Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all'art. 50, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione,l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2002, n. 31003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31003 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 10/07/2002
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 1663
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 07658/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello di Bari, nel processo penale contro
1) IT RC, nato ad [...] il [...],
2) NA IU, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza resa il 22.10.2001 dalla corte d'appello di Bari. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 22.10.2001 la corte d'appello di Bari, integralmente riformando quella resa dal tribunale monocratico di Andria, ha assolto RC TI e IU GR dal reato di cui agli artt. 14, comma 3, e 50, comma 2, D.Lgs.
5.2.1997 n. 22, per non aver commesso il fatto.
Il TI e il GR erano stati rinviati a giudizio per rispondere del suddetto reato, in quanto avevano omesso di adempiere all'ordinanza del sindaco che intimava loro di bonificare l'area di loro proprietà, su cui erano stati abusivamente abbandonati rifiuti. Il tribunale li aveva giudicati colpevoli, condannandoli a pena di giustizia.
La corte d'appello, invece, nell'assolverli per non aver commesso il fatto, ha osservato che non era stata raggiunta prova sicura che gli imputati fossero proprietari dell'area, anche se essi non avevano contestato la loro proprietà ne' davanti al sindaco ne' davanti al tribunale, atteso che - essendo la proprietà elemento essenziale del reato - l'onere probatorio incombeva all'accusa.
2 - Il procuratore distrettuale ha proposto ricorso, sostenendo che la corte ha errato nel ritenere necessaria la prova della qualità di proprietari, che peraltro risultava dalla stessa ordinanza sindacale.
3 - Il ricorso è fondato.
È vero - come osserva la sentenza impugnata - che il terzo comma dell'art. 14 del D.Lgs.
5.2.1997 n. 22 fa obbligo a coloro che violano il divieto di abbandonare rifiuti sul suolo di procedere alla rimozione dei rifiuti stessi in solido con il proprietario del terreno. Ma è altrettanto vero che il divieto penale di cui all'art. 50, comma 2, dello stesso decreto, è rivolto propriamente non già ai responsabili o ai proprietari menzionati nella prima norma, sebbene a "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco" che intima agli obbligati di procedere alla rimozione dei rifiuti. In altri termini, il precetto di cui all'art. 14, comma 3, è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato;
mentre il precetto dell'art. 50, comma 2, è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale.
Spetta quindi a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno ne' responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi). Mentre onere dell'organo dell'accusa è solo quello di provare, da una parte l'esistenza dell'ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità), e dall'altra, l'inottemperanza da parte dei suoi destinatari: che sono appunto gli elementi essenziali del reato previsto dall'art. 50, comma, 2 D.Lgs. 22/1997. È quindi errato qualificare la proprietà del suolo come elemento essenziale del reato, per dedurne che l'onere di provarla spetta al pubblico ministero.
Al contrario - giova ripeterlo - gli elementi essenziali della fattispecie penale sono l'esistenza di un'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ex art. 14, e la condotta di inottemperanza da parte dei destinatari dell'ordinanza stessa. Trattasi perciò - nonostante l'apparenza contraria indotta dal riferimento lessicale a "chiunque" - di un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari formali dell'ordinanza. Nel caso di specie destinatari dell'ordinanza era gli imputati TI e GR, sia pure in qualità di proprietari del terreno inquinato dai rifiuti. E non risulta che essi abbiano ottemperato all'ordinanza o provato nei modi anzidetti l'illegittimità di questa. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della corte barese per nuovo giudizio. Giova aggiungere che il reato, accertato il 14.1.1998, non è ancora prescritto, anche perché, essendo di natura omissiva permanente, non risulta se e quando sia cessata la relativa permanenza.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2002