CGT1
Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 06/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2216 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2216 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17179 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 15.04.2024, RGR n.589/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava gli avvisi di accertamento per omesso parziale pagamento della tassa rifiuti solidi urbani anno 2018, avviso n. 2216 del 28/11/2023, prot. n. 64796 del 28/11/2023, notificato in data 15/01/2024, per Euro 1.694,00 e avviso n. 17179 del 10/10/2023, prot. 59235 del 03/11/2023, notificato in data 15/01/2024, per Euro 742,00, per un totale complessivo di Euro 2.436,00, sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 656 della L.147/13 che stabilisce che “La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento…….”.
Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Il Comune di Castelvetrano, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 03.12.2025, confutava le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 15.12.2025, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ottenere la pretesa riduzione della tariffa a causa del mancato svolgimento del servizio, è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione degli immobili, sulla tipologia dei rifiuti conferiti, nonché su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della chiesta riduzione.
Tale onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrarne il presupposto.
E' necessaria, sostanzialmente, la prova su base concreta da parte del contribuente, non essendo sufficiente, la richiesta generica.
Occorre, cioè, che il ricorrente dimostri il presupposto della riduzione e che il servizio non sia stato svolto nella specifica zona di residenza dove sono ubicati i suoi immobili, ovvero si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni di cui al Regolamento comunale, anche in merito alla frequenza della raccolta.
Nel caso in specie il ricorrente non ha fornito, in sede di richiesta di riduzione, alcuna prova specifica utile in tal senso, né vi ottempera con la produzione degli allegati al ricorso.
Inoltre, la norma invocata dal ricorrente, individua una percentuale di riduzione del tributo annuale che postula due condizioni:
- che la situazione di emergenza sanitaria si sia protratta per tutto l'arco dell'anno; - che essa abbia investito direttamente i contribuenti “coinvolti ” aventi diritto in quanto tali alla riduzione.
Nella specie, tuttavia, non è chiaro per quanto tempo, nel corso del 2018, si sia protratto lo stato di emergenza dovuto alla carente attività di smaltimento e soprattutto in che misura ne sia stata coinvolta la persona del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Per i dubbi interpretativi, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2216 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2216 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17179 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 15.04.2024, RGR n.589/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava gli avvisi di accertamento per omesso parziale pagamento della tassa rifiuti solidi urbani anno 2018, avviso n. 2216 del 28/11/2023, prot. n. 64796 del 28/11/2023, notificato in data 15/01/2024, per Euro 1.694,00 e avviso n. 17179 del 10/10/2023, prot. 59235 del 03/11/2023, notificato in data 15/01/2024, per Euro 742,00, per un totale complessivo di Euro 2.436,00, sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 656 della L.147/13 che stabilisce che “La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento…….”.
Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Il Comune di Castelvetrano, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 03.12.2025, confutava le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 15.12.2025, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ottenere la pretesa riduzione della tariffa a causa del mancato svolgimento del servizio, è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione degli immobili, sulla tipologia dei rifiuti conferiti, nonché su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della chiesta riduzione.
Tale onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrarne il presupposto.
E' necessaria, sostanzialmente, la prova su base concreta da parte del contribuente, non essendo sufficiente, la richiesta generica.
Occorre, cioè, che il ricorrente dimostri il presupposto della riduzione e che il servizio non sia stato svolto nella specifica zona di residenza dove sono ubicati i suoi immobili, ovvero si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni di cui al Regolamento comunale, anche in merito alla frequenza della raccolta.
Nel caso in specie il ricorrente non ha fornito, in sede di richiesta di riduzione, alcuna prova specifica utile in tal senso, né vi ottempera con la produzione degli allegati al ricorso.
Inoltre, la norma invocata dal ricorrente, individua una percentuale di riduzione del tributo annuale che postula due condizioni:
- che la situazione di emergenza sanitaria si sia protratta per tutto l'arco dell'anno; - che essa abbia investito direttamente i contribuenti “coinvolti ” aventi diritto in quanto tali alla riduzione.
Nella specie, tuttavia, non è chiaro per quanto tempo, nel corso del 2018, si sia protratto lo stato di emergenza dovuto alla carente attività di smaltimento e soprattutto in che misura ne sia stata coinvolta la persona del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Per i dubbi interpretativi, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 15.12.2025
Il Giudice Monocratico