CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21116 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NE AR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. GIOVANNI VITALE, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto SA AO responsabile del reato di ricettazione, per avere ricevuto un assegno denunciato smarrito nel 2010; avverso la sentenza ricorre il difensore di AO, eccependo: 1.1. violazione dell’art. 24 cod. proc. pen.; mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno: Penale Sent. Sez. 2 Num. 21116 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 i giudici di merito avevano affermato che la competenza per territorio andava radicata, nell’incertezza circa il luogo di commissione della ricettazione, con riferimento al reato di truffa (dichiarato estinto per remissione di querela), che però si era realizzata nel circondario del Tribunale di Avellino;
1.2 violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: nel momento in cui la Corte di appello aveva affrontato la questione della prescrizione, aveva recepito la ricostruzione temporale che aveva precedentemente disatteso relativamente al tempo in cui il ricorrente aveva ricevuto l’assegno di cui al capo di imputazione;
occorreva poi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (nel caso di specie, il reato risultava consumato nel 2010): 1.3 violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, mancanza di motivazione: la Corte di appello aveva omesso di considerare che l’integrale risarcimento del danno conseguente alla remissione di querela per il reato di truffa costituiva elemento decisivo che escludeva la possibilità di una condanna per ricettazione dello stesso bene;
1.4 violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione del teste LO ON, che avrebbe potuto chiarire il ruolo dell’imputato di mero intermediario nell’operazione commerciale;
1.5 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove documentali e degli effetti dell’integrale risarcimento del danno: in particolare, l'integrale versamento dell'importo dell'assegno alle persone offese, conseguente alla remissione di querela per il reato di truffa, costituiva elemento decisivo per valutare l’effettiva sussistenza del dolo specifico richiesto per la ricettazione;
1.6 violazione dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.. mancata pronuncia di assoluzione nonostante l’insufficienza delle prove ogni oltre ragionevole dubbio;
1.7 violazione dell’art. 648 comma 2 cod. pen., mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto nonostante la sussistenza di tutti i presupposti normativi;
1.8 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto, violazione dell’art. 712 cod. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile;
in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno” (Sez. 2, n. 37855 del 22/09/2010, [...]); poiché era incerto il luogo di ricezione dell’assegno, si è fatto riferimento al reato di truffa, che è stato considerato consumato nel luogo di ricezione di consegna dei beni oggetto della truffa con contestuale dell’assegno, fatti avvenuti in Battipaglia, con conseguente competenza del Tribunale di Salerno. A tale proposito, si deve ribadire che “la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.” (Sez.U., n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330). 1.2 Quanto alla eccepita prescrizione, si deve ribadire che “in tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche” (Sez.3, n. 7245 del 12/01/2024, Rv. 285953), come avvenuto nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha espressamente motivato nell’ultima pagina della sentenza impugnata sul perché si deve ritenere che AO fosse venuto in possesso dell’assegno di cui al capo di imputazione in epoca prossima alla avvenuta consegna a Nisivoccia (marzo 2017). 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità 4 unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem". (Sez.U., n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024) Rv. 286581 – 02); nel caso in esame, non vi è alcun rapporto di genus a speciem tra truffa e ricettazione, viste la diversità della condotta (uso di artifici o raggiri nel primo caso, acquisto di res proveniente da reato nel secondo) e dell’elemento soggettivo (condotta finalizzata a trarre in inganno la vittima nel primo caso, conoscenza della provenienza delittuosa nel secondo caso). Si deve inoltre rilevare che il delitto di ricettazione è un reato istantaneo (ancorché il fatto possa avere effetti permanenti), e al tempo stesso un reato formale, in quanto si consuma con il compimento dell'azione, indipendentemente dalla realizzazione del fine specifico di questa e dal verificarsi di un danno. Pertanto, nel caso in cui taluno, dopo aver conseguito il possesso di una cosa furtiva, per realizzare il fine di profitto perseguito l'abbia consegnata ad altri ponendo in essere artifici o raggiri in guisa da trarre in inganno il compratore circa l'identità e la provenienza della stessa cosa, con il delitto previsto dall'art 648 concorre materialmente il delitto di truffa concretantesi in tale fraudolenta attività successiva alla consumazione dell'altro reato;
anche il dolo dei due reati è differente, per cui non si può parlare di violazione del principio del ne bis in idem. 1.4 Quanto al quarto motivo di ricorso, si deve ribadire che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata [Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...]); nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che la difesa aveva rinunciato al teste ON ed ha espressamente motivato sulla irrilevanza del teste. 1.5 Relativamente al quinto motivo di ricorso, la Corte di appello ha espressamente motivato, a pag. 10 della sentenza impugnata, dando conto della sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione, evidenziando plurime circostanze idonee ad escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la buona fede dell’imputato e la credibilità della prospettazione difensiva;
quanto al settimo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno escluso l’applicazione del quarto comma dell’art. 648 cod. pen., evidenziando sia l’importo dell’assegno che la condotta dell’imputato e la sua personalità (pag. 11 sentenza impugnata); sulla impossibilità di riqualificare il reato in quello previsto dall’art. 712 cod. pen. (ottavo motivo di ricorso), vi è ampia motivazione a pag.10 della sentenza impugnata, 5 nella parte in cui la Corte di appello svolge convincenti considerazioni sulla sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione. 1.6 Relativamente al sesto motivo di ricorso, è opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, [...]); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, [...]; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204). Conclusivamente i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, in quanto reiterano le medesime censure già proposte con l’atto di appello: infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). 6 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE NI LO PU
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NE AR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. GIOVANNI VITALE, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto SA AO responsabile del reato di ricettazione, per avere ricevuto un assegno denunciato smarrito nel 2010; avverso la sentenza ricorre il difensore di AO, eccependo: 1.1. violazione dell’art. 24 cod. proc. pen.; mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno: Penale Sent. Sez. 2 Num. 21116 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 i giudici di merito avevano affermato che la competenza per territorio andava radicata, nell’incertezza circa il luogo di commissione della ricettazione, con riferimento al reato di truffa (dichiarato estinto per remissione di querela), che però si era realizzata nel circondario del Tribunale di Avellino;
1.2 violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: nel momento in cui la Corte di appello aveva affrontato la questione della prescrizione, aveva recepito la ricostruzione temporale che aveva precedentemente disatteso relativamente al tempo in cui il ricorrente aveva ricevuto l’assegno di cui al capo di imputazione;
occorreva poi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (nel caso di specie, il reato risultava consumato nel 2010): 1.3 violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, mancanza di motivazione: la Corte di appello aveva omesso di considerare che l’integrale risarcimento del danno conseguente alla remissione di querela per il reato di truffa costituiva elemento decisivo che escludeva la possibilità di una condanna per ricettazione dello stesso bene;
1.4 violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione del teste LO ON, che avrebbe potuto chiarire il ruolo dell’imputato di mero intermediario nell’operazione commerciale;
1.5 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove documentali e degli effetti dell’integrale risarcimento del danno: in particolare, l'integrale versamento dell'importo dell'assegno alle persone offese, conseguente alla remissione di querela per il reato di truffa, costituiva elemento decisivo per valutare l’effettiva sussistenza del dolo specifico richiesto per la ricettazione;
1.6 violazione dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.. mancata pronuncia di assoluzione nonostante l’insufficienza delle prove ogni oltre ragionevole dubbio;
1.7 violazione dell’art. 648 comma 2 cod. pen., mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto nonostante la sussistenza di tutti i presupposti normativi;
1.8 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto, violazione dell’art. 712 cod. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile;
in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno” (Sez. 2, n. 37855 del 22/09/2010, [...]); poiché era incerto il luogo di ricezione dell’assegno, si è fatto riferimento al reato di truffa, che è stato considerato consumato nel luogo di ricezione di consegna dei beni oggetto della truffa con contestuale dell’assegno, fatti avvenuti in Battipaglia, con conseguente competenza del Tribunale di Salerno. A tale proposito, si deve ribadire che “la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.” (Sez.U., n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330). 1.2 Quanto alla eccepita prescrizione, si deve ribadire che “in tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche” (Sez.3, n. 7245 del 12/01/2024, Rv. 285953), come avvenuto nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha espressamente motivato nell’ultima pagina della sentenza impugnata sul perché si deve ritenere che AO fosse venuto in possesso dell’assegno di cui al capo di imputazione in epoca prossima alla avvenuta consegna a Nisivoccia (marzo 2017). 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità 4 unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem". (Sez.U., n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024) Rv. 286581 – 02); nel caso in esame, non vi è alcun rapporto di genus a speciem tra truffa e ricettazione, viste la diversità della condotta (uso di artifici o raggiri nel primo caso, acquisto di res proveniente da reato nel secondo) e dell’elemento soggettivo (condotta finalizzata a trarre in inganno la vittima nel primo caso, conoscenza della provenienza delittuosa nel secondo caso). Si deve inoltre rilevare che il delitto di ricettazione è un reato istantaneo (ancorché il fatto possa avere effetti permanenti), e al tempo stesso un reato formale, in quanto si consuma con il compimento dell'azione, indipendentemente dalla realizzazione del fine specifico di questa e dal verificarsi di un danno. Pertanto, nel caso in cui taluno, dopo aver conseguito il possesso di una cosa furtiva, per realizzare il fine di profitto perseguito l'abbia consegnata ad altri ponendo in essere artifici o raggiri in guisa da trarre in inganno il compratore circa l'identità e la provenienza della stessa cosa, con il delitto previsto dall'art 648 concorre materialmente il delitto di truffa concretantesi in tale fraudolenta attività successiva alla consumazione dell'altro reato;
anche il dolo dei due reati è differente, per cui non si può parlare di violazione del principio del ne bis in idem. 1.4 Quanto al quarto motivo di ricorso, si deve ribadire che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata [Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...]); nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che la difesa aveva rinunciato al teste ON ed ha espressamente motivato sulla irrilevanza del teste. 1.5 Relativamente al quinto motivo di ricorso, la Corte di appello ha espressamente motivato, a pag. 10 della sentenza impugnata, dando conto della sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione, evidenziando plurime circostanze idonee ad escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la buona fede dell’imputato e la credibilità della prospettazione difensiva;
quanto al settimo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno escluso l’applicazione del quarto comma dell’art. 648 cod. pen., evidenziando sia l’importo dell’assegno che la condotta dell’imputato e la sua personalità (pag. 11 sentenza impugnata); sulla impossibilità di riqualificare il reato in quello previsto dall’art. 712 cod. pen. (ottavo motivo di ricorso), vi è ampia motivazione a pag.10 della sentenza impugnata, 5 nella parte in cui la Corte di appello svolge convincenti considerazioni sulla sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione. 1.6 Relativamente al sesto motivo di ricorso, è opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, [...]); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, [...]; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204). Conclusivamente i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, in quanto reiterano le medesime censure già proposte con l’atto di appello: infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). 6 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE NI LO PU