Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2003, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
IN NOME02 95 1 /03 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DISTANZE SEZIONE SECONDA CIVILE LEGAH Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 9896/00 Cron. 6756 Dott. NO ELEFANTE Consigliere Rep. 841 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.06/11/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: EO NN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato UGO GIURATO, difeso dagli avvocati CLAUDIO FIUME, PIETRO PATERNITI LA VIA, giusta delega in atti%;B ricorrente -
contro
COND ILENIA VIA DIANA 131 A/B FIUMEFREDO DI SICILIA, in persona Amm.re pro temporu GIUSEPPE GUIDO ANICITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso 10 studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, difeso dagli avvocati GIULIO STAITI, NAZARENO SAITTA, 2002 FABIO SAITTA, giusta delega in atti;
1442 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 838/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato GIURATO per delega dell'Avvocato PATERNITI LA VIA, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato SAITTA, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 5/3/92 al Pretore di Giarre il condominio Ilenia, in persona dell'amministratore pro tempore, chiedeva la demolizione, previa sospensione, delle opere edilizie in corso di costruzione da parte di NO ZE. Al riguardo deduceva che il Condominio era costituito da due corpi di fabbrica, denominati palazzine A e B, posti in Fiumefreddo di Sicilia alla Via Diana 131; che sull'area adiacente il ZE stava costruendo un altro edificio in violazione delle norme regolamentari sulle distanze, che imponevano 5 metri dal confine tra i fondi e 10 metri dalla parete finestrata della palazzina B (lato sud) nonché della distanza legale di 3 metri dalle vedute dalla palazzina A. Costituitosi, ZE NO eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto con atto pubblico 9/2/92 egli aveva trasferito al padre ZE IO, costruttore edile, il lotto di terreno su cui insisteva il costruendo edificio, trasferendogli pure la concessione edilizia n.55/89, rilasciatagli dal Sindaco di Fiumefreddo in data 14/6/1991. Veniva pertanto integrato il contraddittorio, a cura del Condominio attore, nei confronti del predetto ZE IO. Costui si costituiva ed eccepiva che i due edifici già realizzati, e cioè le palazzine A e B costituenti il Condominio Ilenia, e l'edificio che egli stava costruendo insistevano su un unico lotto di terreno, catastalmente individuato col numero 1045 di particella, all'interno del 4 quale non esisteva una linea di confine, differenziandosi solo i subalterni catastali ditalché non sussisteva violazione delle norme , sulle distanze, dovendosi far riferimento solo al confine dell'unico originario lotto. Contestava, inoltre, che le finestre oggetto di causa fossero vedute, trattandosi di aperture a vasistas munite di vetri opachi. Espletata una CTU, il Pretore disponeva la sospensione dei lavori, limitatamente alle opere fuori terra. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 104/94, il Pretore, confermata la precedente ordinanza, ordinava a ZE IO di arretrare il costruendo edificio, limitatamente alle opere fuori terra, fino } alla distanza di 5 metri dal confine lato ovest e lato nord del lotto del Condominio, contrassegnato col subalterno 8 della particella 1045, nonché ad arretrarlo fino alla distanza di 10 metri dalla frontistante parete finestrata lato sud della palazzina B o, in caso di impossibilità, a demolirlo interamente. Rigettava la domanda nei confronti di ZE NO. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Catania che, con sentenza 23/3/1999, rigettava l'appello proposto da ZE IO condannandolo alle spese. Contro la sentenza il soccombente ZE IO ha proposto ricorso per cassazione per cinque motivi di censura. Ha resistito al gravame il Condominio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo di ricorso si denuncia omessa pronunzia su - punto decisivo ed ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) nonché erronea valutazione della CTU con riferimento all'art. 116 c.p.c. nonché violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alle norme in materia di distanze, per avere la sentenza ritenuto, in base ad un'errata valutazione della CTU, il fabbricato del ricorrente eretto in violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni, con la conseguenza che non solo aveva omesso di pronunziarsi sulla questione dell'unicità del fondo, che costituiva punto decisivo della causa, ma aveva indebitamente introdotto il tema della distanze "tra le costruzioni", che non formava oggetto del giudizio, il quale verteva sulla distanza "dal confine" tra fondi. La censura va esaminata congiuntamente al secondo motivo, con il quale il ricorrente, insistendo nella tesi della unicità del fondo, censura la sentenza per non avere considerato che, ai fini dell'applicabilità delle norme sulle distanze, non erano rilevanti né le vicende proprietarie subite dal lotto di terreno né il rilascio di distinte e successive concessioni edilizie, dovendosi le due distinte porzioni in cui l'originario unico lotto di terreno era stato suddiviso considerare un unico fondo, con la conseguenza che le norme a cui fare riferimento in tema di distanze erano quella della distanza dal confine tra fondi e non quella tra le costruzioni. Sempre con il secondo motivo il ricorrente lamenta, inoltre, l'omessa pronunzia sulla rilevanza della sentenza penale del Tribumale di Catania che aveva assolto il ricorrente ed altri imputati affermando che si trattava di un unico fondo. Le censure vanno entrambe disattese. Il Tribunale ha ritenuto correttamente applicata dal Pretore, per i lati nord e ovest del fondo di proprietà del Condominio, la distanza legale di 5 metri "dal confine" prevista dal regolamento edilizio comunale, a nulla rilevando che i terreni su cui erano poste le rispettive costruzioni delle parti costituissero un unico originario lotto di terreno. Ha in particolare osservato la sentenza a questo proposito che le distanze legali "tra le costruzioni" vanno osservate sempre, anche quando le costruzioni vengono realizzate su un unico terreno. Di conseguenza, il confine a cui fare riferimento era quello, invocato dal Condominio, che divideva le due distinte porzioni dell'originario unico lotto, contraddistinte dai rispettivi subalterni. Risulta evidente dal contesto logico argomentativo della sentenza che la distanza applicata è quella “dal confine", che nel caso di specie era costituito dal confine interno all'originario unico lotto, e non già dal confine esterno tra il lotto in questione e gli altri fondi, e ciò in forza del principio generale dell'applicabilità delle norme sulle distanze a tutte le costruzioni anche se poste in un unico lotto. Risulta altrettanto evidente che le norme sulle distanze a cui il giudice d'appello ha inteso riferirsi nell'enunciare il detto principio generale sono quelle stabilite in via generale "per" tutte le costruzioni, dal codice civile e dagli strumenti urbanistici locali, in quanto integrative delle norme codicistiche, che come appunto affermato dalla sentenza- vanno osservate anche se le costruzioni si trovano su un unico fondo. Tale principio, del tutto pacifico, che costituisce la effettiva ratio decidendi della sentenza, non è stato censurato in quanto tale dal ricorrente, le cui critiche abilmente muovono dall'impropria espressione (“tra le costruzioni”) che il giudicante ha usato per riferirsi in via generale a tutte le norme sulle distanze legali, per trarne una conclusione e cioè che la sentenza avrebbe applicato nel caso di - specie la distanza tra le costruzioni - che non corrisponde alla effettiva ratio decidendi, avendo il giudicante applicato, come si è detto, la distanza dal confine. Parimenti va disatteso il rilievo concernente l'omesso esame della sentenza del Tribunale di Catania che avrebbe assolto in sede penale il ricorrente, insieme ad altri imputati per violazioni connesse alla costruzione oggetto della presente causa. Trattasi infatti di una doglianza generica, non risultando specificato nessuno degli elementi indispensabili per consentire in questa sede il controllo sulla decisività nella presente controversia di una sentenza solo asseritanmente passata in giudicato e comunque resa in altro giudizio. Entrambi i motivi vanno quindi respinti. II - Col terzo motivo si denuncia la violazione delle disposizioni in materia di cortili nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto le norme in materia di distanze prevalenti sulle norme codicistiche in tema di cortili, senza tenere conto che dagli atti di vendita prodotti dal ricorrente risultavano suoi diritti di comproprietà sull'area costituente il cortile posto tra le rispettive costruzioni delle parti. Anche questo motivo va disatteso. La sentenza ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, la presenza di un cortile tra le rispettive costruzioni delle parti, per due ragioni. Anzitutto perché dagli atti di causa tale spazio risultava di proprietà esclusiva del Condominio, e non in comproprietà col ricorrente. In secondo luogo perché la destinazione a cortile impressa dai proprietari non esime dal rispetto delle distanze legali, in quanto il cortile, se largo meno della distanza minima prescritta, costituisce un'intercapedine vietata (v. sentenza a pag.6). Nessuna delle due ragioni indicate dalla sentenza specificamente censurata dal ricorrente, il quale si è limitato a confutare solo la prima, insistendo nella tesi della comproprietà dell'area senza tuttavia indicare gli elementi specifici che, trascurati dal giudicante, dimostravano l'esistenza del titolo da lui invocato, e nulla ha opposto in ordine alla seconda. Non idoneo a intaccare la ratio decidendi, il motivo va quindi respinto. IV Col quarto motivo si denunciano plurime violazioni di legge (artt. 1169 e 1170 c.c., nonché 112, 115 e 356 c.p.c. e 907 c.c. per avere la sentenza ritenuto che il mancato rispetto da parte del ricorrente della distanza di 10 metri dalla frontistante parete finestrata lato sud della palazzina del Condominio costituiva spoglio del possesso delle vedute, senza tenere conto che il possesso delle vedute è difendibile con l'azione di manutenzione e non con l'azione di reintegrazione, e senza prima accertare, così come richiesto dal ricorrente, che aveva anche articolato una prova testimoniale al riguardo, che il possesso di cui il Condominio aveva chiesto la tutela durava da meno di un anno ed era clandestino, perché le vedute erano state aperte solo successivamente trasformando in finestre con possibilità di affaccio le originarie luci. Inoltre la sentenza aveva ordinato al ricorrente un arretramento di 10 metri non previsto da alcuna norma regolamentare e di gran lunga superiore a quello di 3 metri richiesto dallo stesso Condominio ai sensi dell'art.907 c.c. Nessuna di tali doglianze merita accoglimento. Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la tutela riconosciuta al Condominio è stata quella di cui all'art. 1171 c.c., non già quella dell'azione di reintegrazione (v.sent.pag. 8). La detta tutela è stata correttamente concessa, ordinando al ricorrente l'arretramento a 10 metri dalla parete finestrata lato sud della palazzina B, atteso che come ha rilevato la sentenza impugnata era incontestata l'attualità del possesso delle vedute da parte del Condominio ed essendo irrilevante, ai fini possessori, l'eventuale illegittimità delle vedute, trattandosi di questione di natura petitoria. 10 Del tutto generici sono i rilievi mossi in questa sede dal ricorrente riguardo alla durata e alla clandestinità del possesso. Infine, l'arretramento della costruzione del ricorrente a 10 metri è stato disposto con riferimento alla parete finestrata lato sud della palazzina B del Condominio, in applicazione del regolamento edilizio comunale e in accoglimento della domanda proposta in tal senso dal Condominio, il quale aveva richiesto l'arretramento a 3 metri non già per la palazzina B, ma per la la palazzina A, che non forma oggetto del presente ricorso. IV- Anche il quinto motivo, col quale il ricorrente si duole della condanna alle spese del doppio grado del giudizio, va disatteso, non essendo censurabile in sede di legittimità, se non nel caso, che qui non ricorre, di violazione del principio della soccombenza, il regolamento delle spese processuali da parte del giudice, trattandosi di esercizio di un potere riservato al giudice di merito. Consegue il rigetto del ricorso con conseguente condanna del soccombente alle spese de giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1605, от di cui euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari. Roma, 6 novembre 2002 Il presidente L'estensore is nutel Spartan IL CANCELLIERE C1 Paolo Talaricoc DEPOSITATO IN CANCELLERIA7 FEB. 2003 Llazico