Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 862
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, restando limitato il sindacato di legittimità alla verifica dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ. nonché della coerenza formale della logicità della motivazione. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che l'art. 75 del c.c.n.l. per i dipendenti dell'ente poste italiane presupponesse la necessaria utilizzazione di un veicolo di trasporto per il recapito della corrispondenza e che l'opzione dei dipendenti, prevista dalla stessa disposizione, tra l'uso di un motoveicolo messo a disposizione dall'azienda e quello di un veicolo proprio - con riconoscimento, in tal caso, di un rimborso spese - fosse vincolante per il dipendente fino ad un eventuale nuovo accordo delle parti; la S.C. nel confermare tale pronuncia ha rilevato che la logicità di tale interpretazione non era inficiata dalla possibile sopravvenuta inadeguatezza delle indennità pattuite, la revisione delle stesse essendo demandata allo strumento della contrattazione collettiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 862
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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