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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana - Via Di Novoli 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via Di Novoli 26 50127 Firenze FI
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Via Petrarca 52100 Arezzo AR
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0072024900511057200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistenti : respoingere il ricorso con condanna del ricorrente nalle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.12.2024 Ricorrente_1 assistito come in atti impugnava l'intimazione di pagamento n. 00720249005110572000, notificata il 13/12/2024 relativa alla cartella di pagamento n.00720210005826535000 per un credito iscritto a ruolo dalla Regione Toscana per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2016, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione degli importi intimati. Si costituivano la Agenzia delle Entrate Riscossione di Arezzo e la Regione Toscana con memorie con le quali confermano sia l'avvenuta notifica degli atti presupposti e di loro competenza sia la definitività degli stessi per mancata impugnazione che la tempestività della pretesa per la quale sono stati notificati atti interruttivi. Successivamente entrambe le parti presentavano memorie integrative con le quali confermano le rispettive posizioni. All'udienza del 3.12.2025 la Corte in Composizione monocratica, decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero,il ricorso è unicamente fondato sulla intervenuta prescrizione del credito indicato nell'avviso di intimazione in epigrafe , ed inerente solamente al mancato pagamento della tassa automobilistica anno
2016 iscritto a ruolo dalla Regione Toscana. l'AER ha documentato documentato che nel corso degli anni sono state ripetutamente notificate al ricorrente intimazioni di pagamento e le relate di notifica inerenti agli avvisi di intimazione prodotti dall'AER e mai opposti, hanno inerrotto la invocata prescrizione
Inoltre ad ogni buon conto dopo la notifica dell'avviso di accertamento dell'Ente impositore e avvenuta il
2.11.2019 e della cartella di pagamento del 2021 , è intervenuta la normativa conseguente alla emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/08/2021 per complessivi 541 gg. ( art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020). Pertanto l'atto impugnato deve essere confermato Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 ,oltre oneri accessori se dovuti, in favore della parte resistente.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana - Via Di Novoli 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via Di Novoli 26 50127 Firenze FI
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Via Petrarca 52100 Arezzo AR
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0072024900511057200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistenti : respoingere il ricorso con condanna del ricorrente nalle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.12.2024 Ricorrente_1 assistito come in atti impugnava l'intimazione di pagamento n. 00720249005110572000, notificata il 13/12/2024 relativa alla cartella di pagamento n.00720210005826535000 per un credito iscritto a ruolo dalla Regione Toscana per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2016, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione degli importi intimati. Si costituivano la Agenzia delle Entrate Riscossione di Arezzo e la Regione Toscana con memorie con le quali confermano sia l'avvenuta notifica degli atti presupposti e di loro competenza sia la definitività degli stessi per mancata impugnazione che la tempestività della pretesa per la quale sono stati notificati atti interruttivi. Successivamente entrambe le parti presentavano memorie integrative con le quali confermano le rispettive posizioni. All'udienza del 3.12.2025 la Corte in Composizione monocratica, decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero,il ricorso è unicamente fondato sulla intervenuta prescrizione del credito indicato nell'avviso di intimazione in epigrafe , ed inerente solamente al mancato pagamento della tassa automobilistica anno
2016 iscritto a ruolo dalla Regione Toscana. l'AER ha documentato documentato che nel corso degli anni sono state ripetutamente notificate al ricorrente intimazioni di pagamento e le relate di notifica inerenti agli avvisi di intimazione prodotti dall'AER e mai opposti, hanno inerrotto la invocata prescrizione
Inoltre ad ogni buon conto dopo la notifica dell'avviso di accertamento dell'Ente impositore e avvenuta il
2.11.2019 e della cartella di pagamento del 2021 , è intervenuta la normativa conseguente alla emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/08/2021 per complessivi 541 gg. ( art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020). Pertanto l'atto impugnato deve essere confermato Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 ,oltre oneri accessori se dovuti, in favore della parte resistente.