Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 5401
CASS
Sentenza 2 dicembre 2004

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Massime1

Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 cod. pen.), la riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.

Commentario1

  • 1La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019

    Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 5401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5401
Data del deposito : 2 dicembre 2004

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