Sentenza 26 settembre 2019
Massime • 2
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'accertamento della condotta di partecipazione per un segmento temporale minore rispetto all'imputazione non necessita di una parziale assoluzione dell'imputato, in quanto non sussiste il rischio che il predetto possa essere sottoposto a un nuovo processo in ordine allo stesso fatto, per il tempo in cui è stata esclusa la sua partecipazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che opera, in tal caso, la preclusione derivante dal giudicato che, con riguardo ai reati associativi, presuppone l'identità, sotto il profilo storico-naturalistico, del sodalizio oggetto dei diversi procedimenti, la perdurante operatività dello stesso e la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata e accertata la partecipazione).
È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello delle altre fattispecie associative di cui agli artt. 270-bis e 416, comma sesto, cod. pen., in considerazione del diverso bene giuridico tutelato – la salute pubblica in un caso e la personalità dello Stato e l'ordine pubblico nell'altro – e dell'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere. (In motivazione, la Corte ha precisato, inoltre, che tale scelta non contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", in considerazione della minore offensività della fattispecie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2019, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2019 |
Testo completo
05560-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1407 Andrea Tronci Presidente - Angelo Costanzo U.P. 26/09/2019 Ercole Aprile R.G.N. 19020/2019 Martino Rosati Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 27/02/2019 dalla Corte di appello di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Antonio Benedetto Mangano, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui CI AN è stato ritenuto colpevole dei delitti / previsti dagli artt. 74 73 d.P.R.
9 - ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione agli artt. 3 - 27, comma 2, Cost., tenuto conto della cornice edittale prevista dall'art.
2.70 bis cod. pen. per il partecipe ん all'associazione con fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, e di quella dell'art. 416, comma 6, cod. pen. che incrimina colui che partecipa ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di cui agli artt. 600- 602 cod. pen., 12 comma 3 bis d. lgs. n. 286 del 1998. Si evidenza come, in relazione ai beni giuridici tutelati dalle tre fattispecie, costituiti rispettivamente, quanto all'art. 74, "dalla salute e dalla salvaguardia della gioventù", quanto all'art. 270 bis cod. pen. dalle *Costituzioni del Paese e dunque dalle medesime strutture deputate al riconoscimento ed alla salvaguardia di diritti fondamentali, e, quanto all'art. 416, comma 6, cod. pen., della vita, della salute e della libertà, sarebbe irragionevole la diversa previsione sanzionatoria, essendo il reato previsto dall'art. 74 cit. punito con una pena detentiva molto più severa rispetto a quella prevista per le altre fattispecie richiamate. La sentenza impugnata, si sostiene, sarebbe dunque errata nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione in ragione della non irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra le fattispecie richiamate, attesa le diverse oggettività giuridiche tutelate dalle norme poste in comparazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto la partecipazione del CI al gruppo criminale dal 2012 sino al marzo 2013 laddove, invece, sarebbe stato accertata una condotta partecipativa dal 17/12/2012 fino al marzo del successivo anno;
dunque, una responsabilità solo per un segmento temporale della originaria contestazione ed in tal senso si chiede "l'assoluzione in parte qua" (così il ricorso).
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. La Corte non avrebbe risposto al motivo di appello in cui si deduceva il vizio della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato motivato il giudizio di pericolosità sociale in relazione alla disposta misura di sicurezza;
né sarebbe corretto l'assunto della Corte di appello secondo cui detta valutazione dovrebbe essere rinviata al momento della esecuzione della misura da parte del Magistrato di sorveglianza.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione quanto alla pena inflitta a titolo di continuazione fra i reati oggetto del presente procedimento e quello già giudicato in altro procedimento;
per quest'ultimo reato sarebbe stata inflitta, a seguito del riconoscimento della continuazione, una pena detentiva superiore rispetto a quella determinata per tutti gli episodi di spaccio oggetto del presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo ed al quarto motivo. 2 Аб 2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale oggetto del primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente richiamato la sentenza di questa Corte con cui si è già affrontata la questione in maniera dirimente e condivisibile. La Corte di cassazione ha già spiegato come: a) l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti tuteli beni giuridici e valori essenziali della collettività generale, quali la salute pubblica, la vita e l'integrità psicofisica di una moltitudine di individui;
b) non sia irragionevole che il legislatore punisca più severamente un'organizzazione criminale che ponga in pericolo con la propria condotta i beni in questione rispetto ad altre fattispecie, come quelle indicate dal ricorrente, che non hanno come diretta conseguenza dell'azione del sodalizio criminoso l'indefettibile lesione di detti beni;
c) il diverso trattamento sanzionatorio trovi ragionevole giustificazione nelle diverse oggettività giuridiche prese in considerazione dal legislatore, atteso che solo la fattispecie di cui all'art. 74 cit. attiene al bene fondamentale della salute collettiva;
d) il differente trattamento sanzionatorio previsto per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 non si ponga in contrasto neppure con l'art. 27, terzo comma, Cost., in ragione del potere del giudice di determinare in concreto della misura della pena in relazione alle singole condotte ed alle singole posizioni individuali nell'ambito della cornice edittale, molto ampia, prevista dal legislatore;
e) in senso confermativo assuma rilievo e ragionevolezza la scelta di un più mite trattamento sanzionatorio per l'ipotesi di cui al comma sesto dell'art. 74 - proprio in associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità" considerazione della minore offensività della fattispecie direttamente derivante dal meno allarmante profilo organizzatorio (così, testualmente ed in maniera condivisibile, Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4445 del 02/12/2004, Messaoudi, Rv. 230758). Rispetto a tale quadro di riferimento la questione, per come prospettata nel presente procedimento, è sostanzialmente sovrapponibile a quella esaminata e non presenta caratteri di difformità tali da indurre a ripensare le considerazioni già esposte. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte correttamente chiarito come, pur essendo stata accertata una durata temporale più breve della condotta partecipativa del ricorrente al sodalizio criminoso rispetto alla contestazione originaria cumulativa del reato calibrata quest'ultima in relazione al periodo di effettiva operatività dell'intero gruppo criminale- ciò non abbia tuttavia determinato nessuna lesione concreta all'imputato in ragione, da una parte, della determinazione della pena inflitta per il reato contestato nel minimo edittale previsto 3 dalla legge (dieci anni di reclusione) e, dall'altra, dell'avvenuta riduzione della pena irrogata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo b) proprio per effetto del minore tempo di accertata partecipazione al reato associativo. Dunque un accertamento temporale chiaro dell'ambito della responsabilità penale, produttivo di effetti favorevoli al ricorrente. Né sussiste il rischio che l'imputato possa essere sottoposto ad un nuovo processo penale in ordine allo stesso fatto per cui si procede e per il tempo in cui è stata esclusa la partecipazione al gruppo associativo, avendo la Corte di cassazione chiarito come la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo presuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, ma anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata ed accertata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione, Dunque, si afferma, per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di un nuovo giudizio e quello coperto dal giudicato, si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto dell'accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell'imputazione (Sez. 6, n. 6, n. 19486 del 1/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287). Nel caso di specie, la Corte ha chiarito l'ambito temporale in cui la condotta partecipativa è stata accertata e quindi non possono esservi dubbi, nemmeno in prospettiva, sul perimetro temporale del fatto accertato. 4. È invece fondato il terzo motivo di ricorso. A fronte di uno specifico motivo di appello con cui si era dedotto il tema dell'accertamento della pericolosità sociale in ragione della quale stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata nei riguardi dell'imputato, la Corte di merito, che pure ha revocato la misura cautelare alla quale era sottoposto l'imputato in tal modo formulando una prognosi positiva sul rischio di recidiva, ha ritenuto, con motivazione sbrigativa, di non fornire nessuna riposta, adducendo solo l'inesistenza di ragioni "per anticipare il giudizio di pericolosità rispetto al momento in cui andrà per legge effettuato " cioè, si assume, nel momento in cui la misura di sicurezza dovrebbe essere eseguita. La Corte, che ha citato in maniera non pertinente un precedente di legittimità non recentissimo in tema di revoca della misura di sicurezza, non ha tenuto in considerazione il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che 4 G l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito (Sez., 2, n. 29625 del 28/05/2019, A., Rv. 276450; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, Pg ed altri, Rv. 261891). In presenza di una sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, impugnata dall'imputato sui capi penali ed anche in ordine alla statuizione relativa alla misura di sicurezza, la Corte di appello, in quanto giudice della impugnazione, era tenuta a pronunciarsi e dunque a verificare se ed in che termini nella specie fosse stato compiuto il doveroso accertamento della pericolosità sociale dell'imputato. Nella specie, non rilevava affatto il tema, valorizzato in modo irrituale dalla Corte di merito, della revoca da parte della magistratura di sorveglianza di una misura la cui statuizione sia divenuta irrevocabile e, quindi della persistenza della pericolosità sociale. Sul punto la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame.
5. Non diversamente, è fondato il quarto motivo di ricorso, non avendo la Corte spiegato perché, riconosciuta la continuazione fra i reati oggetto del presente processo e quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto di accertamento definitivo in altro procedimento, ha inflitto per quest'ultimo reato una pena detentiva superiore (quattro mesi) rispetto a quella (tre mesi) inflitta a titolo di continuazione per i più fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto del capo di imputazione sub b). Anche sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della continuazione ed all'applicazione della misura di sicurezza, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 26 settembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Fronci Pietro Silvestri Andra Drone DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB 2020 PREMA DIS IL CANCELLIERE 20 OR OM