Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
0242 3/0 1 NOME DEL POPOLO ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Have di rivendica zove risarcimento dann SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 1232/99 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 3516/99 Cron. Geezпрег Consigliere Rep. 759 MENSITIERI - Consigliere Dott. Alfredo Consigliere Ud. 06/12/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT IO, NT RI, NT US, in proprio e quali eredi della madre DO CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 131, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato IANNELLI ANTONINO, che Richiesta copia studio li difende unitamente all'avvocato GAZZARA GIACOMO, dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 giusta delega in atti;
"19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE - ricorrenti
contro
COMUNE MESSINA in persona del Sindaco p.t.; 2000 - intimato 2017 e sul 2° ricorso n° 03516/99 proposto da: 0975942 0975916 -1- 0975917 COMUNE MESSINA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA elettivamente .P. Giuffrè له دان VALLE 2 difeso dall'avvocato SACCA' FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale nonchè
contro
NT IO, NT RI, NT US, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato IANNELLI ANTONINO, che li difende unitamente all'avvocato GAZZARA GIACOMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 274/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 10/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18 agosto 1984, Giovan- ni TO, PP TO, IA TO e RI AD convenivano in giudizio il Comune di Messina, esponendo che, fin dal 1939, il loro dante causa OR TO era stato proprieta- rio della costruzione e del terreno compresi tra gli isolati 442 e 446 del P.R. di Messina e la via La Legname;
che, tra l'agosto ed il settembre 1964, in forza di un decreto di occupazione emesso dalla locale Prefettura il 21 aprile 1921 e mai eseguito, il commissario del Comune di Messina aveva fatto intraprendere la demolizione di quella costruzione;
che, a seguito della denuncia d'illegittimità della demolizione intrapresa e del danno subito, notifi- cata da OR TO il 20 agosto 1964, il Comune di Messina aveva interrotto i lavori e proceduto alla costruzione di un marciapiede di collegamento dei detti isolati 442 e 446, impedien- te l'accesso dei veicoli al terreno;
che, a distan- za di quindici anni, nell'agosto 1980, l'impresa Contino, per conto del Comune di Messina, aveva collocato in quel terreno una tubazione della nuova rete idrica, eliminando poi nel luglio 1981- il tratto di marciapiede sulla via La Legname, così da 3 aprire al pubblico transito lo stesso terreno di loro proprietà. Chiedevano, quindi, che si dichiarasse la loro piena ed esclusiva proprietà del terreno compreso tra i sopraindicati isolati 442 e 446 e la via La Legname, e che si condannasse il Comune di Messina al ripristino del demolito tratto di marciapiede della stessa via e alla rimozione della tubazione in esso terreno collocata, oltre al risarcimento dei danni. Il Comune di Messina si costituiva e resisteva alle domande, assumendo che l'area in questione era destinata al pubblico transito e faceva parte del suo patrimonio indisponibile. Con sentenza del 14 aprile 1987, l'adito Tribunale di Messina rigettava le domande. Gli attori interponevano gravame, cui resisteva il convenuto. All'esito della disposta consulenza tecnica, con sentenza pubblicata il 10 luglio 1998, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale, dichiarava che lo spiazzo interposto tra gli isolati 442 e 446 del P.R. di costituito dalle Messina e la via La Legname, partt. 971, 972, 973, 974 e 975, era di esclusiva 4 proprietà dei TO e della Meladiò. Argomentava che la proprietà di quello spiazzo in capo ai predetti risultava accertata dal consulente tecnico d'ufficio in forza del corretto e motivato esame della documentazione prodotta in giudizio, e che il diverso assunto del Comune di propria appartenenza del bene per occupazione appropriativa di Messina, si palesava infondato. Il Comune infatti, sebbene avesse destinato lo spiazzo secondo previsioni urbanistiche a strada di prolun- gamento della via Garofalo fino alla via Chiesa dei Marinai, non aveva poi realizzato tale opera pubblica. Con riguardo alle ulteriori domande dei TO e della Meladiò, esponeva di doverne confermare il rigetto 'non potendo essere condanna- ta la P.A. ad un facere (ripristino del marciapiede essendo stata genericamente lamentata eliminato), la collocazione di una tubazione idrica nel terreno in questione, senza alcuna prova in ordine al sito ed alle caratteristiche della stessa, ed non stata fornita nessuna indicazione e dimostrazione, sia pure generica, dei pretesi danni subiti". Per la cassazione di tale sentenza, OV TO, IA TO e PP TO, anche quali eredi di RI Meladiò, nel frattempo 5 deceduta, hanno proposto ricorso in forza di due motivi, dolendosi del mancato accoglimento delle domande di rimozione della tubazione idrica e di risarcimento dei danni subiti. Il Comune di Messina, cui il ricorso è stato notificato il 7 gennaio 1999, ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo, dolendosi del disconosciuto suo acquisto dello spiazzo in questione per occupazione appropriativa. I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso incidentale del Comune di Messina Il ricorso incidentale, da esaminarsi per primo in quanto involge la questione della proprietà del terreno de quo, logicamente prioritaria rispetto a quelle poste dal ricorso principale, è inammissibi- le. Esso ricorso, infatti, non contiene alcuna specifi- esposizione dei fatti della causa, neppureca rinvenibili nel contesto dell'atto, così che non è dato cogliere gli elementi indispensabili per la cognizione dovuta della controversia. In realtà, il ricorso manca di una propria esposi- zione dei fatti di causa, rinviando specificamente a quella contenuta nella sentenza impugnata e nel ricorso principale, e le difese in esso svolte assolutamente incompleto sia danno un quadro dell'origine che dell'oggetto della controversia, oltre che delle posizioni assunte dalle parti nel processo. Il ricorso è inammissibile, dunque, secondo la conforme eccezione delle controparti e giusta l'orientamento espresso in materia da questa Corte, atteso che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c., applicabile anche al ricorso incidentale per espresso richiamo dell'art. 371 c.p.c., postula che l'atto d'impugnazione offra, foss' anche nello svolgimento dei motivi, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la controversia, ma anche delle vicende processuali e delle posizioni assunte dalle parti nel processo, così che se ne abbia conoscenza dallo stesso atto senza ricorrere ad altre fonti (v. ex plurimis sent. n. 12039/98, n. 才 1513/98, n. 13071/97, n. 10611/95 e n. 2867/95). Sul ricorso principale di OV, IA e Giusep- pe TO Con il primo motivo, denunciando la violazione falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia respinto la loro domanda di rimozione della tubazione idrica, collocata dalla controparte nel terreno di dichia- rata proprietà esclusiva di essi ricorrenti. Essendo incontestata tale collocazione ed essendo difficile dimostrare l'effettivo sito e le caratte- ristiche della tubazione, i ricorrenti sostengono che la Corte avrebbe dovuto fare ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio per accertare tali elementi, e non già inopinatamente argomentare che era stata genericamente lamentata la collocazione di una tubazione idrica senza alcuna prova di sito e di caratteristiche. Così operando, precisano, la Corte di merito ha omesso di esaminare la stessa documentazione in atti, e, in particolare, la nota 9 novembre 1982, inviata dai direttori dei lavori all'ingegnere capo dell'ufficio acquedotto del Comune di Messina, ove si chiariva che "si è posato un tubo di ghisa 8 diametro 80, come previsto in progetto". Con il secondo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in rela- zione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia respinto la loro domanda di risarcimento dei danni subiti sul rilievo che di quei danni non era stata fornita e dimostrazione, sia pure nessuna indicazione generica". Eppure, precisano, essi ricorrenti avevano richie- sto la condanna del Comune di Messina al risarci- mento "di tutti i danni da liquidarsi a mezzo di consulenza tecnica" e la Corte di merito aveva riconosciuto in sentenza l'esistenza di danni, quali la demolizione delle officine e della fonde- ria esistenti sul terreno in questione nonché l'esposizione dello stesso terreno al deposito abusivo di materiale di risulta, giusta le conformi risultanze del materiale probatorio in atti. Entrambi i motivi non hanno pregio. In effetti, la Corte di merito ha respinto le proposte domande di rimozione della tubazione idrica e di risarcimento del danno sul rilievo che "essendo stata genericamente lamentata la colloca- zione di una tubazione idrica nel terreno in . . questione, senza alcuna prova in ordine al sito ed alle caratteristiche della stessa, ed non essendo stata fornita nessuna indicazione e dimostrazione, sia pure generica, dei pretesi danni". Tale argomentazione, pur caratterizzata da partico- lare sobrietà, ma palesemente espositiva di ragioni impedienti l'accoglimento delle domande in oggetto, si presenta immune dai vizi denunciati. Ed invero, quanto alla domanda di rimozione della tubazione idrica, va osservato che i ricorrenti neppure prospettano di aver precisato nel giudizio di merito quali fossero gli elementi di identifica- zione del manufatto in oggetto, solo rappresentando collocazione nel loroal riguardo l'indiscussa terreno di una conduttura idrica del Comune, così che la relativa ed invocata rimozione al di là di ogni altra considerazione, connessa all'utilità era impedita dalla stessa pubblica della cosa- generica indicazione di quel che andava rimosso, come ha mostrato di ritenere la Corte di merito, senza ricorrere ad alcuna consulenza tecnica, non sollecitata sul punto dai ricorrenti e rimessa al discrezionale e non sindacabile apprezzamento di essa Corte. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, va 60 Osservato che gli stessi ricorrenti ne riconoscono la specifica raffigurazione in sede d'appello come domanda di tutti i danni da liquidarsi a mezzo di consulenza tecnica", una domanda quindi- priva di puntuale ed apprezzabile indicazione di quali fossero i danni in concreto subiti ed il loro ammontare, in quanto tale non accoglibile, come ha mostrato di ritenere la Corte di merito, senza ricorrere all'espletamento della sollecitata consulenza tecnica, nella implicita ma non meno evidente convinzione che un tale mezzo istruttorio, pur in presenza di alcune generiche emergenze (iniziata e poi interrotta demolizione di una vecchia costruzione nel 1964, eliminazione intorno al 1960 delle officine esistenti, rimozione del materiale di risulta), non potesse sopperire -come non può- all'inerzia della parte in ordine alla stessa allegazione specifica di quei danni. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve provvedersi come da dispositivo, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale e rigettando il ricorso principale. giustifica la totale La soccombenza reciproca compensazione delle spese del giudizio di cassazio- ne. い
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso princi- pale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 6.12.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil ons. East. Il presidente Freech and the V. ligh IL CANCELLIERE C1 60000 Valeria Neri 310000 19 FEB. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA ? Registrato in d a LUG. 200 Serie an34368.al versare S. 310.000 (lire trecentodiecimila p. Dirigente Arca Serviz (Dott.ssa Mana Grees DI PO fl Responsable Servizio ti C ari (Dr. M. RACCICH