Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la rigetterà con ordinanza; sicché l'annullamento va disposto con rinvio. (Fattispecie di sanzione sostitutiva pecuniaria applicata in mancanza delle condizioni soggettive previste dall'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/1998, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 13/7/1998
Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
" Francesco CALBI " N. 4818
" Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 546/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in proc. pen. a carico di CO AR AR, n. a Bologna il 17 dicembre 1947
avverso la sentenza del Pretore di Bologna depositata il 4 novembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Pretore di Bologna, su richiesta delle parti, applicò a AR RI CO la sanzione sostitutiva di settecentocinquantamila lire di multa per il contestato delitto di emissione abusiva di assegno bancario.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, che propone due motivi d'impugnazione, lamentando che la sanzione sostitutiva sia stata applicata in violazione dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 e che illogicamente il pretore ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Il secondo motivo d'impugnazione è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata. Il primo motivo del ricorso è, invece, fondato, perché CO risulta condannato più volte nell'ultimo decennio per reati della stessa e anche nell'ultimo decennio per il reato di emissione abusiva di assegni bancari, sicché, a norma dell'art. 59 comma 2 lettera a) legge n. 689 cit., non poteva beneficiare della sostituzione della pena detentiva irrogatagli.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Pretura di Bologna per nuovo giudizio.
Non è condivisibile, infatti, la giurisprudenza secondo la quale "l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (nella specie per erronea determinazione della pena concordata, dovuta a violazione delle norme in materia di esecuzione), implicando la esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno raggiunto ed il giudice lo ha recepito, comporta anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento", con la conseguenza "che il detto annullamento va pronunciato senza rinvio, ma con semplice trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà allora "ex novo" se recepirlo o meno), o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, escludendosi, quindi, la possibilità di una sua definizione in sede di udienza preliminare, salvo il diverso caso in cui si addivenga ad una sentenza di non luogo a procedere" (Cass., sez. I, 3 dicembre 1992, Martinelli, m. 192706, Cass., sez. I, 10 novembre 1993, Papanikolla, m. 197242). Come ha chiarito un altro orientamento giurisprudenziale, infatti, "in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta;
su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza"; sicché l'annullamento va disposto con rinvio (Cass., sez. V, 22 ottobre 1993, Bulagna m. 195690).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998