Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
In tema di maltrattamenti in famiglia l'art. 572 cod.pen. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.
Commentari • 13
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 giugno 2020, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 1.1.- Il rimettente sta procedendo con rito immediato nei confronti di un …
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Rassegna di giurisprudenza L'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, 6724/2018). Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572, deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 31121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31121 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/03/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 315
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 17839/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2412 del 7/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore della parte civile T. , avv. Domenico Di Tullio in sostituzione dell'avv. Daniela Saragoni, che conclude per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di C. , avv. PATANÈ ANTONELLO in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ruffier, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 7/11/2012 con la quale la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Forlì il 19/11/2010. 1.1. Con il provvedimento di primo grado C.G. era stato dichiarato colpevole di diversi reati tra i quali, anzitutto (capo a), un delitto aggravato di maltrattamenti, commesso attraverso ripetuti episodi di percosse, lesioni personali, ingiurie ed altre vessazioni, tali da costringere la vittima, cioè la sua convivente T.A. , ad allontanarsi ripetutamente dal luogo della comune abitazione. In esito ad uno di tali episodi, secondo il capo b) dell'imputazione, C. aveva raggiunto la donna presso un locale notturno ove lavorava, in compagnia di due agenti della Polizia di Stato con cui intratteneva rapporti di amicizia. Con il concorso dei due agenti, che si erano qualificati così da tranquillizzare il personale del locale, l'odierno ricorrente, sempre stando all'imputazione, aveva costretto la T. a salire sulla sua auto per fare ritorno nel luogo della precedente convivenza, così da privarla della libertà personale. A C. , infine, erano contestati fatti di molestie, minacce e violenza privata nei confronti di amici della T. , responsabili dal suo punto di vista di avere offerto sostegno alla persona offesa (capo c, relativamente a L.D. , e capo d, con riguardo a O.O. ).
Il Giudice di prime cure aveva condannato C. ed i due agenti di polizia sopra citati, limitandosi ad escludere il reato di lesioni dalla contestazione sub a) (previa riqualificazione del fatto in termini di percosse) e rifiutando in particolare, quanto all'odierno ricorrente, il riconoscimento di attenuanti generiche.
1.2. La Corte territoriale, investita dall'appello di tutti gli imputati, ha escluso la sussistenza del fatto di sequestro contestato al capo b), così prosciogliendo completamente gli agenti della Polizia di Stato, oltre che l'odierno ricorrente in relazione al delitto in questione. Ha inoltre riconosciuto l'estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo d) (art. 660 c.p.).
1.3. Con ampia motivazione, il Giudice d'appello ha considerato attendibile la deposizione dibattimentale della T. quanto all'andamento della sua lunga e travagliata relazione con C. . Ha invece escluso, anche in applicazione del principio di frazionabilità delle dichiarazioni di segno accusatorio, che le dichiarazioni della donna provassero oltre ogni ragionevole dubbio che, nella notte in cui era stata prelevata presso il locale notturno sito nel (OMISSIS) e ricondotta a XXXXXX, ella avesse subito una costrizione fisica o morale tale da integrare la privazione di libertà sanzionata dall'art. 605 c.p.. In relazione al delitto di maltrattamenti, ed apprezzando argomenti difensivi ripresi anche con l'odierno ricorso, la Corte ha negato che l'instaurazione del penoso regime di vita configurato dall'art. 572 c.p., resti esclusa quando il gruppo familiare viva anche momenti di serenità o quando, come nella specie, la persona offesa dal reato abbia tratto un significativo giovamento, anche economico, dalla propria relazione familiare.
In relazione al trattamento sanzionatorio, il rifiuto delle richieste attenuanti generiche è stato confermato per l'assenza di segnali di resipiscenza (ivi compreso il risarcimento del danno) ed in forza di un grave precedente, per quanto remoto. Proprio il lungo tempo trascorso dai fatti relativi, per altro, ha indotto la Corte ad escludere in concreto l'effetto aggravante della contestata recidiva. In punto di quantificazione della pena, con ampio riferimento ai criteri indicati all'art. 133 c.p., è stata irrogata la reclusione per un anno e otto mesi quanto al delitto di maltrattamenti, con aumento complessivo (ma dettagliato) di quattro mesi per i delitti contestati ai capi c) e d).
2. La Difesa del C. ha proposto ricorso prospettando diversi vizi della sentenza impugnata.
2.1. Con un primo e comprensivo motivo di ricorso - proposto a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), - il ricorrente denuncia illogicità della motivazione, poiché la comprovata e continuata erogazione di benefici economici e morali in favore della persona offesa sarebbe stata intesa quale conferma della volontà di assoggettarla, e non quale sintomo di inattendibilità della prospettazione compiuta dalla donna quanto ai pretesi maltrattamenti, non riscontrati del resto da alcun elemento (referti medici, testimonianze indipendenti). Vi sarebbe solo prova di litigi episodici, come tali inidonei ad integrare la fattispecie contestata. La motivazione sarebbe carente quando alla conferma della condanna per i reati in danno di L. e O. , testi sospetti in quanto vicini alla T. .
Illogica sarebbe la motivazione spesa per il diniego delle attenuanti generiche: l'asprezza della battaglia processuale sarebbe stata il frutto delle dichiarazioni menzognere della T. e dei suoi amici, puntualmente disattese dalla Corte con il proscioglimento per il delitto di sequestro di persona.
2.2. Con un secondo motivo - proposto in base all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) - si denunziano vizi di motivazione e violazione della legge penale sostanziale con riguardo alla ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 572 c.p.. L'imputato, sposato con altra donna, non avrebbe inteso convivere con la T. , ma le avrebbe semplicemente fornito un alloggio ove incontrarla con riservatezza e tranquillità.
2.3. Con un terzo motivo - art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), - si denunziano vizi di motivazione e violazione della legge processuale penale, in rapporto all'art. 192 c.p.p.. La testimonianza della persona offesa, che sia anche costituita parte civile, non avrebbe lo stesso grado di attendibilità di una dichiarazione proveniente da soggetto disinteressato, e nel caso di specie le pretese economiche della T. sarebbero sempre state ingenti. Quanto al principio della valutazione frazionata, lo stesso non potrebbe operare in presenza di una falsità conclamata e macroscopica delle dichiarazioni disattese dal giudice, tale da pregiudicare la complessiva attendibilità della testimone. Il che sarebbe nel caso di specie, dato il fallimento della grave accusa di sequestro.
3. Nell'imminenza dell'udienza il Difensore della parte civile ha prodotto una memoria, dichiaratamente volta ad ottenere una "conferma" della sentenza impugnata.
Le articolate dichiarazioni della persona offesa, ripercorse nella memoria, documenterebbero appieno il carattere sistematico delle prevaricazioni subite dalla donna, ed avrebbero trovato riscontro nelle deposizioni dei testi O. e Co. . A parere della parte, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare affidabile anche la narrazione del sequestro di persona già contestato al capo b), del resto confermata dalle deposizioni A. e V. , oltreché da alcune circostanze riferite dagli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano eseguito le indagini immediatamente successive al sequestro.
In ogni caso, andrebbe disattesa la tesi difensiva secondo cui la T. e C. non avrebbero mai costituito un nucleo familiare: i due avevano invece convissuto a lungo, ed in nulla rileverebbe, per altro verso, il dato di alcune fasi di relativa tranquillità del rapporto o quello della generosa elargizione di provvidenze economiche da parte dell'agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve dunque disporsene il rigetto. Da tale decisione consegue la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non può invece provvedersi alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nella presente fase di legittimità del giudizio, perché a tale riguardo non è stata presentata alcuna dettagliata richiesta, e non è ammissibile, come invece pare ritenere la parte affidandosi alla "giusta valutazione" di questa Corte, una sorta di liquidazione equitativa, che prescinda dalla rappresentazione del lavoro professionale prestato e delle spese sottostanti, a carattere forfettario e non (ad esempio, Sez. 3, Sentenza n. 557 del 10/02/1999, rv. 213551).
2. Va respinto in primo luogo l'addebito, mosso alla motivazione della sentenza impugnata, d'una giustificazione carente o contraddittoria a proposito degli elementi che escluderebbero la sussistenza del fatto di maltrattamenti.
Non esiste alcuna regola di esperienza che rappresenti una incompatibilità logica tra condotte vessatorie e generosità di condotta quanto alle esigenze economiche dei componenti di un nucleo familiare. Si trattasse o non del mezzo attraverso il quale C. tratteneva la T. presso di sè, la volontà lesiva tipicamente riconducibile alla fattispecie contestata non è quella di provocare sofferenza in qualunque possibile modo alla vittima, quanto piuttosto la consapevolezza di porre in essere con regolarità comportamenti prevaricatori, così da imporre un penoso regime di vita al familiare. Del resto, nella specie, la ricostruzione accolta dai Giudici del merito attribuisce ad una gelosia ossessiva il comportamento del C. , ed è chiaro come non vi sia alcuna incompatibilità logica, appunto, tra sentimenti del genere e disponibilità a farsi carico dei bisogni e dei desideri dell'interlocutore.
Il ricorrente contesta poi, non ordinatamente, la decisione di accordare credito ai testimoni d'accusa per i reati minori, e quella di confermare il diniego del riconoscimento di attenuanti generiche. Si tratta all'evidenza di rilievi in fatto, oltreché generici: la Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento su entrambi i versanti, con argomenti congrui e ragionevoli, di talché la verifica della Corte di legittimità deve arrestarsi senza l'impropria adozione di ragionamenti probatori alternativi.
Altrettanto va detto, per finire sul punto, con riguardo alla pretesa carenza del connotato di abitualità della condotta. Correttamente i Giudici dell'appello, ricostruito il fatto, hanno applicato il principio per il quale la fattispecie di maltrattamenti non è esclusa dalla intermittenza tra periodi di aperta patologia della relazione familiare e periodi di maggiore equilibrio, sempre che la loro reiterazione sia tale da determinare, con continuità, uno stabile stato di sofferenza della relazione familiare. Il dolo, corrispondentemente, non è integrato solo quando l'agente abbia programmato una serie continua di prevaricazioni, essendo sufficiente che l'agente si renda conto di provocare una protratta condizione di disagio della vittima, quale effetto della propria persistente attività vessatoria (tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 16836 del 18/02/2010, rv. 246915; Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, rv. 253042).
3. Neppure è fondato il rilievo per il quale, essendo C. sposato con persona diversa dalla T. , e non essendo regolari i suoi pernottamenti presso l'abitazione che lui stesso aveva approntato in favore della donna, mancherebbe un elemento tipico della fattispecie, cioè la qualità "familiare" della relazione fra i due protagonisti della vicenda.
Anche in questo caso, i Giudici di merito si sono ispirati ad un corretto principio di diritto. Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che la norma di cui all'art. 572 c.p., non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare. È infatti in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo:
evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l'occasione e la "vittima" di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti.
Ciò detto, sembra chiaro come la fattispecie non esiga affatto il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, per limitarsi ad uno dei precedenti di più stretta pertinenza alla situazione in esame, che "il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un'assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale" (Sez. 5, Sentenza n. 24688 del 17/03/2010, rv. 248312).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato un rapporto di "convivenza" durato due anni, nel quale assume speciale rilievo, ai fini che interessano, l'identificazione della casa abitata stabilmente dalla T. (e, per quanto si comprende, completamente sostenuta dal C. ) ed istituita come luogo di svolgimento del rapporto di coppia, il quale poi si concretava in coabitazione, nel senso più pieno del termine, ogni volta che fosse possibile, e comunque si identificava come la principale relazione affettiva tra i due protagonisti della vicenda.
Per le ragioni anzidette, una tale situazione di fatto, che i Giudici del merito hanno identificato secondo le proprie prerogative e con adeguata motivazione, può essere legittimamente ricondotta alla fattispecie incriminatrice.
4. Da ultimo, la pretesa violazione dei criteri di valutazione della prova, a norma dell'art. 192 c.p.p.. Si tratta all'evidenza del tentativo di sollecitare, attraverso la soglia della violazione di legge, l'adesione ad un ragionamento probatorio diverso da quello condotto dal Giudice del merito. In realtà la giurisprudenza ha chiarito come, anche quando vi sia stata costituzione di parte civile, la testimonianza della persona offesa non sia soggetta ai criteri di valutazione espressamente fissati per la chiamata di correo. Si può convenire, tuttavia, che l'interesse della parte ad una soluzione favorevole per interessi di natura patrimoniale deve indurre un controllo particolarmente attento sulla coerenza e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, nell'esercizio del quale può rendersi necessaria anche la ricerca di conferme esterne (ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010, rv. 248016). Sennonché tale operazione, nella specie, è stata puntualmente compiuta dalla Corte territoriale. La svalutazione del racconto della T. sull'episodio del (OMISSIS) - più che altro riferita alla intensità ed alla continuità della coercizione esercitata dal C. e dai due uomini che lo accompagnavano (resta chiaro che la donna non ha inventato l'episodio di sana pianta) - ha indotto ad una considerazione frazionata dei contenuti narrativi della testimonianza, con una verifica della coerenza interna del racconto concernente l'ordinario menage della coppia (non a caso disciolta da tempo al momento del presunto sequestro), e degli specifici riscontri in proposito raccolti. Un racconto del resto non radicalmente contrastato nella prospettiva della difesa, che ha preferito discuterne, come si è visto, la continuità o la connotazione. D'altra parte, le dichiarazioni confermative di O. e L. in ordine al penoso regime di vita che il ricorrente aveva imposto alla T. non possono essere liquidate, specie nel ruolo loro proprio di mere conferme del narrato della vittima, sul generico rilievo che si tratterebbe di testi "di parte".
Ancora una volta, una valutazione in fatto spettante al Giudice del merito, e non sindacabile da questa Corte se non nel profilo, positivamente verificato, della congruenza e completezza della motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014