Sentenza 17 marzo 2017
Massime • 1
La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da violenza privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché dedotta su aspetti in fatto che non era dato desumere dalla sentenza d'appello).
Commentario • 1
- 1. Violenza privata, impedire a qualcuno di scendere dal tetto è reatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 18 maggio 2017
La violenza privata si configura quando un soggetto fa ricorso alla violenza per costringere qualcuno a fare o non fare qualcosa Aveva tolto, con violenza, la scala che era servita ad un soggetto per salire sul tetto, costringendolo a richiedere l'intervento della Polizia. I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano condiviso la decisione di condannare l'imputato per il reato di ‘violenza privata'. La vittima, che su richiesta di una condomina era intento a ripulire un camino, era rimasto in cima all'immobile per circa 40 minuti, fino all'arrivo delle forze dell'ordine, ma secondo il condannato, rivoltosi alla Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 23391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23391 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2017 |
Testo completo
2339 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 805/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.32992/2016 ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI LUCA PISTORELLI IRENE SCORDAMAGLIA Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA OR ST nato il [...] avverso la sentenza del 28/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per ем - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni Di Leo,che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato LA OR RO per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.. Secondo quanto accertato in sentenza, l'imputato rimosse, con violenza, dalla facciata condominiale dello stabile in cui abitava la scala che ivi era stata appoggiata per consentire a RO MO di salire sul tetto e ripulire un camino e un comignolo serventi l'abitazione della condomina Quinto Luisa In tal modo impedì a RO di scendere dal tetto, ove l'uomo rimase per circa 40 minuti, fino all'arrivo della polizia.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando la violazione dell'art. 393 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione con cui è stato escluso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha affermato l'irrilevanza dei motivi che avevano indotto l'imputato a tenere la condotta che gli è contestata, posto che l'art. 393 cod. pen. si caratterizza proprio per l'intenzione dell'agente di difendere un proprio diritto (sussistente o meno, vero 0 semplicemente opinato). In ogni caso la pretesa di RO era, in astratto, "ragionevole e verosimile" posto che si trattava della sua abitazione e suo era il tetto su cui non autorizzato - era salito RO.- CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
1. Innanzitutto, perché la qualificazione del reato non è stata contestata in appello. La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (Cass., n. 6578 del 25/1/2013). Nella specie, la valutazione della tesi difensiva incentrata sull'invasione della proprietà - dell'imputato da parte di RO - presuppone l'accertamento che il muro su cui fu apposta la scala e il tetto su cui era salito RO fossero di proprietà esclusiva di LA OR RO;
il che non è dato desumere dalla sentenza d'appello. 2 2. Dipoi, va considerato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 cod. pen., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell'uso della violenza fisica o morale per costringere taluno ad un - comportamento commissivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la "ragion fattasi" (Cass., n. 10534 del 22/3/1988). Alla luce di tale insegnamento giurisprudenziale il ricorso si appalesa manifestamente infondato, posto che non è dato comprendere nella specie quale fosse la relazione tra il diritto vantato dall'imputato e la - condotta da questi tenuta, né il ricorrente lo spiega. Se il diritto vantato da RO era quello di proprietà, allora sarebbe stata comprensibile un'attività diretta ad impedire a RO di salire sul tetto, non già ad impedirgli di scendere, costringendolo, con grave pericolo per I a sua incolumità personale, a rimanere laddove - secondo l'impostazione difensiva non aveva diritto di salire, né di - stare. Sebbene non sia proprio corretta l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui "non assume alcuna rilevanza il fatto che l'imputato ritenesse di dover difendere un proprio diritto", il tenore complessiva della decisione rende palese che la Corte di merito ha escluso la ricorrenza del delitto di ragion fattasi per il motivo che nessun diritto dell'imputato era stato posto in pericolo (RO era pacificamente salito sul tetto, su richiesta di una condomina, in pieno giorno, per effettuare lavori di pulizia, e non già per attentare alla proprietà altrui. Circostanza di cui LA era ben consapevole). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 2.000. 3 W
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata Così deciso il 17/3/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settemb (Paolo Bruno) ها كلام 2 MAG 2017 Online IL FUNZION GIUDICIARI Correct Langue 4