Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 cod. pen.), la riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
Commentario • 1
- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1839
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 032538/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IA RI, N. IL 30/06/1961;
avverso SENTENZA del 02/04/2003 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI IA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 15 novembre 2001, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica assolveva PO IA CR dal reato ascrittole, ex art. 476, 482 c.p., per avere falsificato, riproducendolo integralmente (parte frontale e retro), essendo regolarmente in possesso dell'originale, il permesso di accesso alla zona a traffico limitato rilasciato dal sindaco di Trento e scadente il 25 ottobre 2000: fatto accertato nel 1999.
Come rilevato in sentenza, la PO era stata sorpresa da un vigile urbano mentre circolava alla guida di una autovettura sul cui parabrezza era esposta la detta autorizzazione rilasciata per altro veicolo e scaduta il 15 marzo 1999.
La assoluzione era stata fondata sull'orientamento giurisprudenziale che nega la configurabilità del falso penalmente rilevante quando sia riprodotto un documento mediante copia fotostatica priva di attestazione di autenticità, posto che solo tale autenticazione renderebbe il documento idoneo a produrre effetti giuridici. La Corte di merito, adita dal pubblico ministero, con sentenza del 2 aprile 2003 riformava la pronuncia di primo grado sottolineando come l'orientamento giurisprudenziale richiamato contemplasse due distinte ipotesi: una, quella ricordata in sentenza, riguardava la fattispecie in cui nella intenzione dell'agente l'atto fosse presentato come fotocopia. Altra ipotesi, questa invece rilevante sotto il profilo penale, era quella, attagliata al caso in esame, in cui la fotocopia fosse presentata non come tale ma con l'apparenza del documento originale. Proseguiva la Corte segnalando che il documento oggetto di contestazione riproduceva fedelmente forma e colore dell'originale, tanto da aver indotto il verbalizzante in errore. Soltanto negli uffici del Comando ci si era resi conto che si trattava di fotocopia, peraltro formata in violazione di uno specifico divieto scritto sul retro dell'originale.
Ancora il giudice procedente riqualificava tuttavia il fatto ai sensi dell'art. 477 e 482 c.p. (falsificazione di autorizzazione amministrativa) e condannava la PO alla pena di mesi 3 di reclusione con i benefici di legge.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore della PO deducendo che costituiva errore in diritto quello di inquadrare la fotocopia di una autorizzazione. Una recente pronuncia della suprema Corte (n. 4406 del 4 marzo 1999) avrebbe ricomposto i precedenti divergenti in materia e permetterebbe di valorizzare la circostanza che la PO non avrebbe creato "ex novo" un atto con sembianze di ciò che non è nella sostanza. Di tanto renderebbe testimonianza il fatto che anche la marca da bollo incollata sull'originale è rimasta oggetto di fotocopiatura, denunciando la reale natura della riproduzione. La semplice predisposizione di una fotocopia, che con le tecniche odierne consente di ottenere un documento anche fedelissimo all'originale, costituirebbe comunque una condotta estranea alla disciplina penalistica dei falsi, e permetterebbe di ottenere copie dell'originale che sono atti dotati di autonoma e specifica connotazione, come anche nel codice di procedura civile è previsto. Il motivo di ricorso è infondato.
Occorre osservare che in tema di riproduzione fotostatica di autorizzazione amministrativa la giurisprudenza di legittimità ha fatto registrare una certa oscillazione affermando da un lato (Cass. sez. 5^, 13 marzo 1986, Gonfaloni, riv. 172658; Cass., sez. 5^, 8 febbraio 1991, pm in proc. Bertuzzi, riv. 187084; Cass. sez. 5^, 2 febbraio 1995, Pinto, riv. 200667; Cass. sez. 5^, 5 maggio 1998, Detti, riv. 212130) che quando tale riproduzione sia priva della dichiarazione del pubblico ufficiale che ne attesti la corrispondenza all'originale, non resta integrato ne' il reato di cui all'art. 477 c.p., ne' altra ipotesi di falso documentale;
ma sostenendo anche,
con altre decisioni, che il principio secondo cui la copia non autenticata è priva di valore va applicato solo quando il documento venga utilizzato come copia, ma non quando, avendone l'apparenza, venga utilizzato come l'originale (Cass., sez. 5^, 17 giugno 1996, Jacobacci, riv. 205547, richiamata e condivisa, per tale affermazione anche dalla sentenza Detti;
Cass sez. 5^, 22 maggio 1998, Celestini, riv. 211443; Cass. sez. 5^, 15 aprile 1999, Domenica, riv. 213624). Il secondo orientamento è quello da condividere dal momento che appare formato per inquadrare una esperienza storica che evidentemente difettava alle più risalenti pronunzie: esperienza che è quella della realizzazione di macchinali ormai sofisticatissimi per la riproduzione fotostatica di documenti ed idonei dunque a formare un prodotto ultrafedele se non identico all'originale, utile ad un uso che ben può trarre in inganno e che prescinde totalmente dalla esibizione dell'atto come fotocopia o copia dell'originale. In altri termini si è voluto affermare con la detta giurisprudenza, del tutto condivisibile e richiamata nella sentenza della Corte d'appello, che la formazione di una fotocopia di un atto pubblico o di una autorizzazione amministrativa - non necessariamente frutto di un fotomontaggio - non è condotta di per sè esente da valutazione sul piano penale quando l'atto stesso non venga utilizzato e presentato come copia ma come l'originale.
Nel caso descritto non è solo l'eventuale intento truffaldino a venire in considerazione, come pure la sentenza Detti sottolinea, ma la volontà di sorprendere la fede pubblica con un comportamento fraudolento che sfrutta la perfetta imitazione della forma e delle dimensioni dell'originale e determina oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, l'apparenza di un documento originale: che è condotta ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione.
Senonché, la censura sulla motivazione illustrata dal ricorrente si prefiggerebbe di introdurre un elemento di incertezza quanto al compiuto accertamento della condotta.
Infatti, si è dedotto che uno degli elementi che deporrebbero per la inesistenza di una condotta punibile sarebbe dato dall'avvenuta fotocopiatura anche della marca da bollo incollata sull'originale. Si tratta tuttavia non di una censura su presunte carenze o manifeste illogicità della motivazione ma della sollecitazione ad un accertamento di fatto, certamente inammissibile in sede di legittimità ove non è dato al giudice di ricostruire diversamente il materiale probatorio acquisito nelle fasi di merito e tantomeno di arricchirlo sulla base di prospettazioni formulate per la prima volta e non atte quindi a sostanziare alcuno dei vizi indicati dall'art. 606 c.p.p.. Il motivo, per tale motivo, non può essere accolto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2005