Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 9366
CASS
Sentenza 22 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di falsità materiale commessa dal privato, il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l'originale. In tal caso l'agente pone in essere una attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento (certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del quale ripete le caratteristiche. (Fattispecie in tema di tagliando autorizzativo di permesso di parcheggio contraffatto approntato con mezzi sofisticati e del tutto identico all'originale, per dimensioni, colore, forma, dati riportati, tipo di stampa dei dati, e che dunque non si manifestava come fotocopia dell'originale).

Commentari4

  • 1Truffa: sussiste se il venditore si finge solvibile e serio onorando solo i primi pagamenti
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi …

     Leggi di più…

  • 2Atto falso in fotocopia non è reato
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2020

  • 3Sentenza inventata, condanna per falso materiale (Cass. 45369/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019

  • 4La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019

    Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 9366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9366
Data del deposito : 22 maggio 1998

Testo completo