Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, restando limitato il sindacato di legittimità alla verifica dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ. nonché della coerenza formale della logicità della motivazione. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che l'art. 75 del c.c.n.l. per i dipendenti dell'ente poste italiane presupponesse la necessaria utilizzazione di un veicolo di trasporto per il recapito della corrispondenza e che l'opzione dei dipendenti, prevista dalla stessa disposizione, tra l'uso di un motoveicolo messo a disposizione dall'azienda e quello di un veicolo proprio - con riconoscimento, in tal caso, di un rimborso spese - fosse vincolante per il dipendente fino ad un eventuale nuovo accordo delle parti; la S.C. nel confermare tale pronuncia ha rilevato che la logicità di tale interpretazione non era inficiata dalla possibile sopravvenuta inadeguatezza delle indennità pattuite, la revisione delle stesse essendo demandata allo strumento della contrattazione collettiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai signori l. Dottor Giuseppe Ianniruberto Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
3. Dottor Federico Roselli Consigliere
4. Dottor Giuseppe Cellerino Consigliere
S. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE AO e EO NI, elettivamente domiciliati in Roma in via Pierluigi da Palestrina 47 presso lo studio dell'avvocato Piero Peppucci (studio Geremia) , dal quale sono rappresentati e difesi giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Ente Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni del 24 giugno 1996, depositata il 14 agosto 1996, numero 153/96, r. g. 224/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 ottobre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Piero Peppucci;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 31 maggio 1995, DE AO e EO NI - premesso che erano dipendenti dell'Ente Poste Italiane con la qualifica di operatori di esercizio addetti al recapito della corrispondenza ai destinatari di questa, che per lo svolgimento del loro servizio erano costretti a utilizzare la propria automobile non essendo disponibile altra dell'ente -, che in tale senso erano stati autorizzati da questo, che l'indennità percepita si era rilevata inadeguata, che avevano ciò rappresentato all'Ente Poste, che il dirigente responsabile della zona aveva replicato che l'utilizzazione del mezzo di trasporto proprio degli addetti al servizio di recapito della corrispondenza doveva considerarsi essenziale per l'espletamento del servizio non potendo ritenersi obbligatoria la fornitura di altro di proprietà dell'ente e che l'espletamento dell'incarico a piedi avrebbe provocato formazione non giustificabile di giacenze di corrispondenza - convennero in giudizio, avanti il OR di Terni, l'Ente Poste Italiane perché venisse dichiarata l'inesistenza dell'obbligo, a loro carico, dell'uso di proprio autoveicolo o motoveicolo per l'espletamento delle mansioni di portalettere e condannato l'Ente al risarcimento dei danni da essi subiti.
Il OR respinse le domande con pronuncia resa all'udienza del 23 novembre 1995, che, appellata dallo DE e dal EO, è stata confermata dal Tribunale della stessa città con sentenza emessa il 24 giugno 1996 e depositata il successivo 14 agosto. Ha rilevato il giudice di secondo grado che, per quanto disposto dall'articolo 75 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste Italiane, interpretato alla luce dell'articolo 2104 del codice civile, non essendo previsto un obbligo incombente in ogni caso sul datore di lavoro di fornire ai dipendenti un mezzo di trasporto, necessario per un corretto esple tamento delle mansioni di recapito della corrispondenza, e prevedendo invece la stessa clausola, in alternativa, la possibilità di una autorizzazione del primo ai secondi per la utilizzazione di veicolo proprio, una volta che, come nella specie, i lavoratori abbiano fatto richiesta in tale senso e questa sia stata accolta l'uso del mezzo proprio, da parte dei lavoratori, diviene obbligatorio, conseguendone la illegittimità del successivo rifiuto motivato da una presunta non economicità delle indennità, economiche previste in controprestazione.
Di questa decisione i due lavoratori chiedono la cassazione con atto affidato a un motivo.
L'Ente Poste Italiane resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2104 del codice civile e 75 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 novembre 1994, omessa e insufficiente motivazione - i ricorrenti deducono che la interpretazione della clausola contrattuale adottata dal Tribunale è erronea in considerazione della sua stessa formulazione letterale, da questa univocamente dovendo desumersi che l'uso di mezzo proprio di trasporto per l'adempimento dei servizio di consegna della corrispondenza da parte dei dipendenti dell'Ente Poste, costituisce per questi una facoltà - il cui esercizio è del resto subordinato a una richiesta del lavoratore interessato, seguita da autorizzazione - e non un obbligo, essendo questo limitato al recapito delle missive da eseguirsi a piedi. Nè - si aggiunge nel motivo - può
condividersi la argomentazione svolta dal giudice di merito secondo la quale una volta che il lavoratore abbia fatto richiesta di utilizzare il mezzo proprio e a ciò sia stato autorizzato, a questa scelta resterebbe vincolato, dovendo invece ritenersi logicamente possibile che la primitiva manifestazione di volontà possa in qualsiasi momento subire un mutamento, motivato da ragioni oggettive o anche soggettive, quali, come nella specie, la sopravvenuta non adeguatezza al rincarato costo della vita del corrispettivo economico fissato a fronte dell'impiego del mezzo proprio in luogo di altro del datore di lavoro.
Il rilievo non è fondato.
Occorre preliminarmente osservare che con il motivo di ricorso si denuncia la sentenza impugnata esclusivamente sotto il profilo di una presunta illogicità della motivazione con riferimento alla interpretazione fornita dal Tribunale della reale volontà delle parti sottesa alla disposizione contrattuale prevedente le modalità da seguirsi per l'adempimento dei servizio dei dipendenti dell'Ente Poste addetti al recapito della corrispondenza.
Orbene, va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, restando limitato il sindacato di legittimità alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile nonché della coerenza formale della logicità della motivazione, requisiti che sussistono in positivo nel testo del provvedimento impugnato. E invero, il Tribunale, analizzando il testo della clausola contrattuale in questione ha correttamente esposto le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che, pur non essendo in essa espressamente sancito, l'utilizzazione di un veicolo di trasporto fosse stata implicitamente ritenuta indispensabile - non potendo ipotizzarsi che al recapito della corrispondenza si provveda a piedi da parte degli incaricati di tale servizio - essendosi specificamente stabilito in ordine alle modalità di prestazione del servizio l'uso di motoveicoli, prevedendosi la possibilità, in alternativa, della fornitura agli addetti, di mezzi di proprietà dell'Ente (primo com ma) o della utilizzazione di altri di proprietà dei dipendenti (secondo comma), a seguito di richiesta proveniente da questi, con il preciso dichiarato intento di godimento dei benefici di natura economica da tale opzione discendenti (rimborso delle spese variabili attinenti al carburante, lubrificanti e manutenzione, e di quelle fisse quali assicurazione, ricovero del motomezzo e tassa di proprietà) e di suo accoglimento, conseguendone che, intervenuto l'accordo sull'una o sull'altra delle due uniche alternative possibili per l'espletamento del servizio, il ricorso all'altra ri chiede uguale incontro di volontà concorrenti in senso conforme, non essendo invece sufficiente una unilaterale manifestazione di volontà, contraria a quella sulla quale era intervenuto l'accordo, fondata esclusivamente su personalistiche considerazioni di natura meramente utilitaristica e, sempre unilateralmente, esigendo una diversa modalità di svolgimento della prestazione, diversa da quella prevista dal contratto, perché unica idonea, secondo la comune inten zione delle parti, ad assicurare la corretta esecuzione del lavoro e la stessa produttività dell'impresa.
In questo senso va inteso il richiamo fatto dal giudice di merito ai doveri imposti al lavoratore dall'articolo 2104 del codice civile, rientrando tra gli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza dei quali la norma impone il rispetto anche tutti i doveri accessori alle obbligazioni fondamentali nascenti dal contratto di lavoro subordinato, il cui adempimento appare indispensabile al fine sopra indicato (Cass., 14 luglio 1994, n. 6597). Alla conclusione raggiunta il Tribunale è pervenuto sottoponendo a esame condotto con rigore critico non solo la disposizione dettata dall'articolo 75 del contratto di lavoro ma anche altri comportamenti precedenti delle parti, sottolineando che era rimasto provato che i lavoratori avevano espressamente mostrato di volere proprio nel senso disposto dalla norma contrattuale, e ciò attraverso l'esito di un sondaggio promosso dall'Ente proprio sulla questione nel mese di gennaio del 1990. In particolare - viene sottolineato nella motivazione a questo proposito - lo DE, unitamente a tutti gli altri in servizio nella stessa agenzia, si dichiarò non favorevole all'uso di motomezzo fornito dal datore di lavoro, mentre il EO non avanzò richiesta in tale senso.
Nè un tale argomentare resta inficiato nella sua logicità dall'unica obiezione che viene sostanzialmente mossa con il ricorso attinente alla sopraggiunta insufficienza delle indennità previste in favore dei lavoratori che avevano optato per l'utilizzazione del mezzo proprio, apparendo evidente che la questione esula dalla interpretazione della previsione contrattuale, attenendo invece a materia rimessa alla eventuale revisione dei compensi attraverso lo strumento della contrattazione collettiva.
Concorrono giusti motivi per disporre che le spese del presente giudizio restino compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999.