Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 45329
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Sentenza 7 luglio 2011

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Risponde del reato previsto dall'art. 2 del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro che, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi in materia d'impianti elettrici di messa a terra, faccia eseguire la verifica ad un soggetto non abilitato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il soggetto obbligato era titolare di un centro estetico, ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto, le verifiche degli impianti possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica Europea UNI CEI o, in alternativa, dalle Asl o dall'Arpa, non potendo considerarsi come valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 45329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45329
    Data del deposito : 7 luglio 2011

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