Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
In materia di falsità materiale commessa dal privato, il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l'originale. In tal caso l'agente pone in essere una attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento (certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del quale ripete le caratteristiche. (Fattispecie in tema di tagliando autorizzativo di permesso di parcheggio contraffatto approntato con mezzi sofisticati e del tutto identico all'originale, per dimensioni, colore, forma, dati riportati, tipo di stampa dei dati, e che dunque non si manifestava come fotocopia dell'originale).
Commentari • 4
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La massima In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi …
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Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 9366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9366 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22\5\1998
1. Dott. Pasquale Lacanna Consigliere SENTENZA
2. Dott. L. Renato Calabrese Consigliere N. 1055
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N. 43935/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) ST OR, nato a [...] il 19\8\1936;
2) ST RG, nato a [...] il 12\1\1938.
Avverso la sentenza in data 29\9\1997 della Corte di Appello di BOLOGNA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Mitaritonne Cesarina del Foro di Bologna. RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 19\5\1993, il Pretore di Modena, dichiarava ST OR E ST RG, colpevoli, in concorso tra loro, del reato di cui agli 478, u.c. e 482 C.P., così qualificato il reato inizialmente contestato (artt. 477 e 482 C.P.) e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione. Pena sospesa.
Con sentenza in data 7\5\1996 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza pretorile, assolveva gli imputati perché il fatto non era preveduto dalla legge come reato.
La Corte di cassazione, a sua volta, su ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di Bologna, in data 16\12\1996, annullava l'assoluzione, con rinvio alla stessa Corte, che, con il provvedimento impugnato, confermava la sentenza di condanna del Pretore di Modena.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con identici motivi, prospettando un triplice motivo di annullamento.
Con il primo motivo, deducono erronea applicazione di legge, relativamente alla contraffazione dell'autorizzazione n. 2780, rilasciata dal sindaco di Modena, per accedere in zona a traffico limitato, che era stata riprodotta fotostaticamente e che aveva permesso agli imputati, di accedere al centro storico, con due autovetture contemporaneamente.
I ricorrenti ritengono che, erroneamente, il pretore ha ritenuto non ricorrere l'ipotesi degli artt. 477 e 482 C.P., in quanto il contrassegno non era falso rispetto all'atto di autorizzazione a cui corrispondeva perfettamente, e che era solo la fotocopia di un contrassegno autorizzativo, regolarmente rilasciato. Con un secondo motivo, si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, non essendo stato acquisito l'originale del contrassegno al fine di valutarne la corrispondenza alla copia sequestrata, così come richiesto dalla sentenza di rinvio.
Infine deducono, la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della non menzione della condanna, essendo il ST RG incensurato e mancando qualsiasi motivazione in proposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
In punto di fatto, risulta accertato che gli imputati gestiscono in comune un'attività economica artigianale, ubicata nel centro storico cittadino di Modena e che per accedere nelle vie del centro con autoveicolo privato occorre essere muniti di una speciale autorizzazione del sindaco.
Con atto 589\91, il sindaco di Modena aveva autorizzato la ditta ST ad accedere nella zona a traffico limitato, alternativamente, con i veicoli targati MO 213709 e 296442. In data 18\3\1991, i vigili urbani in sede di controllo del rispetto delle prescrizioni per accedere nella ZTL, constatavano la presenza contemporanea dei veicoli affiancati degli imputati, che esponevano entrambi l'identico cartoncino verde. In realtà, un attento controllo consentiva di accertare che il veicolo tg. MO, 213709, esponeva in realtà una copia: contraffatta dell'unico contrassegno rilasciato a nome degli imputati.
La Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza in data 7\5\1996, con la quale i giudici i appello, avevano mandato assolti gli imputati, perché il fatto non era preveduto dalla legge come reato, ha stabilito che, quando la copia fotostatica è del tutto identica all'originale (per caratteristiche della carta, colore, consistenza) lo scopo di falsificare il documento autorizzativo e di trarre in inganno gli organi di polizia, è realizzato.
Nella specie, il giudice di rinvio e di cui alla sentenza impugnata, ha accertato in concreto che il cartellino esposto era idoneo a trarre in inganno, presentandosi come originale dell'autorizzazione concessa.
Ciò premesso, ne deriva l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente.
Infatti, esattamente il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi di reato di cui agli artt. 478.3, punita ai sensi dell'art. 482 C.P. Il rilascio di un documento autorizzativo non legittima, certamente, il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l'originale. In tal caso l'agente pone in essere una attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento (certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del quale ripete le caratteristiche. Nè è possibile sostenere, come fanno i ricorrenti, che il permesso esposto era solamente una fotocopia di un contrassegno autorizzativo regolarmente rilasciato. Infatti, come evidenziato dai giudici di merito, il tagliando autorizzativo contraffatto era stato approntato con mezzi sofisticati ed era del tutto identico all'originale, per dimensioni, colore verde, forma rettangolare, dati riportati, tipo di stampa dei dati, con la sola eccezione delle stelline limitative, costituite da una punzonatura del relativo cartoncino originale, che nel prodotto falso risultavano impresse per fotocopiatura. E, come esattamente evidenziato dalla sentenza impugnata, l'esame diretto del tagliando autorizzativo in atti e le dichiarazioni puntuali del vigile urbano escusso in dibattimento, non rendono necessaria la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione dell'originale del contrassegno, tanto più che i fatti risultano ammessi dagli imputati (vedi lettera con la quale si chiede al sindaco una riduzione del termine di sospensione del permesso). Infatti, la contraffazione è stata accertata solamente per la compresenza dei due veicoli, parcheggiati l'uno accanto all'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'elevata qualità del prodotto stesso. Infondato è anche il motivo con il quale ST RG, censura la sentenza per la mancata concessione della non menzione della condanna ex art. 175 C.P., in quanto nella motivazione con la quale la Corte ha ritenuto di non far uso del relativo potere discrezionale, è chiaramente implicito il riferimento all'art. 133 C.P..
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998