Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 3
In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 255 D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del 1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa, sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base delle procedure esistenti al momento del fatto.
Il giudice penale può disapplicare soltanto gli atti amministrativi inesistenti perché viziati da carenza di potere, in quanto resi in assenza dei presupposti e dei limiti che ineriscono all'esistenza stessa del potere esercitato, non anche quelli viziati per esercizio scorretto del potere, sotto il profilo della competenza, della forma, del contenuto, con particolare riguardo all'eccesso di potere nelle sue diverse manifestazioni. (Nella specie, in tema di gestione dei rifiuti, si è ritenuto correttamente configurato il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, in relazione all'inottemperanza di una ordinanza sindacale di rimozione, resa ex art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., asseritamente viziata da incompetenza).
Il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 è reato proprio, potendo essere commesso soltanto dai destinatari formali dell'ordinanza sindacale resa ai sensi dell'art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., che imponga al destinatario di procedere alla rimozione di rifiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2008, n. 36873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36873 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 15/04/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 827
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 5489/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
OL GI;
avverso sentenza emessa in data 08.11.2007 dalla CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mura Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente - avv. Tarsitano G. - che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - OL GI era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per rispondere dei seguenti capi di imputazione:
A) del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, perché non ottemperava alla ordinanza del Sindaco del Comune di Fagnano Castello (CS) del 18.08.003, con la quale gli era stato intimato di rimuovere entro 15 grami tutti gli pneumatici interrati nella sua proprietà nonché quelli scivolati a valle nelle proprietà sottostanti e di smaltirli a norma di legge (fatto accertato in Fagnano Castello - CS - il 25.10.2003).
B) del delitto di cui all'art. 61 c.p., n. 3 e art. 449 cod. pen., per avere cagionato per colpa una inondazione.
In particolare il OL, per colpa specifica consistita:
a) nel realizzare in località S. Lauro del Comune di Fagnano Castello una discarica non autorizzata di rifiuti speciali (pneumatici usurati) D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 51, comma 3;
b) nel non ottemperare alla ordinanza del Sindaco del predetto Comune, datata 18.08.2003, con la quale gli era stato intimato di rimuovere entro 15 giorni tutti gli pneumatici interrarti nella sua proprietà nonché quelli scivolati a valle nelle proprietà sottostanti e di smaltirli a norma di legge D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 50, comma 2;
e per colpa generica (imprudenza e negligenza) consistita nel depositare svariate centinaia di pneumatici usurati disordinatamente e senza recinzioni di contenimento su un terreno in pendenza e in prossimità di un canale di scolo delle acque piovane;
facendo sì che le forti piogge trascinassero nel canale di scolo delle acque piovane gli pneumatici raccolti in discarica sul suo terreno, con conseguente ostruzione del canale di scolo e straripamento delle acque che, non potendo defluirvi, inondavano i terreni a valle e la strada provinciale. Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento (fatto accertato in Fagnano Castello il 19.10.2003).
1.1. - Con sentenza del 23.06.2006 il Tribunale di Cosenza condannava l'imputato OL GI, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione per il reato continuato di abbandono di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, (Capo A) e di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. per avere cagionato una inondazione in Fagnano Castello il
19.10.2003 (Capo B).
2. - La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia del primo giudice rigettando l'appello proposto da OL GI, rilevando, tra l'altro,che la fattispecie de qua configurava l'ipotesi delittuosa di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. contestato all'imputato al capo B) della imputazione e che l'ordinanza sindacale del 18.08.2003 (la cui inottemperanza era stata contestata al OL al Capo A) della stessa imputazione) non era inficiata da alcuno dei vizi di inesistenza e nullità lamentati dall'appellante.
3. - Avverso la suddetta sentenza di appello, emessa in data 08.11.2007, propone ricorso per cassazione il difensore di OL GI, articolandolo in quattro ordini di motivi.
3.1. - Con il primo motivo lamenta erronea applicazione del D.Lgs. n.22 del 1997, art. 50 ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 (art. 606 c.p.p., lett. b)), nonché contraddittoria motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)), per essere stata l'ordinanza del 18.08.2003 emanata da un organo incompetente e, quindi affetta da nullità o inesistenza.
3.2. - Con il secondo motivo, censura la erronea e falsa applicazione dell'art. 2 cod. pen. ed erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n.152 del 2006, art. 192, per non avere i giudici del merito correttamente applicato quest'ultima norma (più favorevole al reo) che, apportando una significativa modifica al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, prescriveva che la responsabilità del proprietario
(presunta con il vecchio regime normativo) dovesse essere preceduta dall'accertamento dei fatti in contraddicono con i soggetti interessati risultato, invece, mancante nel caso di specie. 3.3. - Con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 27 Cost.;
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, per essere la Corte territoriale pervenuta alla determinazione della responsabilità penale del OL utilizzando elementi di fatto in contrasto con il principio della "responsabilità personale" di cui all'art. 27 Cost. e fornendo, sul punto, una motivazione contraddittoria.
3.4. - Con il quarto motivo deduce, infine, erronea applicazione dell'art. 449 cod. pen. e mancanza e/o contraddittorietà di motivazione, per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente il reato di disastro colposo senza apportare alcuna motivazione in ordine alla attitudine del fatto a costituire un concreto pericolo per la pubblica incolumità e alla possibilità che "le persone e non le cose avessero potuto temere per l'allagamento".
4. - Il ricorso è destituito di fondamento.
4.1. - Infondata è la dedotta nullità o inesistenza della ordinanza emessa dal Sindaco il 18.08.2003, in violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 (T.U.E.L.) e la conseguente pretesa non configurabilità del reato D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 50, "non potendo essere punito l'agente per non avere dato ottemperanza ad una ordinanza con vizi insanabili". In realtà, come correttamente posto in luce dalla Corte di Catanzaro, la questione di competenza è stata sollevata in relazione ad organi interni della stessa amministrazione comunale (Sindaco/Dirigente dell'Ufficio tecnico), con la conseguenza che deve ritenersi esclusa l'inesistenza dell'atto amministrativo (che resta validamente riferibile all'Ente Comune) ma è tutt'al più prospettabile una mera illegittimità dell'atto medesimo. 4.1.1. - In materia di vizi dell'atto amministrativo, inoltre, va tenuto presente che, allorché il vizio dell'atto amministrativo attenga all'esercizio scorretto del potere sotto il profilo della competenza (come quello dedotto nel caso di specie), della forma, del contenuto con particolare riguardo all'eccesso di potere nelle sue diverse manifestazioni, il suo sindacato è sottratto ai poteri del giudice penale;
mentre allorché si verta in un'ipotesi di carenza di potere, e cioè di assenza dei presupposti e limiti che ineriscono all'esistenza stessa del potere, è del tutto legittimo il sindacato da parte del giudice penale (Cass. Sez. 3^, 10.12.1992, n. 2235, rv. 192749: applicazione in tema di ordinanza emessa dal sindaco ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, art. 12 in tema di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, senza che esistessero ne' i presupposti dell'urgenza ne' quello della necessità e senza fissare un termine al provvedimento, per sua natura temporaneo). 4.1.2. - Devesi poi rilevare che, in tema di smaltimento dei rifiuti, e di responsabilità degli organi di governo locale per l'omesso controllo sull'operato dei dirigenti amministrativi, poiché le norme di ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107, come integrato da specifiche disposizioni delle leggi finanziarie) conferiscono a detti dirigenti autonomi poteri di organizzazione delle risorse (anche mediante atti di rilevanza esterna non espressamente riservati agli organi di governo), le attività loro demandate sono oggetto - salvi casi particolari - di una competenza diretta ed esclusiva, mentre per gli organi di governo residua un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo, deputato all'eventuale adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;
che, come affermato da questa Corte, la esistenza di un assessore con delega per l'ecologia, l'igiene e i rifiuti urbani non comporta esonero dei sindaco da responsabilità per l'attivazione di una discarica non autorizzata di rifiuti solidi urbani, attese le specifiche competenze in materia del sindaco ed in particolare del compito del medesimo di programmare, come capo dell'amministrazione comunale, l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del potere di emanare, quale ufficiale di governo, ordinanze contingibili ed urgenti (Sez. 3^, 13.01.2000, n. 3878, Stillitani, rv. 216212: fattispecie in cui era risultato che era stato il sindaco ad interessarsi personalmente del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
Nel caso di specie, la situazione di pericolo - prospettata dalla nota con la quale il comandante della Stazione dei Carabinieri del Comune di Fagnano Castello, in data 11.08.2003, segnalava la presenza di una discarica abusiva di pneumatici e "lo scivolamento a valle di detti pneumatici a causa delle forti precipitazioni atmosferiche e della conseguente ostruzione da parte degli stessi del canale di scolo che hanno provocato frane a danno delle abitazioni sottostanti" - non si può non ritenere che il Sindaco avesse il potere-dovere di emanare una ordinanza, la cui mancata emissione avrebbe potuto comportare, per quanto sopra, una sua specifica responsabilità. In tale contesto, infatti, la antigiuridicità della situazione, essendo stata resa nota al Sindaco, nei termini sopra indicati, imponeva un suo intervento per garantire il rispetto della legge anche con la riassunzione della originaria funzione eventualmente delegata al "dirigente" con provvedimento sindacale o attribuita ex lege mediante disposizioni statutarie.
In sostanza può affermarsi che, in tema di smaltimento dei rifiuti, anche a seguito della ripartizione di funzioni in base alle norme dell'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art.107, e successive integrazioni che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse) permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate (conf. Cass. Sez. 3^, 25.03.2004, n. 28674, rv. 229293) Correttamente, invero la Corte di Appello ha ritenuto esistente, nella situazione de qua, la competenza del Sindaco, a sostegno della quale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sul punto (sent. TAR Friuli, n. 649/2001) nella parte in cui afferma che "la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 51 e D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 vanno intesi nel senso della attribuzione ai dirigenti degli Enti
locali della competenza ad adottare atti di gestione rilevanti anche all'esterno, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo statuto agli organi di governo;
pertanto l'attribuzione di competenze ai detti dirigenti - anche se indicate in via esemplificativa dalle dette disposizioni - non è automatico e immediato, in virtù dell'autonomia costituzionalmente garantita agii Enti locali, che impone necessariamente la mediazione delle disposizioni statutarie". Non essendovi prova dei presupposti fattuali della operatività di tali forme di specifica attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 (ex lege mediante le disposizioni statutarie, ovvero per provvedimento sindacale) al dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, deve a maggior ragione escludersi che, nella fattispecie, sia configurabile una incompetenza del Sindaco ad adottare una ordinanza - quale quella in esame - riconducibile a quelle esigenze contingibili e urgenti che, comunque, abilitano il Sindaco stesso, in virtù dei suoi compiti di ufficiale del Governo, ad interessarsi personalmente del problema dello smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 13), con l'adozione delle relative ordinanze.
4.2. - Parimenti infondato è il motivo incentrato sulla dedotta intervenuta modifica legislativa della norma incriminatrice (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14) in senso favorevole all'imputato ad opera del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, e sulla erronea e falsa applicazione dell'art. 2 cod. pen.. Al riguardo si evidenzia che la invocata disciplina della successione delle leggi penali nel tempo non si applica al caso di specie in quanto, dal semplice raffronto delle due disposizioni dei decreti legislativi sopra indicati, non può non riconoscersi un rapporto di continuità normativa per quanto riguarda gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo.
Nè può parlarsi di abolitio criminis, in presenza di una norma incriminatrice (prima, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50 e, poi, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255) che sanzionava penalmente - sia prima che successivamente alla modifica - "chiunque" non ottemperi alla ordinanza del Sindaco di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3; articolo quest'ultimo trasfuso nel D.Lgs n. 152 del 2006, art.192, con l'unica modifica della previsione di "accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo". Modifica che non può ritenersi determinante di un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo in quanto non incide sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, limitandosi a precisare la fattispecie precettiva, modificando l'iter procedimentale della formazione dell'atto amministrativo (ordinanza sindacale). Nè può parlarsi di norma speciale modificativa e definitoria di una nuova fattispecie penale che abbia ristretto l'ambito operativo della precedente espungendo dall'area della rilevanza penale alcuni comportamenti prima in essa ricompresi. Rimane fermo pertanto il disvalore e il rilievo penale del fatto anteriormente commesso sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base delle procedure esistenti al momento del fatto. A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di Appello di Catanzaro allorché ha così motivato: "il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50 (adesso trasfuso senza modificazioni nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255), puniva chiunque non ottemperi all'ordinanza del
Sindaco di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 22 cit.. L'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 22 cit. stabiliva che ... chiunque viola i divieti di cui al commi 1 (divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo) e comma 2 (divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee), è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere...l'art. 14, D.Lgs. n. 22 cit. è stato poi trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, con la seguente unica modifica: chiunque viola i divieti ..... è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco disporne con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere.......(omissis)..............La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 152 del 2006 non determina un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo. Infatti, tra la norma incriminatrice contenuta nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, e la fattispecie delineata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255 vi è totale coincidenza e continuità di ratio e di dettato normativo, perché tanto la prima quanto la seconda continuano a sanzionare la condotta di chi non ottemperi alla ordinanza emanata dal sindaco in materia. Sia nell'art. 50, D.Lgs. n. 22 cit. sia nell'art. 255, D.Lgs. n. 152 cit., l'ordinanza sindacale è assunta come un mero presupposto fattuale della condotta di inottemperanza agli obblighi ivi imposti, per cui la modificazione introdotta con l'entrata in vigore del codice dell'ambiente, non determina alcuna immutatio del fatto-reato incriminato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50 che continua ad essere ugualmente sanzionato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255. E ciò perché la modifica legislativa sopra illustrata,
riguardando unicamente il procedimento che disciplina l'emanazione del provvedimento amministrativo - presupposto, da luogo ad una mera modifica mediata, che non muta in nulla l'ambito del dovere di ottemperare all'ordinanza emanata dal Sindaco e non ha valenza integratrice della norma penale. Si osserva inoltre che, nel caso di specie, la citata modifica legislativa non solo non incide sul precetto penale, ma non intacca neppure l'atto amministrativo. Infatti, l'ordinanza sindacale, siccome emessa il 18.8.2003 e mai impugnata dal Mollo, era già divenuta definitiva al momento della entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. La legittimità dell'ordinanza sindacale in base alle norme che al momento della sua emanazione ne disciplinavano il procedimento e la sua intervenuta definitività prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, integra, dunque, il presupposto fattuale e giuridico cui all'art. 50, D.Lgs. n. 22 cit. (ora trasfuso nell'art. 255, D.Lgs. n. 152 cit., senza modifiche o soluzioni di continuità) e rende la fattispecie concreta insensibile alla successiva modifica normativa dell'iter procedimentale relative alla formazione dell'atto amministrativo".
4.3. - Prive di pregio sono, altresì, le censure formulate con il terzo motivo di ricorso.
4.3.1. - Erra il ricorrente nel ritenere violato il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale personale (art.27 Cost.). Il giudizio di colpevolezza di OL GI per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, cui è pervenuta la Corte di Appello si fonda, correttamente, sulla inottemperanza da parte del ricorrente, all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14, comma 3, stesso D.Lgs., con la quale il Sindaco, in data 18.08.2003, gli aveva intimato di "rimuovere tutti gli pneumatici interrati nella sua proprietà alla località S. Lauro di Fagnano Castello nonché di quelli scivolati a valle nelle proprietà sottostanti e di volerli smaltire a norma di legge".
Al riguardo va, infatti, rilevato che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art. 14, comma 3 fa obbligo a coloro che violano il divieto di abbandonare rifiuti sul suolo di procedere alla rimozione dei rifiuti stessi in solido con il proprietario del terreno. Ma è altrettanto vero che il divieto penale di cui all'art. 50, comma 2, stesso decreto, è rivolto propriamente non già ai responsabili o ai proprietari menzionati nella prima norma, sebbene a "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco" che intima agli obbligati di procedere alla rimozione dei rifiuti. In altri termini, il precetto di cui all'art. 14, comma 3, è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato;
mentre il precetto dell'art. 50, comma 2, è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale.
Spetta quindi a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno ne' responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi). Mentre onere dell'organo dell'accusa è solo quello di provare, da una parte l'esistenza dell'ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità), e dall'altra, l'inottemperanza da parte dei suoi destinatari: che sono appunto gli elementi essenziali del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2 (Cass. Sez. 3^, 10.07.2002, n. 31003, PM in proc. Viti e altro, rv. 222421). Gli elementi essenziali della fattispecie penale sono, dunque, l'esistenza di un'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ex art. 14, e la condotta di inottemperanza da parte dei destinatari dell'ordinanza stessa. Trattasi perciò - nonostante l'apparenza contraria indotta dal riferimento lessicale a "chiunque" - di un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari formali dell'ordinanza. Nel caso di specie destinatario dell'ordinanza era l'imputato OL - in qualità, "comunque (di) "proprietario del fondo alla loc. S. Lauro dove sono stati interrati i pneumatici, poi scivolati a valle" - e non risulta che questi abbia ottemperato all'ordinanza o provato nei modi anzidetti l'illegittimità di questa. È stata pertanto correttamente posta a carico del OL la responsabilità di aver violato il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, ed infondata è, pertanto, la censura formulata, sul punto dal ricorrente.
4.3.2. - Infondata poi (ai limiti della inammissibilità), è la dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valutare gli elementi posti a fondamento della riferibilità all'imputato delle condotte contestategli ai Capi A) e B) della imputazione e il connesso vizio motivazionale.
Costituisce ormai jus receptum che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice della legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una coerente interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. 29.01.1996, n. 930; Sez. Un. 02.07.1997, n. 6402). Onde, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dai giudici del merito (in questo caso con una doppia conforme), non è consentito alla Corte di legittimità prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente. Le censure sono infondate in quanto con esse viene proposta una ricostruzione della vicenda diversa da quella risultante dalla sentenza.
Si tratta, in sostanza, di censure in punto di fatto, non deducibili in sede di legittimità in presenza di un apparato motivazionale del tutto congruo e logico. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, pressoché costantemente che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. Sez. 2^, 06.11.2007, n. 42352, Esposito;
Sez. Un. 31.05.2000, n. 12, rv. 216260 Jakani;
Sez. Un. 24.11.1999, n. 24, rv. 214794, Spina).
Più specificamente, "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui salutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30.04.1997, n. 6402, rv. 207944, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa, in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Orbene, la lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alla censura di illogicità articolata dal ricorrente, giacché ricostruisce, con motivazione corretta e convincente il procedimento logico argomentativo che lo ha condotto ad emettere la decisione impugnata.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato l'art. 192 cod. proc. pen. che disciplina, innanzitutto, al comma 1, l'utilizzazione della "prova", intendendo per tale una circostanza di per sè idonea a dimostrare una situazione o una circostanza che il giudice "valuta", riconoscendole o negandole attendibilità, assolvendo compiutamente al dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui al citato art. 192 c.p.p.. Ha analiticamente e diffusamente esaminato i singoli dati di fatto e le circostanze (esposti alle pagg. 6 e 7 della sentenza de qua) "peraltro già compiutamente esaminati dal giudice di primo grado, con motivazione immune da censure" che hanno consentito, nel caso di specie, "la sicura riferibilità all'imputato delle condotte contestategli ai Capi A) e B) della imputazione" consentendo di ritenere provato:
a) che i pneumatici usurati rinvenuti all'interno della proprietà di OL GI fossero riferibili alla pregressa attività commerciale svolta da quest'ultimo;
b) che detti pneumatici fossero stati abbandonati e interrati nell'area in oggetto da OL GI.
4.4. - Parimenti da disattendere per la sua infondatezza è la censura di erronea applicazione dell'art. 449 cod. pen., per assenza e/o contraddittorietà di motivazione in ordine al concreto pericolo per la pubblica incolumità ed in particolare per le persone. Invero, anche in questo caso la Corte territoriale è pervenuta alla affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di una diffusa e analitica illustrazione (pagg. 10 e ss. della sentenza) degli elementi di fatto a sostegno della riferibilità al OL della specifica incolpazione di cui al Capo B), fornendo una coerente interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti ed esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ha in particolare, ritenuto nel caso di specie, la configurabilità del delitto colposo di danno di cui al citato art. 449 c.p., anche sotto il profilo del "pericolo per la pubblica incolumità in considerazione delle seguenti circostanze risultanti da verbale di sopralluogo dei carabinieri in data 19.10.2003, nonché da fotografie in atti:
a) violenza raggiunta dalle acque, le quali hanno trascinato con sè centinaia di pneumatici di tutte le dimensioni depositandoli per centinaia di metri sottostanti la discarica e per tutta l'area interessata dalla inondazione;
b) l'acqua e i detriti hanno completamente distrutto il fondo di RD IN ed hanno raggiunto le abitazioni di LL LE e di Di ON AV;
c) l'inondazione ha interessato anche la strada provinciale, pregiudicando la sicurezza dei trasporti e rendendo necessari interventi di natura straordinaria da parte delle competenti autorità amministrative per il ripristino della zona interessata dall'allagamento; nonché dall'allarme sociale suscitato dalla vicenda che ha comportato il reiterato intervento delle Forze dell'ordine, del Sindaco, del responsabile dell'ufficio tecnico e dei Vigili del fuoco.
A fronte della logicità e correttezza del criterio seguito dai giudici del merito per ritenere configurabile in concreto il delitto di disastro colposo di cui al citato art. 449 cod. pen., appare infondata e sostanzialmente aspecifica la doglianza del ricorrente, in quanto sfugge al doveroso confronto con le argomentazioni esposte dai giudici di appello per pervenire alla opposta soluzione, quest'ultima è retta da solido impianto motivazionale, per di più presidiata dalla scelta di un metodo interpretativo aderente ai principi giuridici affermati da questa Corte di Cassazione (cfr. Sez. 4^, 20.02.2007, n. 19342, Rubiero e altri 236410; Sez. 4^, 03.03.2000, n. 5820, Alessio, rv. 216602), secondo cui il delitto in argomento richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate al riguardo;
è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso detta ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo alla attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti;
e, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cd. pericolo comune) deve essere con valutazione ex ante, accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato;
ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede per la sua sussistenza soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.
Correttamente la Corte di Appello ha ancorato l'accertamento del requisito essenziale del delitto de quo, non già all'avvenuto verificarsi dell'evento dannoso, collegato eziologicamente alla condotta dell'imputato, bensì alla effettiva capacità diffusiva del pericolo per la pubblica incolumità, dalla quale l'evento, per assumere le dimensioni del disastro, deve essere caratterizzato. È frutto di erroneo metodo interpretativo ricavare la prova della insussistenza del delitto di disastro dalla valutazione della entità dei danni effettivamente verificatisi o dedurre la mancanza del requisito di pericolo per la pubblica incolumità in relazione alla limitatezza del danno concretamente verificatosi. In sostanza, adottando nella valutazione del materiale processuale il corretto metodo interpretativo, invece, la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto - dandone ampia motivazione, esente da vizi logici e, quindi, non suscettibile di censure in sede di legittimità - che, nel caso di specie fosse configurabile il delitto di disastro colposo contestato al OL, ritenendo acquisita la prova della vastità dell'area interessata dall'allagamento delle acque e la violenza delle stesse;
della capacità diffusiva del pericolo per la pubblica incolumità, avendo l'allagamento riguardato anche la strada provinciale che collega Fagnano Castello alla frazione di S. Lauro, "mettendo in pericolo anche la sicurezza della circolazione e dei trasporti" e motivando, dunque, anche in ordine al pericolo nei confronti anche delle persone e non solo delle cose;
ha, altresì evidenziato che si sono resi necessari alcuni giorni per recuperare la zona alla normalità, perché (come è risultato dalle dichiarazioni del Comandante C.C. Giuseppe Stabile), la strada provinciale "era completamente allagata e piena di fango e quindi sono dovuti affluire sul posto gli operai della Provincia...perché era stata invasa sia dal fango sia dall'acqua, nonché il Sindaco, il Comando dei Vigili, l'Ufficio tecnico del Comune di Fagnano Castello, per cercare di ripristinare lo scolo dell'acqua che era ostruito..". Con ciò, contrariamente all'assunto difensivo, dando atto della lesività del fenomeno e della sua vastità, tali da consentire "la configurazione di questa fattispecie di disastro non potendosi relegare il fenomeno verificatosi il 19.10.2003 nel novero di un modesto allagamento, attesa l'entità dell'area interessata dall'esondazione delle acque e le (gravi) conseguenze che ne sono derivate".
Devesi, pertanto, ritenere che la Corte di Appello abbia anche sul punto, fornito congrua e logica la motivazione e ribadirsi che è preclusa al giudice della legittimità la sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova.
4.5. - Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2008