Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7705 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 7705 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 4441/98 Cron.17733 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep . Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 07/12/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COP Richiesta SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. por diritti 13000 sul ricorso proposto da: 7 GIU. 2001 IL CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 3000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, EDD119:50 PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EB GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI 2000 $267 GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 802/97 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 27/11/97 R.G.N. 1109/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL Tribunale di Bolzano, sezione lavoro, accoglieva la domanda proposta da BN EG nei dell'INPS per l'accreditamento dei confronti contributi figurativi per il tempo e in sostituzione delle prestazioni della assicurazione per la disoccupazione riconosciutegli dall'Istituto ma di fatto non fruite per intervenuta prescrizione. Precisava il Tribunale che, ai sensi dell'art. 4 della legge n.218/52, la cui ratio deve ravvisarvi nell'intento del legislatore di impedire la sospensione della contribuzione perche circostanze meritevoli di speciale considerazione (tra le quali appunto anche la disoccupazione) possa risolversi in un pregiudizio per la diritti previdenzialimaturazione dei del non consente sul piano interpretativo lavoratore, una discriminazione tra dovuta corresponsione della indennità di disoccupazione e sua effettiva e materiale erogazione, ovvero non consente di negare i contributi figurativi allorquando sia accertato il diritto, indipendentemente dalla effettiva erogazione del trattamento. Concludeva pertanto il Tribunale che, certo, nella specie, il diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione, 3 prescindendosi dalla sua effettiva erogazione, va ribadito il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa, anche quando non venga effettivamente corrisposta l'indennità di disoccupazione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione BN EG censurandola per violazione di legge e costituito vizio di motivazione. Non si l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione dell'art. della legge 4 aprile 1952, n218, rilevando l'erroneità della decisione del Tribunale per il quale l'accreditamento dei contributi figurativi che l'indennità dipuò aver luogo а condizione disoccupazione sia stata effettivamente erogata. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, condividendosi la ratio della decisione e della interpretazione della suddetta norma operata dal Tribunale, nel senso che, data la ad ancorare destinazione della norma l'accreditamento a presupposti di certezza, tale possono ritenersi presupposto о condizione verificati con l'accertamento del diritto alla prestazione, indipendentemente dalla effettività 4 della sua erogazione che, come pare nella specie, ben potrebbe dipendere da omissione imputabile all'ente debitore.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 il Presidente: Rep roРудио, бе шину Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE. Depositata in Cancelleria -7 GIU 2001 Oggi, A DI M IL CANCELLIERE E R P U S I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 , B T 3 I A R 5 S D 'A E : P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O 8 IM - N A 1 E 1 D A S D E I , E E A O T G R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 5