Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 2
Qualora venga presentato davanti al giudice dell'esecuzione un atto formalmente qualificato come istanza di 'incidente di esecuzione, con il quale sia in realta' chiesta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen., spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte di merito che, investita dell'incidente di esecuzione promosso dal difensore, aveva qualificato l'atto come istanza di riammissione in termini, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione).
Costituisce forza maggiore, ai fini della remissione in termini di cui all'art. 175, comma 1 cod. proc. pen., l'impossibilità di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per un'erronea informazione ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia incombe all'istante di dare la prova rigorosa di tale fatto (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell'istante, affermando che questi avrebbe invece dovuto provare, anche con attestazione scritta dalla cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era sta ancora depositata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2002, n. 9088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9088 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere
3. Dott. ANTONIO AGRÒ Consigliere
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IC nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma in data 9/4/2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Caso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, in quanto presentato dopo la scadenza del termine.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di IC CA con atto in data 2/12/2000 chiedeva alla Corte d'appello di Roma di essere restituito nel termine previsto dall'art. 585 c.p.p. ai fini della impugnazione della sentenza emessa contro il IC dalla stessa Corte d'appello in data 21/9/2000. Con il predetto atto, qualificato come incidente di esecuzione, il IC faceva presente che i termini per impugnare erano decorsi per fatto non imputabile all'imputato, poichè i difensori di quest'ultimo, recatisi più volte presso la Cancelleria della Corte d'Appello per verificare l'avvenuta pubblicazione della sentenza nei termini di cui all'art. 544, co. 2 c.p.p., avevano sempre ricevuto risposta negativa dal personale della cancelleria, finchè in data 30/11/2000 avevano appreso della pubblicazione avvenuta il 3/10/2000, con il conseguente decorso dei termini per impugnazione. La Corte d'appello di Roma con l'ordinanza impugnata ha ritenuto competente a decidere sulla istanza di restituzione in termini questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 175, co. 4, c.p.p., ed ha qui trasmesso l'istanza medesima.
Ricorre per cassazione il IC a mezzo del difensore, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, e comunque la riammissione nei termini per l'impugnazione della sentenza 21/9/2000, prima citata. Il ricorrente deduce:
1 - Erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., in quanto nella specie la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere applicabili gli artt. 665 e seg. c.p.p., trattandosi di sentenza passata in giudicato e dunque materia di competenza del giudice dell'esecuzione.
2 - Inosservanza dell'art. 568 c.p.p.. Osserva il ricorrente che, trattandosi di ricorso teso a riottenere la riammissione nei termini di cui all'art. 585 c.p.p., la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere gli atti a questa Corte per la decisione.
IN DIRITTO
Sgombrato il campo da questa ultima osservazione, poichè la Corte d'appello ha propriamente trasmesso gli atti a questa Suprema Corte per la decisione sulla istanza di riammissione in termini, deve rilevarsi che correttamente la Corte di merito ha ritenuto l'atto proposto dal IC in data 2/12/2000 con il titolo "incidente di esecuzione", quale istanza di riammissione in termini, come chiaramente si evince dal contenuto dell'atto medesimo e dalla richiesta conclusiva.
La richiesta di riammissione in termini non è accoglibile. Invero, l'istante deduce quale forza maggiore l'impossibilità di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine di quindici giorni di cui all'art. 544, co. 2 c.p.p., per fatto non addebitabile a se stesso ma ad una errata informazione ricevuta dalla Cancelleria.
Tale fatto integra certamente l'ipotesi di forza maggiore prevista dall'art. 175, co. 1, c.p.p. Tuttavia, poichè l'istante deduce che la mancata conoscenza del tempestivo deposito della sentenza è addebitabile a fatto altrui, incombe allo stesso istante di dare la prova rigorosa di tale fatto. Cioè, nella specie, l'istante avrebbe dovuto provare, anche con attestazione scritta della cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era stata ancora depositata;
non essendo evidentemente sufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell'istante medesimo, parte interessata.
Il ricorso proposto dal IC deve essere dichiarato inammissibile. Sostanziandosi il ricorso medesimo nella istanza di riammissione in termini, ed essendo detta istanza non accoglibile per i motivi sopra esposti, alla dichiarazione di inammissibilità consegue solo la condanna al pagamento delle spese processuali e non pure quella al pagamento della somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 FEBBRAIO 2003.