Sentenza 20 ottobre 2017
Massime • 1
Nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria ed il reato-satellite alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il giudice può operare l'aumento di pena per il secondo in relazione ad una soltanto delle specie di pena-base determinata per il primo, motivando le ragioni della scelta in funzione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda).
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- 1. Reato continuato, concorso di reati, pena, criteri di determinazione, aumento, pene eterogenee previste per i reatiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2018
- 2. La continuazione quando è applicabile nel diritto penale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2018
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2017, n. 7395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7395 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2017 |
Testo completo
07395-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20/10/2017 Mazzei Antonella Patrizia Presidente SENTENZA n. sez. N. 1093/2017 - Consigliere - Rocchi Giacomo REGISTRO - Consigliere - Di Giuro Gaetano GENERALE - Consigliere - Cairo Antonio N.51519/2016 Rel. Consigliere - Cocomello Assunta Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ре LE FA nato il [...] a Giugliano in [...] avverso la sentenza del 27/6/2016 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Luca Tampieri che chiede l'annullamento senza rinvio con modifica del trattamento sanzionatorio in relazione al reato riguardante le armi;
udito l'avv. Linchi Giorgio del foro di Roma, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.II GUP del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, condannava LE FA, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati ed operata la diminuzione del rito, alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in relazione ai reati di cui all'art.73, comma 1, 1 bis e 4, d.P.R. n.309/1990 (capo a), artt. 2 e 7 legge n.895 del 1967 (capo b), art.23, comma 3, legge n.110 del 1975 (capo c), art. 648 cod. pen.( capo d) e art.697 cod. pen. (capo e), tutti accertati in Giugliano in Campania, il 27/8/2015. 2.In data 27 giugno 2016, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva l'aumento applicato per la continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo e), a giorni 45 di reclusione e 600 euro di multa, ulteriormente ridotto per il rito, a giorni 30 di reclusione ed euro 400 di multa e rideterminava, per l'effetto, la pena finale in anni 3 e giorni 30 di reclusione ed euro 5.400 di multa, confermando la sentenza nel resto. Il provvedimento, in relazione ai motivi di appello proposti dall'imputato, affermava: - che il giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto di non potersi configurare, nei fatti, l'invocata ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n.309/1990, dovendosi escludere la minima offensività della condotta in ragione dell' estensione e delle modalità della coltivazione che, seppur rudimentali, si configuravano particolarmente insidiose, in considerazione dell'occultamento della stessa sotto un frutteto e della presenza, nei luoghi, di armi e di munizionamento di diverso calibro, nonché della quantità di principio attivo medio ricavabile dalle piante, per la determinazione del quale, altresì, il provvedimento giudicava irrilevante il mancato calcolo delle dosi medie eccepito dalla difesa;
Ü che era stata correttamente esclusa l'ipotesi lieve del reato di ricettazione, non configurabile poichè la condotta contestata aveva ad oggetto un'arma da sparo clandestina. In relazione al trattamento sanzionatorio, infine, la Corte di Appello, pur affermando che correttamente il giudice di primo grado aveva negato la concessione delle circostanze generiche, non rinvenendosi, oltre l'incensuratezza, nessun'altra ragione per il riconoscimento delle stesse, riduceva, tuttavia, la pena finale, rimodulando l'aumento applicato per la continuazione in relazione al capo E) (art 697 cod. pen.), che determinava in giorni 45 di reclusione ed euro 600 multa, ridotto, ulteriormente, per il rito a giorni 30 ed euro 400 multa.
3.Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando quattro motivi di ricorso: -con il primo motivo la difesa denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5, dell'art 73 del d.P.R. n.309 del 1990, avendo il provvedimento, contrariamente ai dettami della giurisprudenza di legittimità, utilizzato per la valutazione parametri e circostanze non afferenti al giudizio di tenuità della condotta, quali la collocazione della coltivazione sotto un frutteto e la presenza di armi in loco;
-con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.648 cod. pen., laddove il provvedimento afferma che la detenzione di un'arma da sparo non può essere definita di particolare tenuità se strumentale a 2 commettere altri delitti, in quanto contrastante con le circostanze di fatto dichiarate dall'imputato ovvero che l'arma apparteneva al nonno e che era utilizzata per la caccia ai topi;
-con il terzo motivo la difesa di LE FA, denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, avendo il provvedimento omesso di indicare alcun elemento a giustificazione del diniego suddetto, limitandosi ad affermare l'insufficienza, a tale fine,della personalità dell'imputato, illustrata dalla difesa. -con il quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena operata con riferimento al capo E), effettuata, in tesi, in violazione dell divieto di reformatio in peius, sia perché effettuata in assenza di appello del Pubblico Ministero, sia per aver disposto un aumento di 30 giorni di reclusione a fronte di un reato per Ли il quale è previsto soltanto l'arresto. In particolare, la difesa rappresenteva che il giudice di prime cure che aveva considerato quale reato più grave la ricettazione (pena base anni 3 reclusione ed euro 3.000 di multa) ed operato, in applicazione della disciplina della continuazione, un aumento complessivo di mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 multa, in relazione ai i reati di cui ai capi a),b) c) ed e)- avrebbe errato nella riduzione effettuata per il rito, determinando la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione in luogo di anni 2 e mesi 4 di reclusione. Il provvedimento impugnato, per contro, avrebbe, secondo il ricorrente, ritenuto che il giudice di prime cure aveva operato un aumento di 6 mesi per ciascun reato, circostanza non emergente dal provvedimento e comportante la lamentata reformatio in peius della pena. In data 4/10/2017 la difesa del ricorrente deposita, inoltre, memoria difensiva ex art.611 cod. proc. pen. nella quale chiede di ritenere assorbito il reato di illegale detenzione di arma comune da sparo, contestato al capo b), in quello di detenzione della medesima arma clandestina, contestato al capo c). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Rileva il Collegio che i primi tre motivi di ricorso, da ritenersi ai limiti dell'inammissibilità, riproducono le medesime doglianze oggetto dei motivi di appello, in relazione alle quali il provvedimento impugnato ha, invece, fornito, con motivazione logica ed adeguata, puntuale risposta, in fatto ed in diritto. 3 1.1 In particolare sono manifestamente infondate le doglianze avanzate dalla difesa del ricorrente in relazione alla negata configurabilità della autonoma fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, poiché, correttamente, la Corte di Appello ha escluso la minima offensività della condotta sulla base delle modalità del fatto, delle circostanze dell'azione e della tipologia della sostanza stupefacente, ponendo logicamente in rilievo non solo l'estensione della coltivazione e la qualità delle piante (cannabis sativa), ma anche circostanze esterne (l'occultamento della coltivazione sotto un frutteto), indicative dell'insidiosità della condotta e tali da rendere particolarmente complesso l'accertamento del fatto da parte delle forze dell'ordine.
1.2 Analogamente deve ritenersi manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato, riguardante il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 2, dell'art. 648 cod. pen., in relazione alla condotta di ricettazione del fucile con matricola abrasa, trovato nei pressi della coltivazione. Il motivo di ricorso, senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento, si duole della mancata valutazione da parte del Giudice di appello delle dichiarazioni dell'imputato sulla circostanza che il fucile, appartenente al nonno, serviva a cacciare i topi, ignorando che, la sentenza impugnata, prescindendo dalle ragioni della detenzione, escludeva, in radice, l'applicabilità della circostanza attenuante, trattandosi di una condotta avente ad oggetto un'arma da sparo clandestina, incompatibile, di per sé, con la tenuità del fatto. Si richiama il principio, che il Collegio intende ribadire, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.2, 14/06/1985, n.9672, rv.170818; Sez.2, 23/9/2015, n.39890, rv.264500), che ha affermato la non ravvisabilità dell' ipotesi lieve nei casi di ricettazione di un'arma comune da sparo anche ove quest'ultima si presenti in stato di cattiva manutenzione, circostanza non emergente nel caso di specie in cui, anzi, si tratta di un'arma con matricola abrasa, qualificata, pertanto, come arma clandestina.
1.3 Infondato è infine il terzo motivo di ricorso afferente al mancato riconoscimento delle circostanze generiche. Ricorda il Collegio che, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice non ha l'obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 1, 21/09/1999, n. 12496 rv. 214570 ; Sez. 3, 19/03/2014 n. 28535, rv. 259899), e osserva che il provvedimento impugnato, 4 seppur in maniera sintetica, ha evidenziato, l'insufficienza, ai fini della concessione delle suddette attenuanti, del solo rilievo dell' incensuratezza . dell'imputato, affermando, altresì, anche alla luce delle modalità e delle circostanze del fatto, l'assenza di ulteriori elementi o specifiche ragioni, idonei a sostenerne il riconoscimento.
2. Deve ritenersi, invece, fondato e meritevole di accoglimento il quarto motivo di ricorso, così come illustrato nella memoria presentata dalla difesa del ricorrente, per le ragioni e nei termini di seguito specificati.
2.1 In tema di detenzione di arma clandestina, la Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha, di recente, stabilito che il reato di cui all'art. 23 M legge del 18/4/1975 n.110, in virtù dell'operatività del principio di specialità, non può concorrere, con i reati di detenzione illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, previsto dagli artt. 2 e 7 legge del 2/10/1967 n.895 (Sez. U, 22/06/2017, n. 41588, La Marca, Rv. 270902). Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato ha condannato LE FA, sia in relazione alla condotta di detenzione illegale del fucile con matricola abrasa, rinvenuto nel fondo di sua proprietà, contestata al capo b); sia in relazione a quella di detenzione di arma clandestina, riferita al medesimo fucile, e contestata al successivo capo c) dell'imputazione. Ne consegue che, in osservanza del principio suddetto, il reato di cui al capo c) deve ritenersi assorbito in quello contestato al capo b), con conseguente annullamento del provvedimento sul punto.
2.2 Sempre in relazione al trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva, altresì, che il Giudice di appello, nel rimodulare la pena finale complessiva irrogata al ricorrente, è intervenuto sull'aumento applicato per la continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., indicata al capo e), determinando detto aumento in giorni 45 di reclusione ed euro 600 multa, ridotto per il rito a giorni 30 ed euro 400 multa. La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in tema di criteri nella determinazione della pena, ha affermato che, nel caso di pene alternativamente previste, la scelta del giudice tra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, risponde ai medesimi fini ai quali sono informati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., precisando, altresì, che il giudice, nell'esercizio del potere di scelta, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere l'una o 5 l'altra pena (in tal senso Sez. 4, 15/01/1979, n. 3280, rv. 141654 e Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, rv. 263201, in relazione all'obbligo di motivazione per la scelta della pena detentiva e Sez.1, 18/11/2014, n. 8560, rv. 262552, in relazione ai criteri di motivazione dell'applicazione di pena pecuniaria). Ritiene il Collegio, che anche ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, il giudice non sia esonerato, nel caso di reato punito con pena alternativa, dall'operare la scelta di praticare l'aumento in relazione ad una soltanto delle due specie di pena. Ne consegue, nel caso di specie, che, essendo la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. punita, alternativamente, con la pena dell'arresto o con quella dell'ammenda, il giudice avrebbe dovuto praticare l'aumento per la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. o sulla pena detentiva o su quella pecuniaria.
3. Alla luce dei principi suddetti, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviato al giudice di appello che dovrà attenersi, nella determinazione della pena finale ai rilievi suddetti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenuto il reato di detenzione di arma comune da sparo assorbito nel reato di detenzione di arma clandestina, nonché in relazione all'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui all'art. 697 cod. pen. e rinvia, su detti punti, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.. Così deciso il 20/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Assunta Antonella Patrizia Mazzei Приго Rocoun Yemeziz DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 FEB 2018 IL GANGELLIERE Stefania LL 6.