Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un' assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.
Commentari • 12
- 1. La difficile distinzione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di stalkinghttps://www.iusinitinere.it/
Nota a sentenza del GUP del Tribunale di Rovereto pronunciata e pubblicata il 29 novembre 2018 (decisione n. 18). A cura di Perlingieri Manfredi e Striano Piero. Il lavoro è interamente frutto della riflessione comune degli autori; la stesura dei paragrafi 1, 3 e 4, è a cura di Perlingieri Manfredi, e quella dei paragrafi 2, 2.1, 5 è a cura di Striano Piero. Sommario: 1. Introduzione.; 2. Descrizione dei fatti del caso preso in esame; 2.1 Decisione del giudice di merito; 3. Evoluzione delle fattispecie normative; 4. Gli orientamenti giurisprudenziali riguardo le fattispecie normative; 5. Considerazioni finali. 1. Introduzione La sentenza in commento riguarda alcune fattispecie comprese …
Leggi di più… - 2. Maltrattamenti in famiglia: esclusione del reato per assenza di condotta abituale e sistematica (Collegio Capasso Presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 giugno 2020, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 1.1.- Il rimettente sta procedendo con rito immediato nei confronti di un …
Leggi di più… - 4. Processo penale - riqualificazione giuridica del fatto.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di E. L., con ordinanza del 9 giugno 2020, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 maggio 2021
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 giugno 2020, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 1.1.- Il rimettente sta procedendo con rito immediato nei confronti di un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2010, n. 24688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24688 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/03/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 733
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 39914/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.M.A. N. IL (OMISSIS);
1) T.M. N. IL (OMISSIS) C/;
avverso la sentenza n. 622/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 05/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore della parte civile avvocato Athos Valori, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito il difensore dell'imputato avvocato CICCHETTI ROSSELLA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
T.M. veniva condannato, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della convivente more uxorio B.M.A. dal Tribunale di Rimini con sentenza emessa in data 19 marzo 2007. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 5 giugno 2009, riteneva, invece, che non fosse ravvisabile tra l'imputato e la parte offesa uno stabile rapporto di comunità familiare e che, pertanto, non fosse applicabile l'art. 572 c.p.. Riteneva, però, che il fatto contestato dovesse derubricarsi nel reato di cui all'art. 582 c.p., per il quale esisteva valida querela e che la condanna alla reclusione del T., anche se ridotta, pure con riferimento alle statuizioni civili, dovesse essere confermata.
Con il ricorso per cassazione la parte civile B.M.
A., evidentemente ai soli effetti civili, deduceva:
1) la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.572 c.p., perché nell'escludere il presupposto della convivenza la
Corte di merito aveva disatteso precisi arresti di legittimità, secondo i quali il richiamo alla famiglia contenuto nell'art. 572 c.p., deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo;
2) la contraddittorietà della motivazione con atti del processo richiamati dalla Corte di merito perché la sentenza aveva considerato soltanto alcune parti delle dichiarazioni della B. contenute nella querela del 12 giugno 2004 e di quelle rilasciate nel corso della istruttoria dibattimentale, falsandone il significato, emergendo, invece, dalle stesse la sussistenza di un rapporto di convivenza tra l'imputato e la parte lesa;
3) la mancanza di motivazione perché la Corte di merito aveva omesso di prendere in considerazione elementi di prova posti a sostegno della propria decisione dal giudice di primo grado, quale la deposizione del vicebrigadiere C.A., dalla quale emergeva che il titolare del rapporto di locazione era il T. e che quella ove abitava la B. era, quindi, casa del T..
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla parte civile sono fondati. Effettivamente la decisione impugnata poggia su un presupposto non corretto. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto che il T. aveva ripetutamente offeso e minacciato la parte lesa e che in molte occasioni - perlomeno tre acclarate da certificati medici - le aveva procurato lesioni personali, ma ha escluso che potesse ravvisarsi il delitto di cui all'art. 572 c.p., non essendo emerso che tra l'imputato e la parte offesa esistesse uno stabile rapporto di comunità familiare, anche se tra i due vi era una relazione sentimentale, tanto che il T. frequentava con assiduità l'abitazione della B..
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il delitto di maltrattamenti in famiglia è ravvisabile anche per la così detta famiglia di fatto, ovvero quando in un consorzio di persone si sia realizzato, per strette relazioni e consuetudini di vita, un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi, anche assistenziali (vedi Cass., Sez. 3^, 3 luglio - 3 ottobre 1997, n. 8953). La sentenza citata ha, altresì, precisato che non è necessaria la convivenza e la coabitazione;
ciò perché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie criminosa in questione (vedi Cass., Sez. 6^, 26 gennaio - 24 febbraio 1998, n. 282, che ha chiarito che la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato de quo;
e Cass. 22 settembre 2003, n. 49109, che ha stabilito che il reato sussiste anche quando la convivenza sia cessata a seguito di separazione legale o di fatto). Del resto anche la giurisprudenza più risalente aveva richiamato l'attenzione sul fatto che la coabitazione non è un requisito del delitto, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo (vedi ex multis Cass., 26 giugno 1961, Marchese;
e Cass., Sez. 6^, 18 dicembre 1970 - 20 febbraio 1971, che ha affermato che il reato sussiste anche quando i maltrattamenti sono commessi nei confronti di una donna, non convivente, ma con la quale si abbia una relazione abituale). È vero che in giurisprudenza esiste anche un orientamento diverso che, pur riconoscendo che il reato sia ravvisabile anche per la così detta famiglia di fatto, richiede un rapporto stabile di convivenza (così Cass., Sez. 3^, 8 novembre - 5 dicembre 2005, n. 44262, CED 232904, che ha però chiarito che non è necessario che la convivenza abbia una certa durata, essendo sufficiente che sia istituita in una prospettiva di stabilità; e Cass., Sez. 6^, 18 ottobre - 1 dicembre 2000, n. 12545), ma deve essere preferito il primo indirizzo segnalato.
Ciò perché dalla espressione letterale della norma non è possibile desumere che la stabile convivenza e/o la coabitazione costituiscano presupposti del delitto di cui all'art. 572 c.p.. Inoltre nel delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti - il reato è inserito nel titolo XI del libro secondo del codice penale intitolato Dei delitti contro la famiglia -, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari (vedi Cass., Sez. 6^, 27 maggio - 26 settembre 2003, n. 37019, CED 226794). Le persone indicate dalla norma e oggetto di tutela sono le persone della famiglia, ove per famiglia, come si è dinanzi precisato, non si intende soltanto un consorzio di persone avvinte da vincoli di parentela naturale o civile, ma anche una unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione e di solidarietà (vedi, oltre le sentenze citate, per una giurisprudenza più risalente Cass., 18 dicembre 1970, Imbesi, e Cass., 9 dicembre 1992, Gelati). Ebbene sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio non vi è dubbio che nel caso de quo sia ravvisabile il delitto di maltrattamenti in base a quanto stabilito in punto di fatto dalla sentenza impugnata. Nella motivazione impugnata, infatti, si è precisato che certamente tra il T. e la B. vi era una relazione sentimentale, che il T. frequentava da oltre due anni la casa abitata dalla B., che a volte cenava con la compagna ed a volte andava dalla madre, che spesso si tratteneva a dormire in casa della B. fino alle prime luci dell'alba. Certamente le circostanze di fatto poste in evidenza testimoniano la esistenza di un rapporto non meramente occasionale, ma abituale tra i due, tale, quindi, da far sorgere rapporti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.
Ma, a ben vedere, anche il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono fondati.
Infatti confrontando la motivazione della sentenza di primo grado, che era pervenuta ad una affermazione di responsabilità del T. per il delitto di cui all'art. 572 c.p., e quella di appello, che aveva, invece, derubricato il reato in quello di lesioni, si può rilevare che la Corte di merito ha preso in considerazione non l'intera deposizione della parte lesa, ma soltanto alcuni stralci di essa, e non ha tenuto conto di importanti testimonianze, quali quella del vice brigadiere C. e del proprietario della abitazione.
Ebbene la valutazione completa e corretta di tali elementi, così come compiuta dal giudice di primo grado, avrebbe consentito anche alla Corte di merito di pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte perché dagli stessi emerge che la abitazione era stata presa in fitto dal T., tanto è vero che lo stesso diceva essere quella casa sua e che lo sfratto per morosità venne allo stesso intimato, che l'imputato contribuiva alle spese di locazione, oltre che a quelle di vitto, che pressoché ogni sera dopo il lavoro cenava con la B. e che molte volte passava tutta la notte con lei, recandosi poi di giorno al lavoro, e che soltanto a volte a metà notte si recava a dormire a casa della madre.
Orbene del tutto corretta e logica appare la valutazione di tali elementi compiuta dal primo giudice, che ha ritenuto sussistente un rapporto di stabile convivenza tra il T. e la B.
protrattosi per un tempo non certo breve, mentre appare censurabile la motivazione della sentenza di secondo grado che, senza nemmeno puntualmente contestare le argomentazioni del Tribunale, ha esaminato in maniera frammentaria gli elementi di prova raccolti e valutati dal primo giudice, dimenticando, peraltro, di considerare importanti e decisivi elementi.
Per tutte le ragioni indicate, fermo restando che le statuizioni penali della Corte di merito non possono essere modificate in assenza di ricorso del Pubblico Ministero e dell'imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice di appello competente per valore, che dovrà tenere conto della ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 572 c.p., così come contestato.
Naturalmente rimane ferma anche la condanna per il delitto di lesioni, punto sul quale non vi è alcuna impugnazione, perché, come chiarito dalla Corte di merito sin dalla originaria contestazione erano ravvisabili sia il delitto di maltrattamenti che quello di lesioni.
È appena il caso di ricordare, infine, che il delitto di lesioni volontarie ritenuto dalla Corte di merito può concorrere con quello di maltrattamenti, essendo diversa la obiettività giuridica dei due reati (Cass., Sez. 1^, 9 novembre 2005 - 24 febbraio 2006, n. 7043, CED 234047), e non essendo, come è lecito desumere dalla motivazione delle due sentenze di merito, l'evento lesivo conseguenza involontaria del fatto costituente il delitto di maltrattamenti (vedi Cass., 30 aprile 1987, Simon). Il rimborso delle spese alla parte civile va liquidato con la sentenza definitiva. Deve essere disposto l'oscuramento dei dati trattandosi di questioni di natura familiare.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice di appello competente per valore;
Dispone l'oscuramento dei dati.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010