Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2008, n. 36873
CASS
Sentenza 15 aprile 2008

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In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 255 D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del 1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa, sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base delle procedure esistenti al momento del fatto.

Il giudice penale può disapplicare soltanto gli atti amministrativi inesistenti perché viziati da carenza di potere, in quanto resi in assenza dei presupposti e dei limiti che ineriscono all'esistenza stessa del potere esercitato, non anche quelli viziati per esercizio scorretto del potere, sotto il profilo della competenza, della forma, del contenuto, con particolare riguardo all'eccesso di potere nelle sue diverse manifestazioni. (Nella specie, in tema di gestione dei rifiuti, si è ritenuto correttamente configurato il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, in relazione all'inottemperanza di una ordinanza sindacale di rimozione, resa ex art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., asseritamente viziata da incompetenza).

Il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 è reato proprio, potendo essere commesso soltanto dai destinatari formali dell'ordinanza sindacale resa ai sensi dell'art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., che imponga al destinatario di procedere alla rimozione di rifiuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2008, n. 36873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36873
    Data del deposito : 15 aprile 2008

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