CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2023, n. 44383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44383 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13 luglio 2022, la Corte d'appello di Bari, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ha assolto AN NT dal reato di cui 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 44383 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/06/2023 all'art. 648 cod. pen., e lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 10 e 14, legge n. 497 del 1974 di cui al capo a) dell'imputazione (così riqualificato il fatto), nonché per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. di cui al capo c), e, riconosciuti detti reati avvinti dalla continuazione, e operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa. Avverso tale sentenza il AN ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe operato la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato nella misura unitaria di un terzo, mentre nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui concorrano delitti e contravvenzioni, la riduzione della pena deve essere operata distintamente per le contravvenzioni, nella misura della metà, e per i delitti, nella misura di un terzo. Inoltre, rilevava la presenza di un errore materiale nel calcolo della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria, la difesa del AN ha rilevato che il giudice di appello non avrebbe considerato che alla luce della perizia disposta, l'arma di cui il ricorrente era stato trovato in possesso doveva qualificarsi come antica, sicché la sua detenzione integrava gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e non già quelli del delitto di cui agli artt. 10 e 14, I. n. 497 del 1974. Benché la questione della corretta qualificazione della condotta non sia stata sollevata con il ricorso, il difensore rileva che si tratterebbe di questione rilevabile d'ufficio avendo determinato l'irrogazione di una pena illegale e cioè della detenzione e della multa, anziché quella dell'arresto e della ammenda. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per le ragioni di seguito specificate. 2. Preliminarmente, in ordine alla diversa qualificazione del reato di cui al capo a) dell'imputazione prospettata dalla difesa con memoria ex art. 121 cod. proc. pen., si osserva che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente 2 ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01, la quale ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qualifica richiedeva l'effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità; conf. Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 - 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262 - 01, nella quale la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta, avanzata per la prima volta dal Procuratore Generale di udienza, di derubricazione del reato di cui all'art. 20 bis, comma secondo, I. 18 aprile 1975 n. 110, in quello di cui all'art. 20 comma primo I. cit., in quanto il giudice del merito aveva argomentato in relazione al solo reato di cui all'art. 20 bis I. cit., non dando spazio ad una diversa interpretazione del medesimo fatto). Nella specie, la Corte territoriale, richiamando la perizia disposta in appello, ha dato conto del fatto che il modello della pistola detenuta dal ricorrente è stato prodotto a partire dal 1872 e fino al 1914 e che conseguentemente esso non era soggetto all'obbligo di matricola. Dalla sentenza impugnata non risulta invece se tale pistola sia stata fabbricata anteriormente al 1890. Trattasi di circostanza dirimente, atteso che ai sensi dell'art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975, devono considerarsi antiche le armi ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al suddetto anno, e tenuto del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) della medesima legge, si considerano armi comuni «le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890». Pertanto, non potendo dirsi storicamente ricostruita dai giudici di merito la data di produzione dell'arma, non è possibile procedere alla richiesta riqualificazione della condotta. 3. Ancora in via preliminare e assorbente rispetto alle censure svolte dal ricorrente, si deve constatare che risulta illegale la pena irrogata dalla Corte territoriale al AN. La sentenza impugnata ha riconosciuto la continuazione tra il reato di cui al capo a) dell'imputazione, riqualificato nel delitto di cui agli artt. 10 e 14, I. n. 497 del 1974, ritenuto più grave, e la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo c), determinando la pena secondo il seguente calcolo: pena base per il reato di cui al capo a), anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., ridotta quindi per il rito. Si deve rilevare, tuttavia, che la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. è punita con la pena alternativa dell'arresto fino a dodici mesi oppure con l'ammenda fino a euro 371. 3 Le Sezioni unite, con sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 hanno stabilito che, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. Con specifico riguardo all'ipotesi in cui il reato più grave sia punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, si è statuito che il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale, nonostante che il reato satellite sia sanzionato con pena alternativa, la Corte territoriale ha operato un aumento sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria determinata per il reato base. La pena così determinata deve dunque ritenersi illegale, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01. La pena deve ritenersi illegale non quando venga in rilievo una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente, e ciò pur in presenza di un ricorso inammissibile (Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, cit.). Alla stregua dei principi appena delineati, è possibile trarre le conseguenze che derivano dal rilievo dell'illegalità della pena e che determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
PQM
4 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13 luglio 2022, la Corte d'appello di Bari, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ha assolto AN NT dal reato di cui 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 44383 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/06/2023 all'art. 648 cod. pen., e lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 10 e 14, legge n. 497 del 1974 di cui al capo a) dell'imputazione (così riqualificato il fatto), nonché per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. di cui al capo c), e, riconosciuti detti reati avvinti dalla continuazione, e operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa. Avverso tale sentenza il AN ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe operato la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato nella misura unitaria di un terzo, mentre nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui concorrano delitti e contravvenzioni, la riduzione della pena deve essere operata distintamente per le contravvenzioni, nella misura della metà, e per i delitti, nella misura di un terzo. Inoltre, rilevava la presenza di un errore materiale nel calcolo della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria, la difesa del AN ha rilevato che il giudice di appello non avrebbe considerato che alla luce della perizia disposta, l'arma di cui il ricorrente era stato trovato in possesso doveva qualificarsi come antica, sicché la sua detenzione integrava gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e non già quelli del delitto di cui agli artt. 10 e 14, I. n. 497 del 1974. Benché la questione della corretta qualificazione della condotta non sia stata sollevata con il ricorso, il difensore rileva che si tratterebbe di questione rilevabile d'ufficio avendo determinato l'irrogazione di una pena illegale e cioè della detenzione e della multa, anziché quella dell'arresto e della ammenda. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per le ragioni di seguito specificate. 2. Preliminarmente, in ordine alla diversa qualificazione del reato di cui al capo a) dell'imputazione prospettata dalla difesa con memoria ex art. 121 cod. proc. pen., si osserva che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente 2 ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01, la quale ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qualifica richiedeva l'effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità; conf. Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 - 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262 - 01, nella quale la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta, avanzata per la prima volta dal Procuratore Generale di udienza, di derubricazione del reato di cui all'art. 20 bis, comma secondo, I. 18 aprile 1975 n. 110, in quello di cui all'art. 20 comma primo I. cit., in quanto il giudice del merito aveva argomentato in relazione al solo reato di cui all'art. 20 bis I. cit., non dando spazio ad una diversa interpretazione del medesimo fatto). Nella specie, la Corte territoriale, richiamando la perizia disposta in appello, ha dato conto del fatto che il modello della pistola detenuta dal ricorrente è stato prodotto a partire dal 1872 e fino al 1914 e che conseguentemente esso non era soggetto all'obbligo di matricola. Dalla sentenza impugnata non risulta invece se tale pistola sia stata fabbricata anteriormente al 1890. Trattasi di circostanza dirimente, atteso che ai sensi dell'art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975, devono considerarsi antiche le armi ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al suddetto anno, e tenuto del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) della medesima legge, si considerano armi comuni «le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890». Pertanto, non potendo dirsi storicamente ricostruita dai giudici di merito la data di produzione dell'arma, non è possibile procedere alla richiesta riqualificazione della condotta. 3. Ancora in via preliminare e assorbente rispetto alle censure svolte dal ricorrente, si deve constatare che risulta illegale la pena irrogata dalla Corte territoriale al AN. La sentenza impugnata ha riconosciuto la continuazione tra il reato di cui al capo a) dell'imputazione, riqualificato nel delitto di cui agli artt. 10 e 14, I. n. 497 del 1974, ritenuto più grave, e la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo c), determinando la pena secondo il seguente calcolo: pena base per il reato di cui al capo a), anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., ridotta quindi per il rito. Si deve rilevare, tuttavia, che la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. è punita con la pena alternativa dell'arresto fino a dodici mesi oppure con l'ammenda fino a euro 371. 3 Le Sezioni unite, con sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 hanno stabilito che, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. Con specifico riguardo all'ipotesi in cui il reato più grave sia punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, si è statuito che il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale, nonostante che il reato satellite sia sanzionato con pena alternativa, la Corte territoriale ha operato un aumento sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria determinata per il reato base. La pena così determinata deve dunque ritenersi illegale, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01. La pena deve ritenersi illegale non quando venga in rilievo una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente, e ciò pur in presenza di un ricorso inammissibile (Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, cit.). Alla stregua dei principi appena delineati, è possibile trarre le conseguenze che derivano dal rilievo dell'illegalità della pena e che determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
PQM
4 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.