Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 22536
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Sentenza 22 gennaio 2003

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Dal combinato disposto degli artt.67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'inquisito è assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato; pertanto, il dubbio sulla età minore dell'inquisito, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, comporta la cessazione della competenza del giudice ordinario e la trasmissione degli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età. L'esito di tale procedimento incidentale determina in via alternativa, o la competenza del giudice ordinario quando venga accertata la maggiore età, con la prosecuzione del procedimento principale e l'utilizzazione quindi di tutta l'attività processuale già svolta, ovvero, nel caso contrario, la competenza del tribunale per i minorenni, con la conseguenza che il procedimento principale deve essere trattato ex novo davanti al tribunale specializzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 22536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22536
    Data del deposito : 22 gennaio 2003

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