Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 1
Integra il reato di omicidio colposo la condotta del militare che lasci, all'interno di un mezzo militare, il proprio fucile mitragliatore dal quale sia partita una "scarica di colpi" che abbiano attinto altro militare mentre sistemava l'arma nell'apposito alloggiamento, cagionandone la morte. In tal caso va ravvisata la colpa generica per la violazione della norma di "elementare prudenza militare", della quale le reclute fin dal primo giorno del loro approccio alle armi sono resi edotti e cioè che l'arma ricevuta in dotazione non deve essere mai abbandonata e posta al di fuori dell'immediata sorveglianza e signoria del militare che la ha ricevuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2006, n. 19337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19337 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/12/2006
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - N. 1589
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 10265/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OJ OR n. il 19/9/1977;
avverso sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo all'udienza del 20/10/2004;
letti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Gaetanino Zecca;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza resa all'udienza camerale del 20/10/2004 La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria del GUP presso il Tribunale di Palermo, dichiarava OJ OR responsabile di concorso in omicidio colposo, così diversamente qualificata l'originaria contestazione e, concesse le attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e, in solido con i responsabili civili Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri al risarcimento del danno domandato dalle costituite parti civili, danno da liquidare in separata sede civile salva la statuizione di provvisionale per Euro 10.000,00. La sentenza detta applicava la sospensione della pena e condannava l'imputato e i responsabili civili al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Il ricorso era deciso all'udienza pubblica del 15/12/2007 secondo rito.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso proposto ha riguardo ad una vicenda occorsa in Dakovica il 24/6/1999 nell'ambito della missione italiana in Kosovo, e al processo per omicidio colposo scaturito dalla morte del bersagliere AN PA, intento a sistemare una mitragliatrice MG sulla ralla del mezzo militare di trasporto VM 90, morte cagionata da una raffica di pochi colpi partita dal fucile automatico Beretta AR 70/90 calibro 5,56x40 NATO matricola A08329H, con il serbatoio in arma, assegnato in dotazione all'imputato e, al momento dello sparo, poggiato all'interno del mezzo militare al di sotto della torretta. Al OJ era contestato il reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché, in qualità di appartenente all'Esercito Italiano, per imprudenza, negligenza e imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, in particolare per non aver ottemperato alle disposizioni regolamentari e agli ordini di servizio dell'esercito italiano sulla custodia e sul caricamento dell'arma in dotazione, abbandonava la detta arma all'interno di automezzo militare col colpo in canna, con il dispositivo di tiro in posizione 3 (raffica controllata di tre colpi) senza il dispositivo di sicurezza inserito e in una posizione di equilibrio instabile con la conseguente caduta del predetto fucile e la esplosione di due colpi (così nel capo di imputazione) a raffica che attingevano AN PA provocandone la morte.
La sentenza impugnata, a fronte di una sentenza di primo grado assolutoria nella considerazione della mancata prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa specifica e della colpa generica contestate, affermava di voler compiere una attenta ricostruzione delle dinamiche che avevano prodotto il tragico evento e di voler operare una rimeditata considerazione della normativa relativa alla custodia e al maneggio delle armi ricorrendo anche alle conclusioni svolte dal consulente nominato dal Giudice dell'Udienza Preliminare. Nell'ambito della valutazione di tali conclusioni il giudice di appello ricordava che non era stata raggiunta certezza sul fatto che l'arma fosse già pronta allo sparo con una cartuccia in canna e la sicura in posizione di consenso ed escludeva che le operazioni di irregolare caricamento dell'arma avessero assunto efficienza causale rispetto all'evento.
La sentenza prosegue poi con una affermazione che, pur qualificata come premessa, costituisce invece il pilastro portante ed autonomo della decisione di condanna che dunque si fonda sull'accertamento principale di una colpa generica assunta come causa sufficiente ed adeguata e su una inosservanza di regolamenti assunta a specificazione della colpa comunque emersa e accertata. Tale affermazione letteralmente è così concepita "indipendentemente dalle regole di ingaggio cui il primo giudice ha fatto riferimento, è norma di elementare prudenza militare ben prospettata alle reclute fin dal primo giorno del loro approccio alle armi, che l'arma ricevuta in dotazione non deve essere mai abbandonata e posta al di fuori dell'immediata sorveglianza e signoria del militare che la ha ricevuta". Attraverso un percorso logico del tutto sganciato dal tema della osservanza delle regole di custodia delle armi accolte nell'ambito dell'esercito italiano, la Corte di Appello di Palermo individuava la centralità di un comportamento colposo omissivo che costituiva causa da sola sufficiente nella determinazione della morte dell'altro bersagliere. La Corte affermava un concorso della vittima che, con i suoi movimenti, necessari a installarsi sulla torretta del trasporto, avrebbe inciso sull'arma "incautamente" collocata all'interno del blindato fino alla produzione della raffica mortale. Propone ricorso per Cassazione l'imputato condannato, il quale censura la sentenza per:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 c.p.c. in relazione all'art. 589 c.p. e illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Il motivo di censura addebita alla sentenza impugnata di aver contraddittoriamente affermato la responsabilità per colpa generica e aver poi ritenuto che il OJ avesse violato specifiche norme di prudenza quali le norme di ingaggio. Il ricorso per cassazione rileva ancora che la sentenza addebita l'inosservanza di specifiche norme delle quali non è in grado di affermare, rispetto al condannato, la conoscibilità e la effettiva conoscenza e delle quali, oltretutto, non considera la inutilizzabilità processuale.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. D ed E in relazione agli artt. 40 e 589 c.p.p. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La Corte avrebbe ad un tempo attribuito all'abbandono dell'arma sul pavimento del mezzo blindato efficienza causale determinante ed essenziale, tuttavia inserendo nella catena causale altri fatti determinanti come i movimenti probabilmente eseguiti dalla stessa vittima e come lo spostamento del mitragliatore (da cui poi sarebbe partita la raffica), operato da altro militare. La Corte territoriale non avrebbe valutato la efficienza causale di tali ulteriori fatti tale da escludere ogni incidenza dell'abbandono del fucile per opera dell'imputato.
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C ed E in relazione all'art. 228 c.p.p. Parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata un error in procedendo per aver fondato il suo giudizio di responsabilità su un documento (il testo delle regole di ingaggio) dichiarato processualmente inutilizzabile e per aver utilizzato una prova inutilizzabile senza motivazione alcuna in ordina alla inutilizzabilità già dichiarata nella sentenza del GUP;
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art.521 c.p.p.. La colpa posta a fondamento della condanna di appello consisterebbe nell'imprudente abbandono dell'arma lasciata sul pavimento del veicolo di trasporto sicché la condotta costitutiva del delitto addebitato sarebbe diversa da quella originariamente contestata e ciò in violazione dell'art. 521 c.p.p.. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
La motivazione della sentenza della Corte di Palermo, preso atto della incertezza di talune circostanze poste a base del capo di imputazione originario (fucile col colpo in canna, con armamento del selettore 3 e senza sicura) fonda il giudizio di colpevolezza del OJ su una inosservanza di una norma di elementare quanto antica prudenza militare (divieto di abbandono dell'arma) e ritiene che la violazione di tale norma sia stata concausa adeguata e sufficiente a produrre l'evento morte di cui al capo di imputazione. È scritto infatti nella motivazione della sentenza impugnata "appare dunque che il sinistro non si sarebbe verificato soltanto nel caso in cui il OJ non avesse incautamente lasciato la sua arma sul mezzo di trasporto" e ha richiamato le regole di ingaggio a mera conferma della statuizione adottata. La motivazione sulle regole di ingaggio può essere espunta con ciò emendandosi la motivazione e legittimamente conservandosi la statuizione di condanna che resta coerente con la motivazione emendata e conservata nelle sue affermazioni logicamente principali e fondanti.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. La sentenza impugnata identifica decisamente il comportamento che costituisce causa sufficiente e prima della morte del militare in torretta, e tale operazione di identificazione compie in applicazione di un principio di causalità che per essere affermato non ha necessità alcuna della considerazione o dell'utilizzo delle regole di ingaggio e della loro eventuale violazione. Il rapporto essenziale e diretto tra omessa conservazione della signoria o del controllo continuo dell'arma, colpa e causazione della morte, viene costruito senza alcuna necessità logica di richiamare in questa operazione decisiva le osservazioni della consulenza in atti relativa alle regole di ingaggio e al loro tenore. La sentenza impugnata aggiunge senza contraddizione altri fatti causali sui quali si regge la motivazione relativa al concorso (della vittima) nel delitto colposo senza che tali altri fatti siano tali da determinare da soli la rottura della catena causale che determinò la morte di cui al capo di imputazione. Individuare concause non comporta l'esclusione della causa oltretutto data come principale e come "conditio sine qua non". Anche il terzo motivo deve essere rigettato.
Il motivo è infondato posto che la decisione di condanna si basa esplicitamente e adeguatamente sulla causalità sufficiente dell'abbandono dell'arma all'interno del mezzo blindato e sulla colpa corrispondente a inosservanza di regole di prudenza comune e generale.
Proprio dal testo del provvedimento impugnato risulta la duplice motivazione adottata dalla Corte di appello di Palermo che ha seguito due percorsi logici, il primo dei quali (quello relativo alla colpa generica) ha validità propria indipendente da quella del secondo (quello relativo alla colpa per violazione di norme regolamentari), che viceversa vale solo a migliore specificazione ed evidenziazione del primo percorso. Peraltro è necessario sottolineare che secondo la decisione di questa corte il secondo percorso motivo della sentenza della Corte di Appello di Palermo deve essere emendato con sua soppressione.
Infine anche il Quarto motivo di ricorso deve essere rigettato. La sentenza impugnata è esente dal vizio denunziato. La condanna non si affida a contestazioni diverse o a fatti diversi da quelli pur menzionati nel capo di imputazione di primo e secondo grado (La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale. Sez. 3^, sent. n. 818 del 06-12-2005, ma assume una parte del contestato e dell'accertato come materia sufficiente a ritenere la colpevolezza dell'imputato per il titolo già espresso con l'originaria imputazione. La condotta dell'abbandono del mitragliatore all'interno del veicolo di trasporto era infatti una parte delle Condotte contestate. (Non si ha violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell'imputazione, Sez. 4^, sent. n. 47365 del 10-11-2005). La condanna entro i limiti delle contestazioni mosse ancorché per una sola parte dei fatti contestati, comunque sufficiente a integrare il reato di omicidio colposo, non viola l'art. 521 c.p.p.. Infatti il principio di correlazione tra contestazione mossa all'imputato e condanna pronunziata a seguito di quella contestazione, è funzionale alla salvaguardia del principio del contraddittorio e alla garanzia del diritto di difesa (in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), hanno lo scopo di assicurar il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato Sez. 4^, sent. N. 41663 del 25.10.2005. In punto di correlazione tra contestazione e statuizione ancora Cass. 4^ sez. 21/10/2005 ord. 38818; Cass. Sez. 4^ 21/11/2005 n. 41663) sicché ogni volta che la condanna sia pronunziata in esito ad una sola ma sufficiente parte della contestazione originariamente mossa, restano sicuramente inviolati sia il principio del contraddittorio che il diritto di difesa dell'imputato.
Il ricorso deve essere rigettato nella sua interezza con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007