Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2002, n. 9088
CASS
Sentenza 10 ottobre 2002

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Qualora venga presentato davanti al giudice dell'esecuzione un atto formalmente qualificato come istanza di 'incidente di esecuzione, con il quale sia in realta' chiesta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen., spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte di merito che, investita dell'incidente di esecuzione promosso dal difensore, aveva qualificato l'atto come istanza di riammissione in termini, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione).

Costituisce forza maggiore, ai fini della remissione in termini di cui all'art. 175, comma 1 cod. proc. pen., l'impossibilità di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per un'erronea informazione ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia incombe all'istante di dare la prova rigorosa di tale fatto (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell'istante, affermando che questi avrebbe invece dovuto provare, anche con attestazione scritta dalla cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era sta ancora depositata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2002, n. 9088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9088
    Data del deposito : 10 ottobre 2002

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