto inesistente dal controricorrente.
3.1. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Anche a non tenere conto dell'inammissibilità in que- sta sede dell'accertamento sul fatto contestato dell' interclusione del terreno residuo, sembra evidente che la natura "pubblica" del parco, appartenente al patri- 14 monio indisponibile del Comune e attraverso il quale andrebbe garantito il passaggio dei mezzi pesanti ne- cessari alla coltivazione del residuo terreno, compor- ta l'improponibilità della domanda al giudice ordina- rio di costituzione coattiva della servitù che potrà sorgere da atto amministrativo, come sancito dall'art. 1032 c.C.
4. Si deduce, con il quarto motivo di ricorso princi- pale, violazione dell'art. 2043 c.c. e del 3° e 4° com- ma dell'art. 5 bis della L. 359/92, anche per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte riconosciuto una perdita di valore di un terzo del fondo rimasto alle ricorrenti. Per le ricorrenti la diversa valutazione da dare all' area acquisita comporta una riconsiderazione del danno ур al reliquato e per questa perdita di valore, l'unico criterio da applicare quello della reintegrazione per equivalente di cui all'art. 2043 c.c.
4.1. Il rigetto del primo motivo di ricorso sulla qua- lificazione del terreno e sulla sua valutazione deter- mina logicamente anche l'infondatezza del quarto moti- vo di ricorso principale.
5. Infine si censura la disciplina delle spese di cau- sa compensate per il 50% per entrambi i gradi del giu- dizio, considerando il fatto che l'appello principale 15 era stato solo parzialmente accolto;
contrapposto all' ultimo motivo del ricorso principale è il secondo mo- tivo del ricorso incidentale del Comune, ad avviso del quale l'accoglimento del suo gravame in sede di merito avrebbe dovuto comportare la compensazione di tutte le spese di causa tra le parti. le 5.1. Entrambe Vimpugnative sulla regolamentazione delle spese nel giudizio di merito vanno rigettate. Il principio delle reciproca soccombenza, sia pure par- ziale delle parti, che hanno visto ambedue rigettate alcune delle loro istanze (le HI e la EL hanno subito il rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva ed hanno visto accolta solo in parte la loro azione risarcitoria, mentre il Comune ha prevalso sulla prima domanda, rimanendo soccombente in ordine alla seconda) ha determinato i giudici di meri- to a compensare in parte le spese dei due gradi, come potevano fare nel corretto esercizio della discrezio- nalità loro conferita dalla legge, fermo restando il limite fondamentale per il quale non possono porsi le spese a carico della parte vincitrice.
6. Il primo motivo di ricorso incidentale deduce vio- lazione dell'art. 112 c.p.c., pure per omessa motiva- zione su un punto decisivo della controversia. Le opponenti avevano domandato il risarcimento danni + 16 - da occupazione illegittima del terreno su cui si era realizzato il parco e la costituzione di una servitù coattiva, ma non la perdita di valore del reliquato liquidato proprio per il rigetto della domanda costi- tutiva del diritto reale limitato. Le ricorrenti attraverso il parco raggiungono facil- mente il loro residuo fondo a mezzo di strada carra- bile il cui uso spetta a tutti i cittadini e non solo a loro come titolari di una servitù. Pertanto non v'è danno da perdita di valore del re- liquato liquidato e rivalutato dalla Corte, la cui decisione è stata ultra petita avendo statuito su un danno non richiesto.
6.1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché, come emerge con chiarezza dalla sentenza, la perdita di va- lore dell'area residuata all'illecita occupazione ac- quisitiva, è stata liquidata anche in primo grado e la statuizione sul punto non è stata oggetto di gravame davanti alla Corte d'appello. Il secondo motivo del ricorso incidentale, prospettan- do per la prima volta in sede di legittimità la extra- petizione in ordine alla perdita di valore del fondo residuo, deve qualificarsi come nuovo e inammissibile. In conclusione, i ricorsi riuniti devono entrambi ri- gettarsi e per la reciproca soccombenza le spese di 17 questa fase devono interamente compensarsi.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2002. Il presidente Il1) consigliere estensore Istre 14 CORTE SUPR A IN CASSAZIONE Prima Depositate ancelleria 15 MAG. 2003 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti et a 406 IL CANCELLIERE Mun CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione .. presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-9-2004 serie 4 al n. 106208 versate € 18076 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLERE C1 Roberto Roberto Ricet