Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
La relazione di convivenza richiesta per l'integrazione del delitto previsto dall'art. 609 quater comma primo, n. 2) cod. pen., non richiede la materiale coabitazione dell'agente con il minore, potendosi desumere anche dall'instaurazione di un rapporto tendenzialmente stabile e dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2015, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
71 1 4 6 / 1 6 46 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 3733 Saverio F. Mannino - Presidente - Sent, n. sez. Renato Grillo UP - 26/11/2015 R.G.N. 50879/2014 Enrico Manzon Angelo M. Socci In caso di d e del Enrico Mengoni - Relatore - pre: € ha pronunciato la seguente SENTENZA Daric sul ricorso proposto da IN DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 8/7/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Carlo Morace, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Giulia Dieni e Giovanni Aricò, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8/7/2014, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia emessa il 20/6/2012 dal locale Tribunale, con la quale DO IN era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 -cpv., 609-bis cod. pen. e condannato - con rito abbreviato – alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione;
allo stesso era contestato di aver avuto plurimi rapporti sessuali completi con la quindicenne di A.M. I.D.V. , sua omissis 2. Propone ricorso per cassazione il IN, a mezzo dei propri difensori, deducendo due motivi: - violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 609-quater cod. pen.. La Corte di appello avrebbe violato l'art. 521 cod. proc. pen. confermando una sentenza di condanna pronunciata per reato diverso da quello contestato;
ed invero, premesso che l'imputazione aveva ad oggetto rapporti sessuali compiuti dal ricorrente quale convivente della I.D.V. l'istruttoria avrebbe dimostrato che detto rapporto di convivenza, invero, non esisteva. Sì che i rapporti medesimi - pacificamente consensuali - dovevano esser considerati del tutto leciti. La Corte di merito, quindi, avrebbe indebitamente avallato il ragionamento espresso dal primo Giudice, il quale, accertata la mancanza di ogni convivenza tra il IN e la IS aveva riconosciuto a carico del primo il rapporto di affidamento di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2), cod. pen., che comporta la sanzione anche degli atti sessuali con omissis rapporto del quale, però, difetterebbe ogni elemento, atteso che gli atti medesimi erano avvenuti in una casa al mare di proprietà della madre del ricorrente (della quale, pertanto, anch'egli era ospite), e dalla quale lo stesso si allontanava per tutto il giorno a causa dell'attività lavorativa. La breve permanenza della ragazza nella stessa abitazione, peraltro, escluderebbe in sé la configurabilità di un rapporto di convivenza tra la stessa ed il ricorrente. Ancora sul punto, la motivazione della sentenza di appello risulterebbe manifestamente contraddittoria, atteso che, da un lato, affermerebbe l'esistenza di una solido legame affettivo e solidaristico tra il ricorrente e la IS I.D.V. e, dall'altro, lo negherebbe, assumendo che la giovane era stata mandata in vacanza in Calabria proprio per creare detto rapporto, al momento, quindi, inesistente;
- violazione dell'art. 609-quater, comma 4, cod. pen., difetto motivazionale. La Corte di appello avrebbe negato la fattispecie di minore gravità pur sussistendone tutti i presupposti;
in particolare, non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la circostanza che la ragazza aveva già avuto rapporti sessuali completi, sì che la sua libertà sessuale non potrebbe dirsi compressa in maniera grave. Ancora, la A.M. avrebbe stretto con il ricorrente un rapporto "alla pari”, «l'uno adulto per fatto anagrafico, l'altra per scelta e per necessità della vita pregressa all'incontro con l'imputato». Da ultimo, la pena risulterebbe eccessiva, così come priva di ogni motivazione la condanna al pagamento di una provvisionale, specie in favore dei IS con 2 де riguardo ai quali non sarebbe dato comprendere in cosa sia consistito il danno riflesso patito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che la vicenda in esame si connota per una particolarità invero assai poco frequente in tema di reati sessuali, ossia il carattere pacifico delle condotte ascritte: non forma oggetto di contestazione, infatti, che il IN nell'estate del 2008 abbia avuto plurimi rapporti sessuali completi con la con il pieno consenso di entrambi.quindicenne A.M. Il ricorso, pertanto, verte su altro e diverso profilo (al pari dell'atto di appello), ovvero la configurabilità di quei rapporti intersoggettivi -convivenza, che, ai sensi dell'art. 609-quater, comma 1, n. 2) cod. pen., affidamento - rendono comunque illecita la condotta sessuale, pur voluta, qualora il minore coinvolto non abbia compiuto i sedici anni, come nel caso di specie;
orbene, ritiene il Collegio che la Corte di appello, investita della medesima questione, abbia redatto una motivazione estremamente adeguata, priva di qualsivoglia illogicità e scevra da ogni contraddizione.
4. Con riguardo, innanzitutto, alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza ha rilevato che la condotta ascritta al IN non è mai stata mutata nei suoi termini oggettivi e soggettivi, di spazio e di tempo, senza che possa ravvisarsi, pertanto, alcuna lesione al diritto di difesa;
in altri termini, il "fatto” di cui alla norma l'aver avuto rapporti sessuali completi con una omissis wwwwww. IS con la quale aveva una stabile relazione rimasto sempre eguale, nell'originaria imputazione come nelle due sentenze di merito, e su questo il ricorrente ha potuto adeguatamente svolgere e sviluppare la propria strategia difensiva. Questa conclusione merita piena condivisione. L'art. 521 cod. proc. pen. "Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza" stabilisce che il Giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa dalla quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza e non risulti attribuito alla cognizione del Tribunale collegiale, anziché monocratico. wwwww.Questa facoltà che risponde all'esigenza, in capo al Giudice, di inquadrare la condotta accertata nei suoi più corretti termini giuridici, sì da riconoscere la fattispecie di reato effettivamente riferibile al caso di specie si deve conformare a due criteri essenziali, connessi in modo indissolubile tra loro ed ulteriori a quelli, di carattere procedurale, riportati nella norma testé citata: l'identità del 3 а fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato e l'assenza di ogni pregiudizio in punto di esercizio del diritto di difesa rispetto allo stesso. Il primo elemento si ricava dallo stesso testo dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., se letto alla luce del comma seguente;
a mente di quest'ultimo, infatti, il Giudice che ritiene che il fatto accertato sia "diverso" da come contestato, deve trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero, diversamente dall'ipotesi in cui la diversità attenga soltanto alla qualificazione giuridica dello stesso fatto, nel qual caso attesa la richiamata lettera del H comma 1 – potrà procedere a riqualificazione a mezzo sentenza. - Non sempre, però, è agevole comprendere se tale carattere di identità/diversità sussista o meno nel caso concreto, e quale portata debba effettivamente rivestire per consentire l'intervento dell'uno o dell'altro comma della norma in oggetto;
ecco, dunque, che la verifica viene interessata anche dal secondo criterio sopra enunciato in ordine alla facoltà di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., quale l'effettività del diritto di difesa. Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento espresso dal Supremo Consesso di questa Corte, in forza del quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le molte, Sez. U., n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866). Ne deriva che la nozione strutturale di "fatto" inteso come episodio della vita umana - va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 4 Q 35574 del 18/3/2013, Crescioli, Rv. 257015), invero non ravvisabili qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 1697 del 25/9/2013, Cavallari, Rv. 258941; Sez. 3, n. 2341 del 7/11/2012, Manara, Rv. 254135). Esattamente come nel caso di specie, attesa la perfetta coincidenza tra la condotta contestata e quella riconosciuta in sentenza, come ben affermato dalla sentenza di merito. Non solo.
5. Se poteva ravvisarsi qualche incertezza nella sentenza di primo grado quanto all'individuazione del rapporto di convivenza tra il IN e omissis omissis la stessa è stata superata dalla Corte di appello che, con una motivazione ancora estremamente logica e fondata su solido percorso - argomentativo, ha riconosciuto questo rapporto, come peraltro indicato nel capo di imputazione. Ed invero, la sentenza - anche ammesso che i due adulti non avessero mai abitato insieme ha sostenuto che tra gli stessi si era comunque instaurato un - vincolo qualificabile come convivenza;
in particolare, la Corte ha sottolineato i pacifici caratteri di stabilità, serietà e durata della relazione in esame, pienamente conosciuta, riconosciuta ed accettata anche dalla persona offesa nei termini di una cd. "famiglia allargata", al punto che questa era solita rivolgersi alla madre del ricorrente chiamandola "nonna". Un rapporto, quindi, caratterizzato da piena armonia, fiducia ed affetto;
un rapporto, ancora, che aveva fatto sorgere tra il ricorrente e la donna un tale legame, consolidatosi nel tempo, che questa non aveva esitato a mandare la IS in vacanza a casa di lui al mare. Una relazione - quella di convivenza che, come ben affermato dal Collegio di merito, non richiede oggi la materiale coabitazione, fondando le proprie radici sulla natura e sull'intensità del vincolo;
vincolo para-familiare, che secondo il costante e condiviso indirizzo di legittimità - deve pertanto esser desunto, anche in assenza di una stabile convivenza fisica, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 7/5/2013, I, Rv. 255628). Sì da doversi concludere che, se il delitto di maltrattamenti in famiglia deve esser comunque ravvisato a fronte di una stabile relazione affettiva, tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (per tutte, Sez. 5, n. 24688 del 17/3/2010, B., Rv. 248312; Sez. 6, n. 31121 del 18/3/2014, C., Rv. 261472 afferma, al riguardo, che l'art. 572 cod. pen. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul 5 A matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale), parimenti il rapporto di convivenza deve trovare il proprio fondamento sui medesimi sentimenti e doveri, e soltanto su questi, così prescindendo dalla mera coabitazione, più volte invero distinta dal legislatore a segnare un rapporto basato sulla mera condivisione della stessa casa. Non solo.
6. La Corte di appello ancora con argomento logico-giuridico più che adeguato ed immune da censure ha poi sottolineato che, anche a voler accogliere un'interpretazione più ristretta del termine "convivenza", tale da farlo coincidere con "coabitazione", l'operatività dell'art. 609-quater, comma 1, n. 2) sarebbe comunque confermata dal rapporto di affidamento pacificamente instauratosi tra il ricorrente e la IS rapporto non indicato in modo espresso nel capo di imputazione ma giusta considerazioni sopra esposte suscettibile di esser riconosciuto senza violazione alcuna dell'art. 521 cod. proc. pen.. In particolare, la sentenza ha qui richiamato le considerazioni del primo Giudice, ed ha aggiunto che «A.M. era stata scientemente affidata dalla I.D.V. al IN perché nella convivenza estiva, e anche a motivo della sua (della donna, n.d.e.) assenza per la gran parte della giornata, si potessero determinare IS le condizioni di una sempre maggiore "familiarità" della e la famiglia di questi, e rinsaldasse quindi quel IS legame che già da qualche mese era venuto creandosi tra i due dopo la faticosa accettazione da parte della adolescente della separazione dei genitori e della nuova relazione omissis In tal modo, dunque la Corte ha fatto buon governo del principio, condiviso dal Collegio, secondo cui la condizione di affidamento prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante ed affidatario, sia pur in via di mero fatto (per tutte, Sez. 3, n. 24342 del 17/2/2015, T., Rv. 264116; Sez. 3, n. 27282 del 14/3/2012, G., Rv. 253053). Un affidamento come ben affermato dalla sentenza che si era - H evidentemente creato tra il ricorrente e la ragazza, al punto che questa aveva dichiarato, in occasione del primo contatto fisico (pacificamente cercato e stimolato dall'uomo), che «ho realizzato che MI era un punto di riferimento, mi sono lasciata andare ed ho ricambiato il bacio. In quel momento ho visto in MI l'uomo che poteva farmi da padre, da fidanzato, insomma una persona che mi potesse stare vicino>>; un affidamento, quindi, che esisteva e che era concretamente percepito dalla omissis sempre più legata al ricorrente quale 6 a figura maschile di riferimento, e sul quale questi ha fatto leva per indurla a compiere atti sessuali. Affidamento, per contro, che non riguardava la citata "nonna", se non in modo latamente concorrente, a nulla in ciò rilevando - come sostenuto dalla Corte di appello che la casa fosse intestata proprio a quest'ultima e che la stessa vi trascorresse gran parte della giornata, a differenza del IN.
7. Quanto poi al secondo motivo, in tema di fattispecie di minore gravità, osserva il Collegio che la doglianza risulta ancora infondata. L'art. 609-quater, comma 4, cod. pen. afferma che "nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi". La ratio che sostiene la previsione risiede nell'unificazionewww. compiuta dalla I. 15 febbraio 1996, n. 66 dei concetti di violenza carnale e di atti di libidine violenti nell'unica figura di atti sessuali;
ed invero alla luce della severa cornice edittale individuata dal legislatore, con pena minima pari a 5 anni di reclusione appariva evidente la necessità di un meccanismo che garantisse un regime sanzionatorio adeguato per quei fatti che, pur potendo esser ricondotti alla nuova ed unica fattispecie di reato, risultassero comunque offensivi della libertà sessuale in modo non grave. La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente interpretato la previsione nel senso che, ai fini della configurabilità della diminuente in esame, deve farsi riferimento ad una valutazione globale della vicenda, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n. 21623 del 15/4/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/5/2014, C., Rv. 259196; Sez. 3, n. 6623 del 10/12/2013, dep. 12/2/2014, T., Rv. 258929). Orbene, ciò premesso, ritiene il Collegio che la sentenza d'appello abbia aderito correttamente a questa lettura, redigendo al riguardo una motivazione di non frequente ampiezza e congruità. In particolare, la Corte di merito ha sottolineato gli effetti traumatici determinatisi nella sfera psichica e sessuale della ragazza, per esser stata indotta ad avere rapporti sessuali con il omissis omissis ha evidenziato la profonda lacerazione» di cui la stessa aveva omissis parlato, «risoltasi a disputare con la nella sfera dell'affettività un unico e comune partner, ma anche a rivaleggiare con la omissis nella sfera dell'intimità sessuale». Una lacerante scissione emotiva», quindi, in soggetto dalla già fragile personalità, tale da incidere traumaticamente sullo sviluppo emotivo della 7 Q wwwwwwwragazza;
e senza che peraltro su ciò possa incidere, in senso contrario, la pregressa esperienza sessuale vissuta dalla M.A. con un coetaneo (ampiamente richiamata anche nel ricorso), perché all'evidenza esperienza in certo modo IS "fisiologica" e, comunque, tutt'affatto diversa da quella vissuta con il della propria IS peraltro più grande di oltre 30 anni. Non solo. La Corte di appello con argomento ancora logico e privo di vizi ha negato - l'ipotesi di minore gravità anche alla luce della reiterazione delle condotte illecite, sviluppatesi sì nell'arco di poche settimane (la permanenza della ragazza nella casa di vacanza), ma con particolare frequenza e con ripetuti "attacchi" alla giovane, anche in presenza dei genitori (di lui), magari intenti a riposarsi nel pomeriggio.
8. Con riguardo, di seguito, al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha sostenuto che lo stesso appare appena sufficiente a garantire una risposta sanzionatoria adeguata al delitto commesso», alla luce di tutte le considerazioni che precedono;
quel che, peraltro, il ricorso contesta con affermazione apodittica e generica, limitandosi ad affermare che «la condanna è assolutamente sproporzionata rispetto ai fatti oggetto di imputazione».
9. Da ultimo, le statuizioni civili. Al riguardo, rileva il Collegio che la Corte di merito non si è espressa sulla relativa doglianza, rilevandone l'assoluta genericità (Tutte le statuizioni civili in pronuncia risultano destituite di fondamento giuridico») e, pertanto, l'inammissibilità; quel che, pertanto, impedisce in questa sede ogni pronuncia sul punto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso, in favore delle parti civili M.A. delle spese del grado, liquidate inM.L. V.I.D. complessivi euro 4.900,00, oltre a spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso, in favore delle parti civili M.A. M.L. V.I.D. delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 4.900,00, oltre a spese generali e accessori di legge Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni you Saverio F. Mannino Серашіле 8 Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Il Presidente Saverio F. Manninoद 14 GEN. 2018 ☐☐ Luand , 0