CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19614 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di OL IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DEPOSI:TAT,t, IN RIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 19614 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha rigettato l'appello cautelare proposto da IA Di OL nei confronti dell'ordinanza del 28 novembre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di dissequestro delle somme della stessa Di OL sottoposte a sequestro preventivo in funzione della loro confisca per equivalente, che era stata disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale di Isernia, nel disattendere l'appello cautelare della Di OL, ha affermato la legittimità della integrazione della motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, nella parte relativa alle ragioni di opportunità idonee a giustificare il mantenimento del vincolo, compiuta dal Giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione, in considerazione del chiarimento interpretativo fornito al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26959 del 2021, e la adeguatezza della motivazione circa la sussistenza di tali ragioni, alla luce della natura dei beni sequestrati e della contestazione alla Di OL, al capo f) della rubrica, anche del reato di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza IA Di OL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., in quanto il decreto di sequestro preventivo del 1 settembre 2020 non conteneva alcuna motivazione sull'esistenza di un pericolo concreto e attuale che giustificasse l'anticipazione degli effetti ablatori della confisca e l'integrazione di tale motivazione, compiuta dal Giudice dell'udienza preliminare, quando aveva provveduto sulla richiesta di dissequestro avanzata dalla stessa Di OL, rigettandola, non era consentita, in quanto tale integrazione aveva indebitamente sanato un vizio genetico del provvedimento cautelare, viziato da nullità insanabile a causa della mancanza assoluta di motivazione sulle suddette ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione e il mantenimento del vincolo cautelare. L'affermazione del Tribunale, secondo cui il chiarimento interpretativo fornito sul punto dalle Sezioni Unite con la sentenza DE (n. 26959 del 2021) consentiva l'integrazione della motivazione in ordine al pericolo, in quanto ritenuta non indispensabile al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro, sarebbe errata, in quanto il principio tempus regit actum riguarda solo i mutamenti normativi ma non anche le interpretazioni delle norme. Ha aggiunto che, per costante giurisprudenza, il tribunale del riesame non ha neppure il potere di integrare la 2 40-1; motivazione mancante sul pericolo (si richiama la sentenza n. 18954 del 2016 delle Sezioni Unite). Ha censurato anche il rilievo attribuito dal Tribunale al rigetto, parziale, della richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto di sequestro preventivo, sia perché tale impugnazione non aveva avuto a oggetto il pericolo, sia perché al momento della decisione sulla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente non era ancora stata pronunciata la suddetta sentenza DE delle Sezioni Unite, che, costituendo un fatto interpretativo nuovo, avrebbe dovuto essere considerata dai giudici della cautela e delle impugnazioni cautelari, senza che al riguardo potesse considerarsi formata una preclusione, trattandosi di un fatto sopravvenuto. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Ha esposto che con il terzo motivo dell'appello cautelare aveva evidenziato l'assoluta mancanza di motivazione con riferimento alle ragioni per poter disporre il sequestro, richiamando analiticamente quanto esposto nella sentenza DE a proposito della necessità della indicazione delle concrete e attuali ragioni giustificatrici della imposizione del vincolo cautelare anche nel caso della strumentalità dello stesso alla confisca, ma il Tribunale di Isernia aveva omesso di considerare tale censura, limitandosi a evidenziare la confisca obbligatoria dei beni oggetto di sequestro e la agevole trasferibilità del denaro e dei beni mobili, con la conseguente irrilevanza della consistenza patrimoniale dell'indagata e della società beneficiaria delle condotte illecite e della presenza di idonee garanzie patrimoniali dell'esito positivo della futura confisca. Tali considerazioni sarebbero in contrasto con i principi affermati nella citata sentenza DE, essendo stata affermata la sussistenza del periculum in mora solamente sulla base della natura dei beni sequestrati, senza valutare l'attualità e la concretezza del pericolo in relazione alla specifica e complessiva situazione della debitrice erariale e della ricorrente;
non era, infatti, stata valutata la consistenza patrimoniale della ricorrente e della società, né indicata alcuna condotta della ricorrente medesima idonea a giustificare un ragionevole e fondato pericolo che la stessa possa depauperare o sottrarre il proprio patrimonio, fatta eccezione per la contestazione di cui al capo f), che, però, aveva determinato solamente un legittimo incremento patrimoniale a vantaggio esclusivo della società. Il Tribunale aveva omesso di considerare quanto esposto nell'atto d'appello a proposito della fruttuosità del sequestro eseguito a carico della ricorrente e della società e delle ingenti somme sequestrate a LU EL (figlio della ricorrente), nonché la situazione patrimoniale e finanziaria della GM CE S.r.l., soggetto costantemente presente sul mercato per l'attività di accoglienza e gestione dei migranti, con notevoli crediti nei 3 confronti di enti pubblici, quali le Prefetture di Campobasso e di Isernia, con la conseguente insussistenza di rischi per l'apprensione di beni e somme in caso di esecuzione della confisca. Ha sottolineato che la GM CE risultava proprietaria di 1:re appartamenti in Comune di Bojano, che non erano stati sottoposti a sequestro proprio perché con l'apprensione di altri immobili e denaro era già stato raggiunto l'importo di euro 1.120.217,03, corrispondente al presunto profitto illecito dei reati contestati agli indagati in relazione all'attività svolta dalla società, e che al coimputato EL erano stati sequestrati vari immobili nonostante le somme sequestrate sui conti correnti bancari e postali degli imputati corrispondessero alla somma a cautela della quale era stato disposto il sequestro. Ha contestato anche la rilevanza, sul piano della sussistenza del periculum, della condotta contestata al capo f), consistita nell'acquisto, ad un'asta pubblica e con denaro della società, di tre immobili, intestati alla medesima società, dunque di un'operazione di incremento del patrimonio immobiliare della società, che si poneva in contrasto con il timore di dispersione dello stesso. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe, dunque, apparente, per essere priva del necessario esame della situazione di fatto attuale, e fondata sulla mera natura dei beni oggetto di sequestro, senza alcuna valutazione individualizzante delle condotte della ricorrente e della sua situazione patrimoniale, oltre che di quella della società. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, anche attraverso il rinvio al provvedimento di diniego, in ordine ai presupposti per il mantenimento del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità dell'ordinanza impugnata e anche del decreto di rigetto della richiesta di dissequestro, a causa della indebita e non consentita integrazione della motivazione del provvedimento impositivo del vincolo cautelare, nella parte relativa alla sussistenza delle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione e il mantenimento del vincolo cautelare, non indicate nel provvedimento con cui era stata disposta la misura cautelare reale, non è fondato. I rilievi della ricorrente, circa la natura indebita della integrazione della motivazione in ordine ai presupposti di opportunità per disporre e mantenere il 4 " 1.; sequestro, sono infondati, essendo stato chiarito che nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322 bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione (così Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566, che, in motivazione, ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa). Ne consegue l'infondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso a proposito del carattere indebito della integrazione della motivazione del provvedimento con cui era stata applicata la misura cautelare. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la mancanza o, comunque, l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro, è inammissibile. Preliminarmente va rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Ora, nel caso in esame, il Tribunale, nel disattendere i rilievi della ricorrente in ordine alla mancata indicazione delle ragioni di opportunità necessarie per poter disporre il sequestro dei beni della ricorrente medesima in funzione della loro confisca, ha sottolineato sia l'agevole trasferibilità del denaro e dei beni mobili e, quindi, la maggior complessità o difficoltà della loro futura confisca (tenendo conto dell'ammontare della somma sino alla concorrenza della quale è stato disposto il sequestro); sia la sussistenza di gravi indizi di responsabilità in ordine al reato di cui al capo f), cioè il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., evidenziando come la sussistenza degli indizi di tale reato renda ancora più serio 5 il pericolo di dispersione del valore patrimoniale suscettibile della futura confisca, in considerazione della condotta realizzata dalla ricorrente e della personalità della stessa che ne emerge. Si tratta di motivazione che non può dirsi inesistente né apparente, in quanto, sia pure in sintesi e attraverso il, consentito, riferimento ad altri atti del procedimento, peraltro noti alla ricorrente, sono stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il pericolo di dispersione dei beni della ricorrente, anche con riferimento a specifiche condotte dalla stessa poste in essere, tra cui quella di autoriciclaggio contestatale sub f), che, per le sue caratteristiche ontologiche, assume certamente valenza assai significativa nella valutazione del pericolo di dispersione del patrimonio della autrice di tale condotta. Anche i rilievi in ordine alla mancata considerazione del patrimonio della società nei cui interesse sono state realizzate le condotte, oltre che di quello della ricorrente, che costituirebbero idonea garanzia del fruttuoso esperimento della confisca, attengono alla adeguatezza e sufficienza della motivazione in ordine ai presupposti per disporre il sequestro e, inoltre, ad accertamenti di fatto, circa la consistenza e le caratteristiche del patrimonio degli obbligati, che non sono rivisitabili nel giudizio di legittimità, neppure, nella materia delle misure cautelari reali, sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione. Ne consegue l'inammissibilità delle censure sollevate dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, in quanto tutte relative alla adeguatezza e alla logicità della motivazione (oltre che ad accertamenti e valutazioni di merito), che, però, è presente e non apparente e non è, come ricordato, censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso in esame deve, dunque, essere rigettato, stante l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/4/2023
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DEPOSI:TAT,t, IN RIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 19614 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha rigettato l'appello cautelare proposto da IA Di OL nei confronti dell'ordinanza del 28 novembre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di dissequestro delle somme della stessa Di OL sottoposte a sequestro preventivo in funzione della loro confisca per equivalente, che era stata disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale di Isernia, nel disattendere l'appello cautelare della Di OL, ha affermato la legittimità della integrazione della motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, nella parte relativa alle ragioni di opportunità idonee a giustificare il mantenimento del vincolo, compiuta dal Giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione, in considerazione del chiarimento interpretativo fornito al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26959 del 2021, e la adeguatezza della motivazione circa la sussistenza di tali ragioni, alla luce della natura dei beni sequestrati e della contestazione alla Di OL, al capo f) della rubrica, anche del reato di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza IA Di OL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., in quanto il decreto di sequestro preventivo del 1 settembre 2020 non conteneva alcuna motivazione sull'esistenza di un pericolo concreto e attuale che giustificasse l'anticipazione degli effetti ablatori della confisca e l'integrazione di tale motivazione, compiuta dal Giudice dell'udienza preliminare, quando aveva provveduto sulla richiesta di dissequestro avanzata dalla stessa Di OL, rigettandola, non era consentita, in quanto tale integrazione aveva indebitamente sanato un vizio genetico del provvedimento cautelare, viziato da nullità insanabile a causa della mancanza assoluta di motivazione sulle suddette ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione e il mantenimento del vincolo cautelare. L'affermazione del Tribunale, secondo cui il chiarimento interpretativo fornito sul punto dalle Sezioni Unite con la sentenza DE (n. 26959 del 2021) consentiva l'integrazione della motivazione in ordine al pericolo, in quanto ritenuta non indispensabile al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro, sarebbe errata, in quanto il principio tempus regit actum riguarda solo i mutamenti normativi ma non anche le interpretazioni delle norme. Ha aggiunto che, per costante giurisprudenza, il tribunale del riesame non ha neppure il potere di integrare la 2 40-1; motivazione mancante sul pericolo (si richiama la sentenza n. 18954 del 2016 delle Sezioni Unite). Ha censurato anche il rilievo attribuito dal Tribunale al rigetto, parziale, della richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto di sequestro preventivo, sia perché tale impugnazione non aveva avuto a oggetto il pericolo, sia perché al momento della decisione sulla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente non era ancora stata pronunciata la suddetta sentenza DE delle Sezioni Unite, che, costituendo un fatto interpretativo nuovo, avrebbe dovuto essere considerata dai giudici della cautela e delle impugnazioni cautelari, senza che al riguardo potesse considerarsi formata una preclusione, trattandosi di un fatto sopravvenuto. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Ha esposto che con il terzo motivo dell'appello cautelare aveva evidenziato l'assoluta mancanza di motivazione con riferimento alle ragioni per poter disporre il sequestro, richiamando analiticamente quanto esposto nella sentenza DE a proposito della necessità della indicazione delle concrete e attuali ragioni giustificatrici della imposizione del vincolo cautelare anche nel caso della strumentalità dello stesso alla confisca, ma il Tribunale di Isernia aveva omesso di considerare tale censura, limitandosi a evidenziare la confisca obbligatoria dei beni oggetto di sequestro e la agevole trasferibilità del denaro e dei beni mobili, con la conseguente irrilevanza della consistenza patrimoniale dell'indagata e della società beneficiaria delle condotte illecite e della presenza di idonee garanzie patrimoniali dell'esito positivo della futura confisca. Tali considerazioni sarebbero in contrasto con i principi affermati nella citata sentenza DE, essendo stata affermata la sussistenza del periculum in mora solamente sulla base della natura dei beni sequestrati, senza valutare l'attualità e la concretezza del pericolo in relazione alla specifica e complessiva situazione della debitrice erariale e della ricorrente;
non era, infatti, stata valutata la consistenza patrimoniale della ricorrente e della società, né indicata alcuna condotta della ricorrente medesima idonea a giustificare un ragionevole e fondato pericolo che la stessa possa depauperare o sottrarre il proprio patrimonio, fatta eccezione per la contestazione di cui al capo f), che, però, aveva determinato solamente un legittimo incremento patrimoniale a vantaggio esclusivo della società. Il Tribunale aveva omesso di considerare quanto esposto nell'atto d'appello a proposito della fruttuosità del sequestro eseguito a carico della ricorrente e della società e delle ingenti somme sequestrate a LU EL (figlio della ricorrente), nonché la situazione patrimoniale e finanziaria della GM CE S.r.l., soggetto costantemente presente sul mercato per l'attività di accoglienza e gestione dei migranti, con notevoli crediti nei 3 confronti di enti pubblici, quali le Prefetture di Campobasso e di Isernia, con la conseguente insussistenza di rischi per l'apprensione di beni e somme in caso di esecuzione della confisca. Ha sottolineato che la GM CE risultava proprietaria di 1:re appartamenti in Comune di Bojano, che non erano stati sottoposti a sequestro proprio perché con l'apprensione di altri immobili e denaro era già stato raggiunto l'importo di euro 1.120.217,03, corrispondente al presunto profitto illecito dei reati contestati agli indagati in relazione all'attività svolta dalla società, e che al coimputato EL erano stati sequestrati vari immobili nonostante le somme sequestrate sui conti correnti bancari e postali degli imputati corrispondessero alla somma a cautela della quale era stato disposto il sequestro. Ha contestato anche la rilevanza, sul piano della sussistenza del periculum, della condotta contestata al capo f), consistita nell'acquisto, ad un'asta pubblica e con denaro della società, di tre immobili, intestati alla medesima società, dunque di un'operazione di incremento del patrimonio immobiliare della società, che si poneva in contrasto con il timore di dispersione dello stesso. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe, dunque, apparente, per essere priva del necessario esame della situazione di fatto attuale, e fondata sulla mera natura dei beni oggetto di sequestro, senza alcuna valutazione individualizzante delle condotte della ricorrente e della sua situazione patrimoniale, oltre che di quella della società. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, anche attraverso il rinvio al provvedimento di diniego, in ordine ai presupposti per il mantenimento del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità dell'ordinanza impugnata e anche del decreto di rigetto della richiesta di dissequestro, a causa della indebita e non consentita integrazione della motivazione del provvedimento impositivo del vincolo cautelare, nella parte relativa alla sussistenza delle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione e il mantenimento del vincolo cautelare, non indicate nel provvedimento con cui era stata disposta la misura cautelare reale, non è fondato. I rilievi della ricorrente, circa la natura indebita della integrazione della motivazione in ordine ai presupposti di opportunità per disporre e mantenere il 4 " 1.; sequestro, sono infondati, essendo stato chiarito che nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322 bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione (così Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566, che, in motivazione, ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa). Ne consegue l'infondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso a proposito del carattere indebito della integrazione della motivazione del provvedimento con cui era stata applicata la misura cautelare. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la mancanza o, comunque, l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro, è inammissibile. Preliminarmente va rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Ora, nel caso in esame, il Tribunale, nel disattendere i rilievi della ricorrente in ordine alla mancata indicazione delle ragioni di opportunità necessarie per poter disporre il sequestro dei beni della ricorrente medesima in funzione della loro confisca, ha sottolineato sia l'agevole trasferibilità del denaro e dei beni mobili e, quindi, la maggior complessità o difficoltà della loro futura confisca (tenendo conto dell'ammontare della somma sino alla concorrenza della quale è stato disposto il sequestro); sia la sussistenza di gravi indizi di responsabilità in ordine al reato di cui al capo f), cioè il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., evidenziando come la sussistenza degli indizi di tale reato renda ancora più serio 5 il pericolo di dispersione del valore patrimoniale suscettibile della futura confisca, in considerazione della condotta realizzata dalla ricorrente e della personalità della stessa che ne emerge. Si tratta di motivazione che non può dirsi inesistente né apparente, in quanto, sia pure in sintesi e attraverso il, consentito, riferimento ad altri atti del procedimento, peraltro noti alla ricorrente, sono stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il pericolo di dispersione dei beni della ricorrente, anche con riferimento a specifiche condotte dalla stessa poste in essere, tra cui quella di autoriciclaggio contestatale sub f), che, per le sue caratteristiche ontologiche, assume certamente valenza assai significativa nella valutazione del pericolo di dispersione del patrimonio della autrice di tale condotta. Anche i rilievi in ordine alla mancata considerazione del patrimonio della società nei cui interesse sono state realizzate le condotte, oltre che di quello della ricorrente, che costituirebbero idonea garanzia del fruttuoso esperimento della confisca, attengono alla adeguatezza e sufficienza della motivazione in ordine ai presupposti per disporre il sequestro e, inoltre, ad accertamenti di fatto, circa la consistenza e le caratteristiche del patrimonio degli obbligati, che non sono rivisitabili nel giudizio di legittimità, neppure, nella materia delle misure cautelari reali, sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione. Ne consegue l'inammissibilità delle censure sollevate dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, in quanto tutte relative alla adeguatezza e alla logicità della motivazione (oltre che ad accertamenti e valutazioni di merito), che, però, è presente e non apparente e non è, come ricordato, censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso in esame deve, dunque, essere rigettato, stante l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/4/2023