Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2002, n. 31003
CASS
Sentenza 10 luglio 2002

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In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all'art. 50, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione,l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2002, n. 31003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31003
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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