Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 23391
CASS
Sentenza 17 marzo 2017

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La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da violenza privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché dedotta su aspetti in fatto che non era dato desumere dalla sentenza d'appello).

Commentario1

  • 1Violenza privata, impedire a qualcuno di scendere dal tetto è reato
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 18 maggio 2017

    La violenza privata si configura quando un soggetto fa ricorso alla violenza per costringere qualcuno a fare o non fare qualcosa Aveva tolto, con violenza, la scala che era servita ad un soggetto per salire sul tetto, costringendolo a richiedere l'intervento della Polizia. I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano condiviso la decisione di condannare l'imputato per il reato di ‘violenza privata'. La vittima, che su richiesta di una condomina era intento a ripulire un camino, era rimasto in cima all'immobile per circa 40 minuti, fino all'arrivo delle forze dell'ordine, ma secondo il condannato, rivoltosi alla Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 23391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23391
Data del deposito : 17 marzo 2017

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