Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
Non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 cod. pen., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per se, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 cod. pen. e 2719 cod. civ. (Fattispecie di esibizione all'Inps di false fotocopie, non autenticate e disconosciute dall'Inps, di ricevute postali di versamento di somme corrispondenti al debito contestato per contributi non versati).
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- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più… - 2. False fotocopie di autorizzazione amministrativa: non c'è reato (Cass.51699/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 novembre 2018
Non sussiste il reato di falso documentale, quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sé, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta. Risponde dei delitto di falso ideologico in autorizzazioni amministrative e non del delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale, il privato che alleghi, a corredo della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, atto avente natura di autorizzazione amministrativa, documentazione non veritiera attestante l'avvenuta demolizione del manufatto e il …
Leggi di più… - 3. Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …
Leggi di più… - 4. Presentare la fotocopia alterata di un documento non sempre costituisce reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 11185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11185 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 5.5.98
1. Dott. AN Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.908
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N.36099/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da TI AN, nato il [...] a [...] e TI ER nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 4.6.97 Letti i ricorsi e la sentenza impugnata,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Giovanni Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI AN e TI ER vennero condannati dal Pretore di Massa Marittima alla pena di mesi sei di reclusione per il reato previsto dagli artt.476,482 c.p., per aver inviato all'INPS, che aveva richiesto il pagamento di rate scadute di contributi, due false fotocopie di ricevute postali di versamento di somme, corrispondenti al debito contestato. La condanna è stata confermata dalla Corte di Appello. Entrambe le sentenze sostengono la prova della responsabilità con l'inesistenza degli originali delle ricevute, la mancata registrazione dei versamenti presso l'ufficio postale e presso l'ente, e l'inattendibilità della tesi difensiva degli imputati, che avrebbero smarrito o distrutto i documenti originali dopo la richiesta di pagamento delle rate scadute.
Gli imputati ricorrono in cassazione e deducono, ex art.606,lett.d) ed e).c.p.p., la mancata assunzione di prova decisiva-perizia-che avrebbe potuto dimostrare la corrispondenza delle fotocopie agli originali, e i vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto materiale dei reati di falsità in atti è il documento che è tale ed è produttivo di effetti giuridici se connotato da un tenore sostanziale e formale. In senso tecnico-giuridico, il documento è, infatti, l'atto scritto al quale l'ordinamento giuridico attribuisce il valore di mezzo di prova della dichiarazione di volontà o verità in esso incorporata, purché proveniente da un determinato soggetto, riconoscibile, di norma, attraverso l'autografa sottoscrizione, timbro o stampiglia personale o l'autenticazione del pubblico ufficiale. L'atto che è privo del tenore sostanziale e contenutistico-dichiarazione o di quello formale-riconoscibilità dell'autore-non è un documento e non è penalmente tutelato. Il falso documentale postula, quindi, l'esistenza di uno scritto perfetto nel suo significato letterale e giuridico e nella sua funzione probatoria.11 principio è valido e per il documento originale e per quello derivativo che, riproducendolo nella forma integrale (duplicato e copia autentica)o in quella parziale ed essenziale(attestato),è mezzo di prova nei limiti in cui la conformità all'originale sia attestata nelle forme di legge. Non ha tenore di documento, dunque l'atto incompleto, non sottoscritto o non autenticato dal pubblico ufficiale, oppure privo di contenuto, firmato in bianco e non comprendente tutte le indicazioni, sostanziali e formali, necessarie ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. Ne consegue, che la copia fotostatica non ha, di per sè, valore e tenore di documento perché non è idonea nè oritologicamente ne' giuridicamente, a svolgere alcuna funzione probatoria e a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Ai sensi dell'art.478 cp, infatti, la copia di un atto, pubblico o privato, è penalmente apprezzabile soltanto se rilasciata dal pubblico ufficiale in forma legale, di norma con l'autenticazione e, quindi, con l'attestazione di conformità all'originale. Come risulta dalla dizione della norma, il limite di efficacia dell'atto e di configurabilità del reato opera sia nell'ipotesi di simulazione di copia di un originale inesistente, sia in quella di rilascio di copia difforme da un originale esistente. Esso è corollario e puntuale applicazione del principio generale stabilito dall'art.2719 cod.civ. che attribuisce alle "copie fotografiche di scritture la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta". La copia fotostatica, dunque, è produttiva di effetti giuridici soltanto se autenticata o non espressamente disconosciuta. Negli altri casi, non ha valore di documento e non è inquadrabile nel falso documentale, atteso che l'ordinamento giuridico e la collettività non possono riconoscere valore probatorio ad una copia informale, nella quale non è possibile riporre alcuna fiducia per generale conoscenza e per ricognizione normativa dell'indoneità oggettiva dell'atto a dimostrare alcunché. L'inesistenza giuridica del documento rende applicabile, quindi, ex art.49 c.p., lo schema del delitto impossibile per inesistenza dell'oggetto, con conseguente incapacità, assoluta e originaria, del fatto a produrre l'evento temuto, dannoso o pericoloso, e a ledere l'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Il danno derivante dall'aspettativa di corrispondenza della copia all'originale è ricollegabile, invece, non all'atto, ne' al falso documentale, ma, eventualmente, alla captato della buona fede del terzo, inquadrabile nella truffa, consumata o tentata, ricorrendone i presupposti.
Ipotesi diversa, nella quale è ravvisabile il reato di falso documentale, è quella della riproduzione fotografica che, realizzata mediante un fotomontaggio fraudolento e con particolari caratteristiche di forma e di dimensioni, determina, oggettivamente e nell'intenzione dell'agente, l'apparenza di un documento originale(Cass..sez.V,18.7.96,Jacobacci;conf. 9512589 203526).La fattispecie è assimilabile, allora, all'alterazione dell'originale del documento-nella specie della ricevuta postale-che configura il reato previsto dall'art.482,476 c.p.,. Ciò posto e preso atto che AN e ER TI si erano limitati a produrre, nella valenza oggettiva e nell'intenzione, false fotocopie, non autenticate e disconosciute dall'INPS, si osserva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, ex artt.129,609,secondo comma,620 c.p.p. perché il fatto-reato non sussiste, a norma dell'art.49 c.p.,
per l'inesistenza giuridica del documento, oggetto materiale del falso contestato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 5 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1998