Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2006, n. 19337
CASS
Sentenza 15 dicembre 2006

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Integra il reato di omicidio colposo la condotta del militare che lasci, all'interno di un mezzo militare, il proprio fucile mitragliatore dal quale sia partita una "scarica di colpi" che abbiano attinto altro militare mentre sistemava l'arma nell'apposito alloggiamento, cagionandone la morte. In tal caso va ravvisata la colpa generica per la violazione della norma di "elementare prudenza militare", della quale le reclute fin dal primo giorno del loro approccio alle armi sono resi edotti e cioè che l'arma ricevuta in dotazione non deve essere mai abbandonata e posta al di fuori dell'immediata sorveglianza e signoria del militare che la ha ricevuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2006, n. 19337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19337
    Data del deposito : 15 dicembre 2006

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