Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
In tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno.
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- 1. TruffaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2023
- 2. Truffa: è un reato istantaneo e di dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli - Cassazione penale, sez. II , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2010, n. 37855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37855 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2944
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 5948/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. HI A\ nato il *29/08/1973;*;
2. \G ES nato il *02/06/1974*;
avverso la sentenza del 22/06/2009 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aurelio Galasso ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di Foggia.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 22/06/2009, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 22/06/2009 dal Tribunale di Prato con la quale HI CO e \G NE erano stati ritenuti responsabili del delitto di truffa ai danni della ditta Tendenze s.r.l. e condannati ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
p.
2. Avverso la suddetta sentenza entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE degli artt. 8 e 23 c.p.p. per non avere la Corte territoriale accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Prato. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, in considerazione della pacifica dinamica dei fatti, e alla luce della giurisprudenza delle SS.UU. (n. 18/2000), la competenza avrebbe dovuto essere quella del Tribunale di Foggia perché a *Foggia* la merce - oggetto della truffa - fu consegnata e, sempre a *Foggia* - in corrispettivo della suddetta merce - fu consegnato, in esecuzione della pattuizione, al vettore l'assegno in pagamento risultato poi falsificato. La sentenza della S.C. (Cass. 15/3/1982, NO, secondo la quale "In caso di compravendita di cose mobili stipulata mediante raggiri da parte dell'acquirente, il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento della disponibilità giuridica e materiale della cosa. Pertanto ove questa debba essere spedita da un luogo ad un altro la consumazione avviene al momento della consegna al vettore per la spedizione") invocata dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione, doveva ritenersi errata perché, al momento della consegna della merce al vettore, il mittente non ne perde affatto la disponibilità giuridica e materiale come desumibile dagli artt. 1685 e 1687 c.c.. 2. MOTIVAZIONE ILLOGICA in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico sulla consapevolezza che l'assegno circolare fosse contraffatto;
3. violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 58 in quanto, avendo la Corte negato l'applicazione della sanzione sostitutiva sulla base della gravità del fatto desunta dalla sola entità del danno arrecato alla persona offesa, non ha valutato se la sanzione fosse idonea al reinserimento sociale e non ha valutato anche le modalità dell'azione e l'intensità del dolo.
DIRITTO
p.
3. VIOLAZIONE degli artt. 8 e 23 c.p.p.: il fatto, sulla base dell'impugnata sentenza, può essere così descritto: in data 8/1/2004, AN O\, responsabile del settore amministrativo della ditta Tendenze s.r.l., corrente in *Carmignano* (provincia di *Prato*) stipulava con due soggetti presentatosi come \CO ed RN LL, un contratto avente ad oggetto una partita di maglie per il prezzo di Euro 12.500,00. Come convenuto, il giorno *12 gennaio*, la merce fu spedita, tramite corriere, a *Foggia* presso il negozio ON FA ed il vettore, riceveva in pagamento un assegno circolare che, però, messo all'incasso a *Prato*, non potette essere negoziato in quanto risultò contraffatto. La Corte di Appello ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, citando la massima della sentenza Cass. 15/3/1982, NO (cfr supra).
La doglianza deve ritenersi fondata per le seguenti considerazioni. Punto di partenza per una corretta disamina della problematica in questione, è costituito dalla sentenza n 18/2000 di queste SSUU le quali hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale "poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimomi del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa". Sul punto va osservato che la fattispecie sottoposta all'attenzione delle SS.UU. era quella dell'agente (rectius: truffatore) venditore e delle parti lese (rectius: truffati) acquirenti che avevano dato, in pagamento, degli assegni bancari che l'agente aveva monetizzato incassandoli. In tale ipotesi, le SS.UU. hanno osservato che la competenza territoriale è del Tribunale presso il cui circondario l'agente incassa l'assegno perché è in quel momento che si realizza, da una parte, il vantaggio patrimoniale per il truffatore (appropriazione della somma portata dall'assegno) e, dall'altra, la lesione del patrimonio (perdita del denaro) delle parti lese.
Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi due requisiti: il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e il danno da parte del soggetto leso:
solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata.
Pertanto, ai fini della soluzione delle questioni riguardanti la competenza territoriale, occorre accertare il luogo dove si è realizzato l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Nella fattispecie in esame (diversamente da quella esaminata dalle SS.UU.) si è verificato che è stato il venditore ad essere stato truffato dall'acquirente con un assegno non negoziabile. Ora, applicando al caso di specie il principio di diritto di cui si è detto, va osservato che entrambi gli elementi costitutivi del reato di truffa si sono consumati nel circondario di *Foggia* in quanto:
a) la merce fu consegnata a *Foggia* e, quindi, ivi si verificò il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente;
b) l'assegno in pagamento fu consegnato al vettore a *Foggia* e, quindi, ancora una volta, ivi, si verificò il danno da parte del soggetto leso.
La circostanza che costui accertò che l'assegno non poteva essere negoziato in un momento e in un luogo diverso (*Prato*) da quello in cui gli era stato consegnato (*Foggia*), non sposta i termini della questione, atteso che, in quel momento la parte lesa venne solo a conoscenza della truffa che, però, con tutta evidenza - stante l'istantaneità del reato - aveva già oggettivamente subito fin dalla consegna dell'assegno e, quindi, a *Foggia*.
Sul punto, pertanto, va enunciato il seguente principio di diritto:
"nell'ipotesi di truffa contrattuale in cui l'agente sia l'acquirente (che paga con un assegno che poi, per qualsiasi causa risulti non negoziabile) e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui il venditore (parte lesa) consegna il bene all'agente e costui paga con un assegno non negoziabile. Di conseguenza, competente territorialmente è il Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento essendo del tutto irrilevante che la parte lesa venga a conoscenza di essere stato truffato in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto in pagamento l'assegno".
La sentenza impugnata - oltre a quella di primo grado - va, quindi, annullata e gli atti trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010